CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 17981/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 22 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Genova, di conferma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 5 ottobre 2021, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato; ritenuto, infatti, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sentenza ricorsa, p. 3), fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01); posto che la pena base è stata determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale", questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Ry. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01); considerato, quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che i giudici di merito hanno ritenuto il comportamento abituale, con valutazione in alcun modo censurata dal ricorso, che dunque sul punto è aspecifico; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Co sigliere este