CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 01595/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LB5LZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAcferta-erVvlso alle paill; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Il ricorso per cassazione proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, ...Lf_i_rma-autent-icat-a-da-l-difenserr Al fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. La corrispondente declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1- lett. a], cod. proc. pen.), come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente. Deve ribadirsi quanto già di recente precisato da questa Corte regolatrice (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636 - 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, non massimata), che l'avvenuta autenticazione della firma del ricorrente in calce al ricorso ad opera del difensore che lo ha assistito nel giudizio di merito non muta il carattere strettamente personale e, quindi, l'inammissibilità dell'odierna impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] • 'e estensore :3.7) [OSCURATO:PERSONA]