CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 33978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 20 marzo 2026 la Corte d’appello di Napoli, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], figlio diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], di estinzione del debito del padre per il pagamentodelle spese processuali.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché l’avviso per l’udienzadavanti al giudice dell’esecuzione recava come data prevista per l’udienza il 21settembre 2026, ma l’udienza si è tenuta il 29 gennaio 2026, data di cui ilricorrente non è stato avvisato.Con il secondo motivo deduce che le cartelle di pagamento contenevanol’indicazione generica “spese processuali”, e l’ordinanza impugnata non haverificato se all’interno della cartella vi fossero spese non trasmissibili agli erediquali quelle di mantenimento in carcere.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. È fondato, in particolare, il primo motivo.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge checon decreto del 3 novembre 2025 il presidente di sezione della Corte di appello diNapoli ha effettivamente fissato l’udienza di trattazione dell’incidente diesecuzione proposto dal ricorrente per il 21 settembre 2026 alle ore 12.00.Il decreto è stato notificato al difensore dell’istante il 4 novembre 2025 alleore 8.55 mediante notifica telematica.L’udienza davanti al giudice dell’esecuzione si è tenuta, invece, il 29 gennaio2026 alle ore 14.58; nel verbale di udienza si legge che il difensore dell’istanterisulta assente ed è sostituito ex art. 97, comma, 4 cod. proc. pen. da altrodifensore. All’esito dell’udienza è stato emesso il provvedimento impugnato.Ne consegue che è vero che l’udienza camerale si è svolta senza che ilricorrente ed il suo difensore fossero avvisati.Ciò comporta la nullità dell’ordinanza emessa all’esito della stessa. L’art.666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell’esecuzionefissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed aidifensori almeno 10 giorni prima.Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente dasanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità haritenuto che l’omesso avviso della data di udienza all’istante o al suo difensoreintegri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l’intervento,l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità ditale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod.proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate perl'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne siaobbligatoria la presenza (v. Sez. 3, n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021,D’Alfonso, Rv. 280189 – 01: Nel procedimento di esecuzione l'omesso avvisoall'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordinegenerale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate perl'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne siaobbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, n. 45575 del 29 settembre 2015,Hoxha, Rv. 265235 – 01; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardianche la notifica al difensore v. Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011,Mastrone, Rv. 250997 – 01: È causa di nullità di ordine generale e di carattereassoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazionedell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione).Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere accolto, e l’ordinanzaimpugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.Il secondo motivo è assorbito. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appellodi NapoliCosì è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]