CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore Il collegio ha verificato la regolarità delle notifiche degli avvisi di udienza in relazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI unico difensore di [OSCURATO:PERSONA], posto che il codifensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Si dà atto che in data designando quale difensore e procuratore speciale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, oggi presente. Il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l'inarnmiissibilità del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena per [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 dicembre 2020, la Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza (n. 42933/19), in riforma della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9/4/2018, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 9 mesi 4 di reclusione, previa esclusione dell'aggravante della transnazionalità; ha rideterminato la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quella di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, revocando le pene accessorie; ha confermato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati rispondevano a vario titolo dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, detenzione e porto di armi comuni da sparo. L'annullamento aveva riguardato i capi 10) e 14) dell'imputazione elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] — afferenti ai delitti di cui agli art. 73 d.P.R. 309/90, 10, 12 e 14 I. 497/74 - limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, contestata in entrambe le imputazioni. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, la Corte di Cassazione aveva rilevato un'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, la Corte di Cassazione aveva rilevato una discrasia tra la pena indicata in dispositivo e quella indicata in motivazione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, osservando che, ferma restando la pena indicata in dispositivo, pari ad anni 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa, doveva essere offerta giustificazione nel corpo motivazionale in ordine alla sua determinazione. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione aveva individuato un difetto di motivazione afferente agli aspetti che riguardavano la ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1) della rubrica. 2. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, articolando i seguenti motivi di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 2 -v I) Inosservanza dell'art. 627 cod. proc. pen. Il giudice di rinvio non si è uniformato alla decisione di annullamento della Corte di Cassazione, mancando di colmare le lacune motivazionali che erano state rilevate nel giudizio rescindente e ripetendo le medesime argomentazioni censurate in sede di legittimità. La Suprema Corte aveva individuato un difetto di motivazione nella parte riguardante la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di cui al capo 1) della rubrica, segnalando che erano state richiamate, in modo sintetico, le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], le quali risultavano in contrasto tra loro su un punto decisivo, rappresentato dalla gestione della piazza di spaccio ad opera del ricorrente per conto del clan Contini. Le contraddizioni messe in rilievo dalla difesa nell'atto di appello non avevano formato oggetto di considerazione nella motivazione della sentenza. La pronuncia di annullamento aveva inoltre rilevato come non fosse stata offerta risposta al rilievo difensivo riguardante l'attribuzione all'imputato delle conversazioni intercettate n. 8998 e 18392. II) Violazione di legge per erronea applicazione ed interpretazione delle norme in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e travisamento di esse in ordine alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90; intrinseca illogicità della motivazione in tema di affectio societatis; mancanza assoluta di motivazione per la posizione del ricorrente La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, sarebbe incorsa nei medesimi errori rilevati in sede di annullamento. Solo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] indicava il [OSCURATO:PERSONA] come intraneo al clan Contini, mentre Esposito e Granieri riferivano del diverso ruolo di spacciatore svolto dall'imputato, dapprima con [OSCURATO:PERSONA] e poi da solo. Nessun collaboratore afferma che la "piazza di spaccio" gestita da Granieri fosse del clan Contini. Il contrasto tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e quelle degli altri collaboratori permane evidente anche nella sentenza impugnata, non chiarendo la Corte d'appello come siano conciliabili tali discrasia: non si supera il dato oggettivo della mancata collocazione del [OSCURATO:PERSONA] nel clan contini da parte di Granieri ed Esposito. In realtà la Corte di merito finisce per svilire il narrato dell'Esposito, definendolo di difficile collocazione temporale, senza affrontare realmente la questione della divergenza del contenuto delle dichiarazioni.[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, si limita a riferire che il [OSCURATO:PERSONA] "lavorerebbe con lo zio nella piazza Sant'Antonio", senza alcun riferimento ad uno specifico clan; tale dichiarazione viene poi sconfessata da quelle rese dai collaboratori Corte Antonio e [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, sia il Granieri che l'[OSCURATO:PERSONA] parlano dell'autonoma gestione di una personale piazza di spaccio da parte del [OSCURATO:PERSONA], non riconducibile in alcun modo al clan. Della partecipazione del ricorrente all'associazione delineata nel capo 1) della imputazione vi è un riscontro negativo rappresentato dal contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Corte; solo il [OSCURATO:PERSONA] indica il [OSCURATO:PERSONA] come intraneo al clan e vicino al Bosti. Ad ogni modo le dichiarazioni dell'Esposito si riferiscono al periodo 2010-2011, laddove la contestazione si riferisce al periodo compreso tra il settembre 2011 e tutto il 2015. III) Violazione di legge ed erronea applicazione delle norme in tema di valutazione delle intercettazioni ambientali con particolare riferimento all'attribuzione al ricorrente delle conversazioni intercettate; violazione degli artt.187, 192, 234 cod. proc. pen.; travisamento del loro contenuto in ordine alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90; intrinseca illogicità della motivazione in tema di affectio socistatis; mancanza assoluta di motivazione sul punto. Le intercettazioni ambientali richiamate in motivazione n. 8998 del 14/6/12 e n. 18392 dell'8/3/13, registrate a distanza di ben 9 mesi tra loro, oggetto dell'annullamento della Suprema Corte, sono del tutto inidonee a fungere da riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori. Critica generale a queste intercettazioni, in cui parlano terze persone, riguarda l'identificazione del ricorrente sulla base del soprannome "Paolè" o "Paoletto". La Corte d'appello replica a tali critiche affermando che il soprannome del ricorrente era "Mongolo", circostanza che conferirebbe certezza all'identificazione. In realtà solo Granieri attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] tale soprannome. Sono poi citate una serie di conversazioni (n. 3297, 5150, 5166) in cui ricorre l'appellativo di "Paoletto o' mongolo". A parte la considerazione che l'annullamento aveva riguardato le due sole conversazioni n. 8998 e 18392, quelle richiamate in motivazione sono del tutto irrilevanti, poiché riguardano una vacanza a Barcellona e la partecipazione ad una partita di calcio. Nel contenuto della conversazione n. 8998 di fatto emerge la gestione di una piazza di spaccio chiusa dopo una settimana. La circostanza è inidonea a dimostrare l'inserimento del ricorrente nel sodalizio di cui si tratta. Emerge che il [OSCURATO:PERSONA] subiva l'imposizione del clan a cui doveva versare dei soldi, il che contrasta con la tesi dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione.Del tutto fuorviante è l'interpretazione del contenuto dell'intercettazione n. 18392. In tale conversazione il ricorrente non interviene mai: si sentono terze persone che esclamano "ci sta pure Poletto". E poi citata in motivazione la conversazione n. 2785, in cui si parla di attività del tutto irrilevanti nell'economia delle accuse mosse al ricorrente. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91 Le conversazioni richiamate in motivazione attestano che il ricorrente ha chiuso la "piazza" proprio per le vessazioni e le richieste esose del clan Contini. L'accertata conflittualità economica con il clan non consente di ritenere che il reato sia stato commesso al fine di agevolare il clan Contini. D'altro canto i collaboratori Esposito e [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con quanto emerge dalle conversazioni, narrano di una "gestione autonoma" della piazza di spaccio da parte del ricorrente svolta con l'utilizzo del telefonino. V) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 Non sarebbe soddisfacente la motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine alla ricorrenza della suddetta aggravante a carico del ricorrente. La motivazione cozza con i principi espressi in sede di legittimità. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, perché sia riconosciuta l'aggravante in parola è necessario che il giudice effettui un vaglio più rigoroso degli elementi a disposizione, essendo la disponibilità di armi non connaturata agli obiettivi del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.; erronea applicazione dell'art. 416- bis 1 cod. pen. in relazione ai capi 10 e 14 della rubrica; violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La Corte d'appello, lamenta la difesa, persevera nei vizi rilevati in sede di legittimità, non attenendosi ai principi di diritto stabiliti nella sentenza di annullamento. Con riferimento al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, contestato al capo 10 della rubrica, la prova della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, viene ancora una volta ricavata dalla "disponibilità del garage ubicato al civico m. 186 della via [OSCURATO:PERSONA]". La motivazione è inconferente e le circostanze evidenziate risultano assolutamente sganciata dal metodo mafioso. Non si spiega in cosa sia consistito il metodo mafioso e in cosa sia consistita l'agevolazione al clan Contini. 5 w La Corte di merito pretende di giustificare l'aggravante avvalendosi di una motivazione cumulativa e promiscua, valorizzando la circostanza che le armi di cui al capo 14 erano custodite in un garage interessato da pregresse indagini. A tale circostanza aggiunge la qualità di uomo di vertice dell'organizzazione del Bosti, introducendo una forma di responsabilità oggettiva o di posizione. E' noto come, ai fini della configurabilità dell'aggravante non sia sufficiente il collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura " mafiosa. Persiste l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'aggravante. La sentenza si connota per l'assenza di motivazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 7 in relazione ai capi 10 e 14 dell'imputazione. Il rinvio alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nel paragrafo dedicato all'aggravante non è pertinente, integrando una motivazione soltanto apparente. In ogni caso, l'apparato giustificativo reso in relazione al capo 1) della rubrica, con specifico riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non offre validi elementi a sostegno della ricorrenza dell'aggravante rispetto ai diversi capi 10 e 14 della rubrica (cf.r pag. 22, 23 e 24 sentenza impugnata), anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non figura tra i coimputati di cui ai capi 10 e 14 e, di conseguenza, non vi sono elementi per estendere la operatività della aggravante ex art. 59 cod. pen. Come è noto, l'agevolazione mafiosa deve essere rigorosamente vagliata in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato sia stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, onde evitare il rischio di ritenere l'aggravante sulla base del semplice contesto ambientale. 5. [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, omessa motivazione in ordine alla possibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rappresenta che la richiesta di concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno non era stata formulata nei motivi di appello, essendo successiva alla loro presentazione la giurisprudenza di legittimità che ammette l'applicabilità dell'attenuante per ogni tipologia di reato. 6. [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Si duole dell'aumento stabilito per l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, ponendo in rilievo come tale aumento (pari ad anni 3 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, corrispondente alla metà della pena base) sia superiore a quello stabilito dal primo giudice, che aveva elevato di anni 2 e mesi 6 di reclusione (aumento pari ad un terzo della pena base) la pena per la ritenuta aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza risultano tutti infondati, pertanto i ricorsi devono essere rigettati. Prima di passare alla disamina dei ricorsi preme rilevare come siano risultate regolari le notificazioni degli avvisi di udienza inoltrate ai difensori tutti. In particolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], risulta ritualmente notificato l'avviso per la celebrazione dell'udienza in data odierna all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli. Risulta dagli atti che il [OSCURATO:PERSONA], con atto del 24/1/22, pervenuto alla Corte di Cassazione in data 27/1/2022, ha nominato gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, con revoca di ogni altro difensore. L'[OSCURATO:PERSONA] è risultato essere non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, pertanto la notifica è stata legittimamente eseguita presso l'unico difensore iscritto all'albo speciale (art.613 cod. pen.). Non rileva l'ultronea notifica erroneamente spedita dalla cancelleria presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, cassazionista. 2. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. La Corte di Cassazione ha così argomentato l'annullamento:"È invece fondato il secondo motivo quanto al dedotto vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Con l'appello la richiesta di applicazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche era fondata sull'ammissione dell'addebito in sede di interrogatorio di garanzia: tale motivo, specificamente dedotto, non è stato analizzato, neanche per escluderne la valenza". La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in favore del ricorrente. La difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, omessa motivazione in ordine alla possibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Quanto al motivo riguardante la sussistenza della circostanza attenuante prevista dal 5 comma dell'art. 73 DPR 309/90, occorre rilevare come la questione abbia formato oggetto di considerazione nella pronuncia di annullamento. La Terza Sezione di questa Corte, invero, ha ritenuto infondata la doglianza ("Quanto all'impugnazione relativa al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, il motivo è infondato, in quanto non indica i presupposti di fatto di applicazione della norma rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che ha rigettato il motivo di appello in base alla pluralità delle cessioni effettuate"). La questione non può essere riproposta in questa sede. L'art. 628, comma secondo, cod. proc. pen., limita l'ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio alle questioni non decise dalla pronuncia di annullamento. Quanto alla invocata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen., la stessa difesa rappresenta come la questione non fosse stata proposta negli originari motivi di appello, avendo la giurisprudenza di legittimità riconosciuto l'applicabilità dell'attenuante in parola per ogni tipologia di delitto soltanto successivamente alla loro presentazione. Il motivo è privo di pregio. Le Sezioni Unite di questa Corte, in tempi recenti, hanno definitivamente sancito la possibilità che l'attenuante in questione trovi applicazione anche in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 - 01:" La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti"). Nella medesima sentenza si è anche precisato che l'attenuante è compatibile con la fattispecie di lieve entità (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 - 02:"In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"). Tuttavia, non può non rilevarsi come l'orientamento che ammetteva la possibilità di concedere l'attenuante in parola per ogni tipo di delitto commesso per motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, esistesse già da epoca risalente, certamente anteriore alla data di presentazione degli originari motivi di appello dell'imputato (ex multis, con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997, dep. 1998, Maniscale, Rv. 211378; Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Konteye, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357). Da tanto si ricava che la questione, mai devoluta in precedenza, non poteva formare oggetto di richiesta innanzi alla Corte d'appello nel giudizio conseguente all'annullamento con rinvio. 3. Il motivo di doglianza proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato.La Corte di Cassazione ha così argomentato la decisione di annullamento: "Il ricorso è fondato: dal dispositivo letto all'esito della camera di consiglio risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed C 18.000 di multa. Effettivamente, come sostiene il ricorrente, nella motivazione della sentenza la pena base finale è stata determinata in anni 9 mesi 4 di reclusione; il criterio di calcolo adoperato nella motivazione è quello adoperato per gli altri partecipi. Ne consegue, pertanto, che la pena indicata nella motivazione della sentenza non solo è diversa da quella riportata nel dispositivo ma è anche più alta di quella inflitta in primo grado. Fermo restando che la pena inflitta all'imputato è quella di anni 6 di reclusione ed C 18.000 di multa, dovendo il dispositivo prevalere sulla motivazione della sentenza, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente alla determinazione della pena, in quanto la pena inflitta è comunque priva di motivazione sulla sua determinazione". La sentenza impugnata ha provveduto ad ovviare alla mancanza di motivazione rilevata dalla Corte di Cassazione in relazione alla determinazione della pena inflitta all'imputato nella pronuncia cassata, componendo la discrasia esistente tra motivazione e dispositivo. La Corte di merito ha posto in evidenza come la pena detentiva finale indicata nel dispositivo della sentenza annullata fosse rispettosa dei limiti edittali previsti in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 40/19). Ha illustrato i criteri di calcolo attraverso i quali si è pervenuti alla pena finale sopra indicata (p.b. anni 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91 ad anni 9 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale), confermando la pena stabilita nella sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9/4/2018. La difesa si duole dell'aumento stabilito per l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, rimarcando come tale aumento (pari ad anni 3 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, corrispondente alla metà della pena base) sia risultato superiore a quello stabilito dal primo giudice, che aveva elevato di anni 2 e mesi 6 di reclusione la pena per la ritenuta aggravante (aumento pari ad un terzo della pena base). Il rilievo è infondato. In base a condivisibile indirizzo di questa Corte, dal quale non si individuano ragioni per discostarsi, il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto, non potendo intendersi l'avverbio "corrispondentemente", figurante nell'art. 597 cod. proc. pen., come esclusivo della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, poiché esso si riferisce solo alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado (cfr. Sez. 1, n. 15961 del 13/02/2004, Cavallese, Rv. 227920; sempre in argomento, sia pure con riferimento agli aumenti a titolo di continuazione Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, PG in proc. Bivol e altri, Rv. 271376:"Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore"). 4. I motivi di doglianza proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono parimenti infondati. La Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza con riferimento alla posizione del Bosti così argomentando:1/ nono motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante ex art. 7 legge 203/1991 contestata al capo 10, è fondato. Ed invero, quanto al capo 10, la motivazione è di fatto assente perché la sussistenza della circostanza aggravante è stata ritenuta in base all'uso di un garage, ma senza concretamente indicare in cosa sia consistito il metodo mafioso ed in che modo sia avvenuta l'agevolazione del clan Contini. Manca poi la motivazione sull'elemento soggettivo della circostanza aggravante"; "È fondato l'undicesimo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 legge 203/1991 contestata al capo 14: manca la motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della circostanza aggravante". La Corte di merito ha provveduto a colmare le lacune motivazionali segnalate nella pronuncia di annullamento, individuando nel comportamento serbato dal ricorrente le ragioni della sussistenza dell'aggravante, riconducibili all'agevolazione mafiosa del clan Contini. In relazione all'utilizzo del garage sito in Napoli alla via Briganti 186, attraverso la compiuta ricostruzione di diverse vicende legate a quel luogo (sequestro della sostanza stupefacente in data 12/7/2013; detenzione di armi accertata mediante intercettazioni; servizi di osservazione di polizia svolti in data 31/1/2014) si è posto in evidenza come si trattasse di una base logistica frequentata da diversi appartenenti del clan Contini, desumendo da ciò che le attività illecite che ivi si svolgevano fossero riconducibili al suddetto clan.L'agevolazione è dunque individuata nel rafforzamento della presenza dell'organizzazione sul territorio i cui affari illeciti erano realizzati, come risulta illustrato in motivazione, attraverso l'utilizzo di tale nascondiglio. Sul piano soggettivo si dice, con argomentazione logica, non censurabile in questa sede, che il Bosti era al corrente di favorire il clan Contini attesa la sua posizione di vertice nel sodalizio di cui al capo 1 e la sua intraneità nell'organizzazione, attestata dai copiosi elementi emersi nel corso delle indagini. Il solo profilo dell'agevolazione è sufficiente ai fini della configurazione dell'aggravante, a prescindere dal fatto che nella contestazione sia indicato anche l'ulteriore profilo dell'impiego della metodologia mafiosa (cfr. Sez. 5, n. 18635 del 14/02/2017, Barra, Rv. 270019:"La contestazione in forma alternativa di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive. In tal caso, la condanna per uno solo dei profili integranti l'aggravante in questione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza"). 5. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. Invertendo l'ordine dei motivi di ricorso appare opportuno, in primis, affrontare la questione riguardante l'attribuzione delle conversazioni intercettate citate nella sentenza, la cui riferibilità alla persona dell'imputato è avversata dalla difesa (motivo terzo di ricorso). Un numero copioso di tali conversazioni, si legge in motivazione, dimostra chiaramente l'inserimento dell'imputato nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 1 della rubrica, riscontrando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si tratta di conversazioni nelle quali il ricorrente viene indicato con il nome di "Paolè" o "Paoletto o' mongolo", soprannomi confermati da taluni collaboratori. Alla identificazione dell'imputato, quale portatore dei suddetti soprannomi, la Corte di merito giunge attraverso l'analisi delle conversazioni n. 3297, 5150, 5166, riportate a pag. 16 e 17 della motivazione. In tale parte della motivazione si sottolinea come vi sia stato un riconoscimento della voce del [OSCURATO:PERSONA] operato dalle forze di polizia impegnate nell'ascolto e l'individuazione del ricorrente attraverso la estrapolazione di fotogrammi riguardanti una partita di calcio a cui aveva assistito. Le argomentazioni con cui si rende conto della riferibilità al ricorrente dei soprannomi "Paolè", "Paoletto" e "Paoletto o' mongolo" sono immuni dai vizi lamentati nel ricorso: la Corte di merito ha chiarito, in modo puntuale, il percorso investigativo che ha condotto alla compiuta identificazione dell'imputato, fugando ogni dubbio sulla incerta individuazione dei soprannomi con cui era noto il ricorrente nell'ambito dell'organizzazione. Ciò posto, sono indicate in motivazione una serie di altre conversazioni i cui contenuti confermano, con assoluta chiarezza, l'inserimento dell'imputato nel contesto associativo di cui si tratta (cfr. pag. 17 e seguenti della motivazione). Tra le tante, sono evidenziate le conversazioni n. 8998, in cui [OSCURATO:PERSONA] metteva al corrente [OSCURATO:PERSONA] di volere chiudere la "piazza" gestita con "Ficuzzaro", avendo già informato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e n. 18392, intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] narra delle difficoltà incontrate da lui e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della "piazza" a causa delle pressioni subite dagli appartenenti al sodalizio ("compagni"), che pretendevano di acquistare lo stupefacente a prezzi imposti e di ricevere somme per il clan. Le conversazioni intercettate, come rimarcato dalla Corte di merito, utilmente dimostrano l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione dedita al commercio degli stupefacenti di cui si tratta: in esse [OSCURATO:PERSONA] discute dei rapporti con esponenti di vertice del clan Contini, da cui promanavano le "piazza di spaccio" dallo stesso gestite; della suddivisione degli introiti; della destinazione dei proventi alle "mesate per i carcerati". 5.1 Alla luce degli elementi emergenti dal contenuto delle conversazioni intercettate, che rappresentano una prova diretta della partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, assumono carattere recessivo le discrasie rilevate dalla difesa nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (motivo primo di ricorso). Le segnalate divergenze, peraltro, hanno trovato una giustificazione logica in motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato come esse siano spiegabili in ragione delle diverse collocazioni temporali dei fatti narrati dai singoli collaboratori. Ad ogni modo, l'analisi puntuale del contenuto delle propalazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha consentito alla Corte di merito di affermare la sostanziale convergenza del loro narrato in ordine al nucleo essenziale della collocazione del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminoso riferibile al clan Contini, con compiti specifici nel settore degli stupefacenti, circostanze chiaramente desumibili anche dal contenuto delle intercettazioni (cfr. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 19/02/2015, Villacaro, Rv. 262309:"Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi"). 5.2 Le critiche in ordine al cattivo governo dei principi che regolano l'apprezzamento delle prove dichiarative dei collaboratori da parte dei giudici di merito sono destituite di fondamento (motivo secondo di ricorso). Il discorso giustificativo posto a fondamento della valutazione operata sul punto è del tutto rispettosa dei criteri stabiliti in questa sede, essendosi la Corte di merito soffermata sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del loro narrato, traendo da tale analisi considerazioni del tutto corrette sul piano logico. 5.3 Infondata è la denuncia del vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, oggi 416-bis 1 cod. pen., contestata nella duplice forma, oggettiva, del metodo mafioso, e soggettiva, del fine di agevolare l'attività mafiosa, con riguardo al reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990 (motivo quarto di ricorso). L'analisi compiuta dai giudici di merito è puntuale e idonea a sostenere la decisione: alla stregua di quanto illustrato in motivazione, dall'esame dei contenuti delle intercettazioni, dagli esiti delle indagini di polizia compiute, dai provvedimenti giudiziari acquisiti e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre alla conclamata esistenza del clan Contini sul territorio, è emersa la sua operatività nel settore degli stupefacenti e l'esercizio del metodo mafioso nell'acquisizione delle piazze di spaccio, nella conservazione della loro gestione, nelle modalità del controllo della vendita degli stupefacenti. Al riguardo si precisa in motivazione come il sistema imposto dall'organizzazione prevedesse un'autorizzazione iniziale alla vendita dello stupefacente, l'obbligo dei gestori di rifornirsi delle sostanze stupefacenti dai referenti del clan, di attenersi ai prezzi imposti, di pagare una quota settimanale prestabilita. Con riferimento alla posizione del ricorrente, in linea con i principi stabiliti in questa sede (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464), si è posta in rilievo la consapevolezza dell'imputato di agevolare l'attività del clan, avendo egli partecipato attivamente alla realizzazione del sistema descritto. Tale agevolazione non è esclusa né dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] perseguisse lo scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso né dalla emersione di motivi di insoddisfazione o contrasto nella gestione della piazza di spaccio. Tali elementi non intaccano la finalità agevolatrice del clan, insita nella piena adesione alle modalità di gestione promananti dall'organizzazione. 5.5 Del pari infondato è l'ultimo motivo di lagnanza riguardante la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90. L) 7u-) La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che in tema di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - circostanza di natura oggettiva - diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma cod. pen., richiede unicamente la disponibilità di armi da parte dell'associazione, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714:"In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa"; conforme a Sez. 5, n. 4750 del 13/03/1996, Rizzo ed altri, Rv. 204844). Facendo corretta applicazione di tale regola, la Corte territoriale, dopo avere posto in evidenza le plurime circostanze dalle quali si evince l'ampia disponibilità di armi in capo all'organizzazione, è pervenuta alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere all'oscuro di tale circostanza, in ragione della sua intraneità nel sodalizio e della intensità dei rapporti intrattenuti con gli altri aderenti, anche in posizione verticistica. Deve all'uopo rilevarsi come, in bas