CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2019
Cassazione n. 33672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oregenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia della ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 aprile 2026, il G.U.P. del Tribunale di Palermoapplicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata (e condizionalmente sospesa) dianni 2 di reclusione, in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 8 del d.lgs.n. 74 del 2000 (capo 79); fatto commesso in Palermo fino al 17 giugno 2021.Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta la confisca dei benicorrispondenti al prezzo o profitto del reato, per l’importo di euro 131.772,17.2. Avverso la sentenza di patteggiamento, la [OSCURATO:PERSONA], tramite il suodifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.Con il primo, la difesa deduce la violazione dell’art. 12 bis del d. lgs. n. 74del 2000, lamentando l’illegittimità della confisca per equivalente in ragione delmancato accertamento del profitto individuale: si osserva in proposito che ilcredito di imposta generato in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla stessamonetizzato attraversi la sua cessione a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non è mai entratonella disponibilità della ricorrente, tanto è vero che a costei non è stato contestatoil reato di truffa ai danni dello Stato, ascritto al capo 81 esclusivamente a FedeleNotaro e a [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti che, con artifici e raggiri, si sonoprocurati l’ingiusto profitto complessivo pari ai crediti di imposta ottenuti.Con il secondo motivo, infine, si contesta l’illegittimità della confisca sottoil profilo dell’assenza del presupposto della residualità e della sussidiarietà,evidenziandosi che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare in modogenerico e assertivo l’obbligatorietà della confisca per equivalente, senza spiegareperché risulti impossibile la confisca diretta del profitto, ovvero dei crediti diimposta derivanti dalle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a ciòaggiungendosi che il profitto derivante dal reato contestato risulta ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. e integralmente sequestrato in via diretta, per cui non resterebbespazio per una confisca di valore in danno della [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con memoria trasmessa il 26 giugno 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Solaro, difensore di fiducia della ricorrente, nel replicare alla requisitoria delProcuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è meritevole di accoglimento.1. Occorre innanzitutto premettere che, come chiarito dalle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348), èsenz’altro ammissibile l’impugnazione della sentenza di patteggiamentolimitatamente alla statuizione della confisca estranea all’accordo delle parti.2. Ciò posto, le doglianze difensive, suscettibili di trattazione unitaria perchétra loro sovrapponibili, sono fondate.Ed invero, nel disporre la confisca per equivalente della somma di 131.772,17euro, il G.I.P. si è limitato ad affermare (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata)che tale importo costituisce “il profitto conseguito grazie alla specifica condotta diconcorso dell’indagata”, ma tale rilievo non appare di per sé dirimente, nonessendo stato chiarito, in primo luogo, se l’originario decreto di sequestropreventivo del 17 aprile 2023 fu disposto anche in ordine al reato oggetto diapplicazione di pena concordata (art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, capo 79) e nonsolo rispetto ai delitti di truffa ai danni dello Stato addebitati ad altri imputati,rilevando ciò sia ai fini della determinazione dell’intero profitto confiscabile, sianell’ottica della quantificazione dell’eventuale vantaggio patrimoniale conseguitodalla ricorrente, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito al riguardo (cfr.sentenza n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Rv. 287756) che, in caso diconcorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confiscadeve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quantodal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nelcontraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota diarricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali.Peraltro, dalla stessa sentenza di patteggiamento si evince che il reato, al qualeha contribuito la ricorrente, di emissione di fatture per operazioni inesistenticonnesse a lavori agevolabili ai sensi del decreto legge n. 34 del 2020, è risultatofunzionale alla illegittima formazione di un credito di imposta che risultasuccessivamente ceduto a terzi, ossia a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., all’esito di ulterioricondotte truffaldine, cui non è chiaro se abbia compartecipato anche la [OSCURATO:PERSONA].2.1. In ogni caso, venendo in rilievo un’ipotesi di confisca per equivalentedisposta nell’ambito di un reato commesso in un contesto societario (lacommittente dei lavori fittizi risulta essere la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, mentre amministratore difatto era l’altro coimputato [OSCURATO:PERSONA]), occorreva precisare che la misuraablatoria poteva trovare applicazione solo nel caso in cui i proventi del reato nonfossero stati rinvenuti nella sfera patrimoniale dell’ente nel cui interesse il reatotributario è stato commesso, potendo farsi ricorso alla confisca per equivalentesolo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, delprodotto o del prezzo del reato (cfr. Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Rv. 274561).3. In conclusione, alla luce e nei limiti delle considerazioni svolte, si imponepertanto l’annullamento della sentenza gravata, limitatamente alla statuizionedella confisca per equivalente, con conseguente rinvio per nuovo giudizio sul puntoal Tribunale di Palermo, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Palermo, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica.Così deciso il 14.07.2026Il Consigliere estensore Il Presidente