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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 208/2023

ECLI:EU:T:2023:848
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0263_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cause T-263/21 e T-257/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Appropriazione indebita di fondi statali ucraini – Articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 48; decisioni del Consiglio (PESC) 2021/394 e (PESC) 2022/376; regolamenti del Consiglio 2021/391 e 2022/375] (v. punti 85, 86)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza – Obiettivo delle misure restrittive di consolidare lo Stato di diritto e i diritti dell’uomo [Artt. 6, § 3, e 21, § 2, b), TUE; decisione 2014/119/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/394 e (PESC) 2022/376, considerando 2 e allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2021/391 e 2022/375] (v. punti 88-93)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione [Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/394 e (PESC) 2022/376, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2021/391 e 2022/375] (v. punti 97, 99-110, 113, 115, 128-130)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Prova della verifica – Onere della prova [Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/394 e (PESC) 2022/376, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2021/391 e 2022/375] (v. punti 114, 115)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Osservanza di un termine ragionevole – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Procedimento giudiziario in un paese terzo assunto a fondamento della decisione di adozione di misure restrittive – Obbligo di verifica del Consiglio – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 3) (v. punti 117-125) Dispositivo 1) Le cause T-263/21 e T-257/22 sono riunite ai fini della sentenza. 2) La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio del 4 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio del 4 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nonché la decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio del 3 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano dette misure restrittive. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 278 del 12.7 .2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0263_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cause T-263/21 e T-257/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Appropriazione indebita di fondi statali ucraini – Articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 48; decisioni del Consiglio (PESC) 2021/394 e (PESC) 2022/376; regolamenti del Consiglio 2021/391 e 2022/375] (v. punti 85, 86) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza – Obiettivo delle misure restrittive di consolidare lo Stato di diritto e i diritti dell’uomo [Artt. 6, § 3, e 21, § 2, b), TUE; decisione 2014/119/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/394 e (PESC) 2022/376, considerando 2 e allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2021/391 e 2022/375] (v. punti 88-93) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione [Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/394 e (PESC) 2022/376, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2021/391 e 2022/375] (v. punti 97, 99-110, 113, 115, 128-130) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Prova della verifica – Onere della prova [Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/394 e (PESC) 2022/376, allegato; regolamenti del Consiglio n. 208/2014, allegato I, 2021/391 e 2022/375] (v. punti 114, 115) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Osservanza di un termine ragionevole – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Procedimento giudiziario in un paese terzo assunto a fondamento della decisione di adozione di misure restrittive – Obbligo di verifica del Consiglio – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 3) (v. punti 117-125) Dispositivo 1) Le cause T-263/21 e T-257/22 sono riunite ai fini della sentenza. 2) La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio del 4 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio del 4 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nonché la decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio del 3 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio del 3 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano dette misure restrittive. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 278 del 12.7 .2021 .
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