CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 settembre 2021, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Trtunale di Ravenna del 5 giugno 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni i e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per aver indicato, quale titolare della sua ditta individuale, nella dichiarazione fiscale 2011, relativa all'anno 2010, elementi passivi fittizi, avvalendosi di 8 fatture per operazioni inesistenti, emesse tra il 31 dicembre 2009 e il 22 dicembre 2011. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente osservato che Leone, nel momento in cui ha presentato la dichiarazione fiscale pacificamente fraudolenta, si è rappresentato la concreta possibilità che la stessa avrebbe potuto comportare un'evasione di imposta, avendo egli indicato costi mai sostenuti, risultando le inesistenti perdite di esercizio esposte funzionali ad assicurargli un indebito vantaggio fiscale, a nulla rilevando il raggiungimento effettivo di tale scopo; tale impostazione risulta del resto coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269652), secondo cui il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode, essendosi altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, Rv. 274104) che, in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 C-3 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci