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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30273/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137/2020, dal PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 29 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ha disatteso la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicatagli in relazione ai reati di tentato omicidio pluriaggravato e detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati.

Ha, in proposito, ritenuto l'assenza di elementi di novità rilevanti ex art. 299 cod. proc. pen., tali non potendosi considerare: la giovane età dell'imputato, alla prima esperienza detentiva; la sottoposizione ad un congruo periodo di custodia cautelare; il comportamento processuale, connotato dall'ammissione degli addebiti e dall'offerta alla vittima di una somma a titolo di risarcimento del danno; l'indicazione, quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, di località distante da quella che è stata teatro dei fatti di causa.

Ha, per contro, sottolineato la persistenza di pregnanti esigenze cautelari di natura specialpreventiva, avuto riguardo all'estrema gravità della condotta illecita posta in essere, che è valsa a [OSCURATO:PERSONA] la condanna, in primo grado, alla severa pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto anni e sei mesi di reclusione, ed alla elevata propensione criminale mostrata dall'imputato ancora nel reiterare, a distanza di alcuni mesi dal fatto, minacce nei confronti della persona offesa.

Ha, quindi, ritenuto la necessità di mantenere la più rigorosa misura custodiale in ragione dell'inidoneità di quelle meno afflittive a preservare la collettività dal pericolo di reiterazione criminosa.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ascrivendo al Tribunale del riesame di non avere tenuto debitamente conto delle circostanze sopravvenute, che attestano l'affievolimento del quadro cautelare, sì da rendere adeguata' e proporzionata la misura degli arresti domiciliari, tanto più se assistita da strumenti elettronici di controllo, e di avere disatteso l'appello sulla scorta di argomentazioni di tangibile illogicità.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chianto che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordire agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569).

L'effetto devolutivo segna quindi i confini del sindacato del Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., e, correlativamente, quelli del giudice di legittimità chiamato a controllare il provvedimento emesso in sede di appello.

3. Nel caso in esame, pacifica la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai gravi delitti oggetto di addebito, il tema controverso afferisce esclusivamente alla persistenza di esigenze cautelari di intensità tali da imporre la sottoposizione alla misura della custodia in carcere.

Il Tribunale del riesame ha seguito, al riguardo, un percorso argomentativo di assoluta linearità che ha, da un canto, messo in luce l'inconsistenza degli elementi di novità — la giovane età; la resa confessione; la sottoposizione a più di un anno di detenzione preventiva; l'offerta di una somma di denaro a titolo risarcitorio; l'indicazione di un luogo di esecuzione degli arresti domiciliari distante da quello in cui il reato è stato commesso — dedotti dall'appellante e, dall'altro, posto l'accento sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è fatto scrupolo di aggredire la vittima, coinvolta in un diverbio con il fratello dell'odierno ricorrente, originato da banali ragioni di circolazione stradale, e di esplodere nei suoi confronti, ad altezza d'uomo e distanza ravvicinata, diversi colpi di arma da fuoco.

Ha, in particolare, ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], autore di comportamenti incontrollati ed incontrollabili e, ancora dopo alcuni mesi dal fatto, di minacce di morte all'indirizzo della persona offesa, costituisca un serio pericolo per la comunità in cui è inserito e che le modalità del fatto concorrano con i precedenti specifici in materia di armi clandestina e ricettazione nell'attestare la necessità di contenerlo attraverso la più rigorosa misura carceraria.

Il Tribunale del riesame ha, ulteriormente, stimato l'inidoneità, nell'ottica considerata, degli arresti domiciliari a salvaguardare le esigenze specialpreventive, e rilevato, quanto all'eventuale apposizione di strumenti elettronici di controllo, che non è possibile formulare un giudizio prognostico favorevole sull'osservanza, da parte dell'imputato, degli obblighi connessi ad una misura autogestita, tenuto conto della personalità spregiudicata, violenta a trasgressiva e della assoluta incapacità di autocontrollo e di dominare gli istinti e impulsi violenti dimostrata dall'appellante, per poi aggiungere che i meccanismi elettronici di controllo sono idonei a segnalare ma non ad impedire eventuali violazioni.

4. A fronte di una motivazione coerente ed esente da vizi logici, il ricorrente si limita a riproporre argomenti già vagliati dal giudice di merito, che li ha ragionevolmente disattesi, senza evidenziare specifici profili di illogicità, tantomeno manifesta, o di contraddittorietà del provvedimento impugnato.

Taccia di apparenza la relativa motivazione che, ir vece, si nutre di argomenti scevri da fratture razionali e saldamente ancorati alle evidenze istruttorie, ed estende la revisione critica a tutti i profili analizzati dal Tribunale del riesame, che interpreta in una chiave opposta a quella prescelta dai giudici della cautela, in tal modo impegnandosi in una rilettura che lion si emancipa da una prospettiva ispirata alla confutpzione ed alla rivalutazione, in quanto tale cd.tecre—Cr‹.- priva dell'attitudine ad te:CUZI il potere censorio del giudice di legittimità.

Il ricorrente, peraltro, rinunzia a confrontarsi con le valutazioni operate dal Tribunale del riesame in ordine all'estrema gravità del fatto In contestazione ed all'emersione di chiarissimi indici di elevatissima propensione alla perdita di autocontrollo ed all'aggressione all'altrui incolumità personale che, avuto riguardo anche alla familiarità di [OSCURATO:PERSONA] con i reati in materia di armi, ben possono supportare, nel contesto delineato e ad onta degli elementi esaltati dal ricorrente, una prognosi radicalmente sfavorevole, quale. quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, sul suo futuro contegno, ovvero sul concreto ed attuale pericolo che egli, se sottoposto a misura meno restrittiva di quella posta a suo carico, approfitti della relativa libertà di movimento per rendersi protagonista di nuove efferate imprese criminose.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza :L3 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Non determinando l'esito del presente procedimento la liberazione del ricorrente detenuto, va data comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137/2020, dal PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 29 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ha disatteso la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicatagli in relazione ai reati di tentato omicidio pluriaggravato e detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati. Ha, in proposito, ritenuto l'assenza di elementi di novità rilevanti ex art. 299 cod. proc. pen., tali non potendosi considerare: la giovane età dell'imputato, alla prima esperienza detentiva; la sottoposizione ad un congruo periodo di custodia cautelare; il comportamento processuale, connotato dall'ammissione degli addebiti e dall'offerta alla vittima di una somma a titolo di risarcimento del danno; l'indicazione, quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, di località distante da quella che è stata teatro dei fatti di causa. Ha, per contro, sottolineato la persistenza di pregnanti esigenze cautelari di natura specialpreventiva, avuto riguardo all'estrema gravità della condotta illecita posta in essere, che è valsa a [OSCURATO:PERSONA] la condanna, in primo grado, alla severa pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto anni e sei mesi di reclusione, ed alla elevata propensione criminale mostrata dall'imputato ancora nel reiterare, a distanza di alcuni mesi dal fatto, minacce nei confronti della persona offesa. Ha, quindi, ritenuto la necessità di mantenere la più rigorosa misura custodiale in ragione dell'inidoneità di quelle meno afflittive a preservare la collettività dal pericolo di reiterazione criminosa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ascrivendo al Tribunale del riesame di non avere tenuto debitamente conto delle circostanze sopravvenute, che attestano l'affievolimento del quadro cautelare, sì da rendere adeguata' e proporzionata la misura degli arresti domiciliari, tanto più se assistita da strumenti elettronici di controllo, e di avere disatteso l'appello sulla scorta di argomentazioni di tangibile illogicità. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chianto che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordire agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569). L'effetto devolutivo segna quindi i confini del sindacato del Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., e, correlativamente, quelli del giudice di legittimità chiamato a controllare il provvedimento emesso in sede di appello. 3. Nel caso in esame, pacifica la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai gravi delitti oggetto di addebito, il tema controverso afferisce esclusivamente alla persistenza di esigenze cautelari di intensità tali da imporre la sottoposizione alla misura della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame ha seguito, al riguardo, un percorso argomentativo di assoluta linearità che ha, da un canto, messo in luce l'inconsistenza degli elementi di novità — la giovane età; la resa confessione; la sottoposizione a più di un anno di detenzione preventiva; l'offerta di una somma di denaro a titolo risarcitorio; l'indicazione di un luogo di esecuzione degli arresti domiciliari distante da quello in cui il reato è stato commesso — dedotti dall'appellante e, dall'altro, posto l'accento sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è fatto scrupolo di aggredire la vittima, coinvolta in un diverbio con il fratello dell'odierno ricorrente, originato da banali ragioni di circolazione stradale, e di esplodere nei suoi confronti, ad altezza d'uomo e distanza ravvicinata, diversi colpi di arma da fuoco. Ha, in particolare, ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], autore di comportamenti incontrollati ed incontrollabili e, ancora dopo alcuni mesi dal fatto, di minacce di morte all'indirizzo della persona offesa, costituisca un serio pericolo per la comunità in cui è inserito e che le modalità del fatto concorrano con i precedenti specifici in materia di armi clandestina e ricettazione nell'attestare la necessità di contenerlo attraverso la più rigorosa misura carceraria. Il Tribunale del riesame ha, ulteriormente, stimato l'inidoneità, nell'ottica considerata, degli arresti domiciliari a salvaguardare le esigenze specialpreventive, e rilevato, quanto all'eventuale apposizione di strumenti elettronici di controllo, che non è possibile formulare un giudizio prognostico favorevole sull'osservanza, da parte dell'imputato, degli obblighi connessi ad una misura autogestita, tenuto conto della personalità spregiudicata, violenta a trasgressiva e della assoluta incapacità di autocontrollo e di dominare gli istinti e impulsi violenti dimostrata dall'appellante, per poi aggiungere che i meccanismi elettronici di controllo sono idonei a segnalare ma non ad impedire eventuali violazioni. 4. A fronte di una motivazione coerente ed esente da vizi logici, il ricorrente si limita a riproporre argomenti già vagliati dal giudice di merito, che li ha ragionevolmente disattesi, senza evidenziare specifici profili di illogicità, tantomeno manifesta, o di contraddittorietà del provvedimento impugnato. Taccia di apparenza la relativa motivazione che, ir vece, si nutre di argomenti scevri da fratture razionali e saldamente ancorati alle evidenze istruttorie, ed estende la revisione critica a tutti i profili analizzati dal Tribunale del riesame, che interpreta in una chiave opposta a quella prescelta dai giudici della cautela, in tal modo impegnandosi in una rilettura che lion si emancipa da una prospettiva ispirata alla confutpzione ed alla rivalutazione, in quanto tale cd.tecre—Cr‹.- priva dell'attitudine ad te:CUZI il potere censorio del giudice di legittimità. Il ricorrente, peraltro, rinunzia a confrontarsi con le valutazioni operate dal Tribunale del riesame in ordine all'estrema gravità del fatto In contestazione ed all'emersione di chiarissimi indici di elevatissima propensione alla perdita di autocontrollo ed all'aggressione all'altrui incolumità personale che, avuto riguardo anche alla familiarità di [OSCURATO:PERSONA] con i reati in materia di armi, ben possono supportare, nel contesto delineato e ad onta degli elementi esaltati dal ricorrente, una prognosi radicalmente sfavorevole, quale. quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, sul suo futuro contegno, ovvero sul concreto ed attuale pericolo che egli, se sottoposto a misura meno restrittiva di quella posta a suo carico, approfitti della relativa libertà di movimento per rendersi protagonista di nuove efferate imprese criminose. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza :L3 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. Non determinando l'esito del presente procedimento la liberazione del ricorrente detenuto, va data comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario, come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per g
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