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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05307/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6822 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresen tata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dreaMartellacci (pec: [OSCURATO:EMAIL]), con ilquale è elettivamente domiciliata presso lo stud io dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] vanniGaloppi (pec: [OSCURATO:EMAIL]) sito in Roma,via Sistina n.42; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:II.DD., IVA - costi- inerenza - mancatarisposta ri- chiestaPA - rifiuto AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emi- lia-Romagna,n.305/1/2015 depositata il 10 febbraio 2015, non notifi- cata.

Uditala relazione svolta ne ll’adunanza camerale del 27 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]- magna veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] avverso la se ntenza della commissione tribu- tariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] n.155/4/2019 che, a sua volta, aveva integralmenterigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento per IVA,IRPEG, IRAP e accessori relativo all'anno d'imposta 2003, notifi- catodall’Agenzia delle Entrate all’esito di una verifica fiscale con reda- zionedi p.v.c. in cui venivano disconosciuti costi non inerenti e non esistentiper il suddetto periodo di imposta.

2. In particolare, per quanto qui rileva, una prima contestazione ri- guardava costi non inerenti pari ad Euro 1.625,42 oltre IVA; un se- condo rilievo era per costi non inerenti pari ad Euro 50.668,94 oltre IVA, con conseguente ripresa IRPEG e IRAP afferente la fattura 112744/02(contabilizzata nell’anno di emissione e riportata nell’ eser- cizio fiscale seguente in quanto costo sospeso) emessa dalla società InterpumpCleaning S . p .

A . per servizi di assistenza informatica; il terzo rilievoera dovuto a costi non documentati per servizi di marketing per una somma di Euro 30.783,88 ai fini I RPEG e IRAP; il quarto era per costinon inerenti pari ad Euro 29.622,00, con conseguente ripresa IR- PEGe IRAP, afferente le fatture 3667 e 8225/03 emesse dalla società InterpumpCleaning S . p .

A . per servizi prestati alla contribuente da di- pendentedella em ittente; il quinto rilievo veniva imputato a costi non inerenti pari ad Euro 490,76 ai fini IRPEG e IRAP oltre IVA relativi a differenzenegative su stanziamenti. 3.Il giudice di prime cure confermava la legittimità dell’accertamento e,nel merito, la fon datezza delle riprese, decisione condivisa dal giu- diced’appello il quale, tra l’altro, riteneva inutilizzabile la documenta- zioneprodotta dalla contribuente con memoria del 19.02.2007, perché specificamenterichiesta dell’Amministrazione finanziaria in se de am- ministrativae colpevolmente allora non esibita. 4.Avverso la decisione del giudice d’appello la contribuente propone ricorsoaffidato ad un unico motivo, che illustra con memoria, cui l'A- genziadelle Entrate resiste con controricorso .

Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente cen- sura la sentenza di seconde cure - in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ. - per violazione dell’art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633/72, letto in com binato disposto con l’art. 33, primo comma,d.P.R. n. 600/73, laddove il giudice d’appello ha ritenuto inu- tilizzabilela documentazione prodotta dalla Societ à con memoria del 19.02.2007, pur in assenza di una specifica richiesta a riguardo du- rante il proce dimento proveniente dall’Amministrazione finanziaria e nonesibita in assenza di dolo da parte contribuente. 6.Il motivo non è inammissibile come eccepito in controricorso ed è fondato,nei termini che seguono. 6.1.La Corte osserva che l’art. 52 , quinto comma , d.P.R. n. 633 del 1972in materia di iva secondo recita: « i libri, registri, scritture e do- cumentidi cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in con- siderazionea favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativao contenziosa.

Per rifiuto di esibizione si intendono an- chela dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scrit- turee la sottrazione di essi alla ispezione» .

Il disposto trova applica- zione nel caso di specie, in cui è pacificamente inte rvenuta un’ispe- zione,intesa come attivit à di esame e controllo svolta dai verificatori insede di accesso presso la contribuente o in luoghi a questa collegati, al di fuori dell’Ufficio, e prevede come elemento essenziale della con- dottache origina la pre clusione quello della intenzionalit à di non con- sentirel'esame della documentazione. 6.1.1.La giurisprudenza della Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16757del 14/06/2021) interpreta il disposto facendo riferimento alle categoriedell’inerzia e del sostanziale rifiuto, precisando che vi è ne- cessitàper l' Amministrazione di dimostrare che vi fosse stata una pun- tualeindicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso av- vertimentocirca le conseguenze della mancata ottemperanza, con con- seguenteinutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa econtenziosa ove il comportamento de l contribuente si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incom- bendola prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione fi- nanziaria. 6.1.2.Anche la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri,scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Ammini- strazionefinanziaria nel corso di una verifica o di un accesso o ispe- zione,preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede ammi- nistrativao contenziosa e rende legittimo l'ac certamento induttivo solo ovesia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione docu- mentale(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 11/04/2014; conforme, Cass. Sez. 5, Senten za n. 20731 del 01/08/2019).

Infatti, l'art. 52, comma5, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia l'art. 33 d.P.R. n. 600 del1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degliartt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il dirit to di difesa delcontribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicchénon può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, ilmancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia econservazione della docume ntazione contabile. 6.2.Orbene, nel caso di specie non è accoglibile l’eccezione preliminare sollevata in controricorso perch é il fatto non pare essere stato com- plessivamentevalutato dal giudice.

Innanzitutto, la CTR ha sì accertato laspecificità della richiesta documentale dell’amministrazione, ma non può ritenersi che la sentenza abbia comunque esaminato proprio tali documentinel corpo della motivazione, dal momento che non compie alcunriferimento individualizzante siffatte fonti di prova nella valut a- zione delle riprese per cui esse sono rilevanti, secondo l’allegazione dellacontribuente. 6.3.Inoltre, con riferimento alla valutazione del comportamento tenuto dallacontribuente e in particolare dell’elemento soggettivo, nel caso di specierisulta dal testo della sentenza impugnata (cfr. a pag. 2) che il 2.11.2006i funzionari verificatori notificavano al legale rappresentante dellaSocietà formale richiesta di esibizione di libri, registri, scritture e documentirelativi agli anni 2002 e 2003, incluso « ogni altro libro, scrit- tura,documento, anche non obbligatorio, utile alla determinazione del redditod’impresa»; a fronte di siffatta ampia richiesta, in sede di veri- ficala contribuente non ha opposto una mera inerzia, bensì comunque hasubito esibito le fatture che esponevano i costi contestati e il profilo nonrisulta essere stato valutato ai fini dell’art.52 d.P.R. cit.

6.4. Infine, la valutazione della CTR della « colpa dello stesso contri- buente(…) per la mancata esibizione della documentazione rich iesta al momento della verifica» (cfr. p.3 sentenza d’appello), non è in linea conla giurisprudenza della Sezione, perché la categoria cui dev’essere fattoriferimento è il dolo o comunque l’intenzionalità , esclusa ogni ri- levanza della colpa, affinché il comportamento di parte contribuente possaessere assimilato ad un sostanziale rifiuto. 7.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice del merito,in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6822 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresen tata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dreaMartellacci (pec: [OSCURATO:EMAIL]), con ilquale è elettivamente domiciliata presso lo stud io dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] vanniGaloppi (pec: [OSCURATO:EMAIL]) sito in Roma,via Sistina n.42; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:II.DD., IVA - costi- inerenza - mancatarisposta ri- chiestaPA - rifiuto AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emi- lia-Romagna,n.305/1/2015 depositata il 10 febbraio 2015, non notifi- cata. Uditala relazione svolta ne ll’adunanza camerale del 27 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]- magna veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] avverso la se ntenza della commissione tribu- tariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] n.155/4/2019 che, a sua volta, aveva integralmenterigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento per IVA,IRPEG, IRAP e accessori relativo all'anno d'imposta 2003, notifi- catodall’Agenzia delle Entrate all’esito di una verifica fiscale con reda- zionedi p.v.c. in cui venivano disconosciuti costi non inerenti e non esistentiper il suddetto periodo di imposta. 2. In particolare, per quanto qui rileva, una prima contestazione ri- guardava costi non inerenti pari ad Euro 1.625,42 oltre IVA; un se- condo rilievo era per costi non inerenti pari ad Euro 50.668,94 oltre IVA, con conseguente ripresa IRPEG e IRAP afferente la fattura 112744/02(contabilizzata nell’anno di emissione e riportata nell’ eser- cizio fiscale seguente in quanto costo sospeso) emessa dalla società InterpumpCleaning S . p . A . per servizi di assistenza informatica; il terzo rilievoera dovuto a costi non documentati per servizi di marketing per una somma di Euro 30.783,88 ai fini I RPEG e IRAP; il quarto era per costinon inerenti pari ad Euro 29.622,00, con conseguente ripresa IR- PEGe IRAP, afferente le fatture 3667 e 8225/03 emesse dalla società InterpumpCleaning S . p . A . per servizi prestati alla contribuente da di- pendentedella em ittente; il quinto rilievo veniva imputato a costi non inerenti pari ad Euro 490,76 ai fini IRPEG e IRAP oltre IVA relativi a differenzenegative su stanziamenti. 3.Il giudice di prime cure confermava la legittimità dell’accertamento e,nel merito, la fon datezza delle riprese, decisione condivisa dal giu- diced’appello il quale, tra l’altro, riteneva inutilizzabile la documenta- zioneprodotta dalla contribuente con memoria del 19.02.2007, perché specificamenterichiesta dell’Amministrazione finanziaria in se de am- ministrativae colpevolmente allora non esibita. 4.Avverso la decisione del giudice d’appello la contribuente propone ricorsoaffidato ad un unico motivo, che illustra con memoria, cui l'A- genziadelle Entrate resiste con controricorso . Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente cen- sura la sentenza di seconde cure - in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ. - per violazione dell’art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633/72, letto in com binato disposto con l’art. 33, primo comma,d.P.R. n. 600/73, laddove il giudice d’appello ha ritenuto inu- tilizzabilela documentazione prodotta dalla Societ à con memoria del 19.02.2007, pur in assenza di una specifica richiesta a riguardo du- rante il proce dimento proveniente dall’Amministrazione finanziaria e nonesibita in assenza di dolo da parte contribuente. 6.Il motivo non è inammissibile come eccepito in controricorso ed è fondato,nei termini che seguono. 6.1.La Corte osserva che l’art. 52 , quinto comma , d.P.R. n. 633 del 1972in materia di iva secondo recita: « i libri, registri, scritture e do- cumentidi cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in con- siderazionea favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativao contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono an- chela dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scrit- turee la sottrazione di essi alla ispezione» . Il disposto trova applica- zione nel caso di specie, in cui è pacificamente inte rvenuta un’ispe- zione,intesa come attivit à di esame e controllo svolta dai verificatori insede di accesso presso la contribuente o in luoghi a questa collegati, al di fuori dell’Ufficio, e prevede come elemento essenziale della con- dottache origina la pre clusione quello della intenzionalit à di non con- sentirel'esame della documentazione. 6.1.1.La giurisprudenza della Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16757del 14/06/2021) interpreta il disposto facendo riferimento alle categoriedell’inerzia e del sostanziale rifiuto, precisando che vi è ne- cessitàper l' Amministrazione di dimostrare che vi fosse stata una pun- tualeindicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso av- vertimentocirca le conseguenze della mancata ottemperanza, con con- seguenteinutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa econtenziosa ove il comportamento de l contribuente si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incom- bendola prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione fi- nanziaria. 6.1.2.Anche la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri,scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Ammini- strazionefinanziaria nel corso di una verifica o di un accesso o ispe- zione,preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede ammi- nistrativao contenziosa e rende legittimo l'ac certamento induttivo solo ovesia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione docu- mentale(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 11/04/2014; conforme, Cass. Sez. 5, Senten za n. 20731 del 01/08/2019). Infatti, l'art. 52, comma5, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia l'art. 33 d.P.R. n. 600 del1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degliartt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il dirit to di difesa delcontribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicchénon può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, ilmancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia econservazione della docume ntazione contabile. 6.2.Orbene, nel caso di specie non è accoglibile l’eccezione preliminare sollevata in controricorso perch é il fatto non pare essere stato com- plessivamentevalutato dal giudice. Innanzitutto, la CTR ha sì accertato laspecificità della richiesta documentale dell’amministrazione, ma non può ritenersi che la sentenza abbia comunque esaminato proprio tali documentinel corpo della motivazione, dal momento che non compie alcunriferimento individualizzante siffatte fonti di prova nella valut a- zione delle riprese per cui esse sono rilevanti, secondo l’allegazione dellacontribuente. 6.3.Inoltre, con riferimento alla valutazione del comportamento tenuto dallacontribuente e in particolare dell’elemento soggettivo, nel caso di specierisulta dal testo della sentenza impugnata (cfr. a pag. 2) che il 2.11.2006i funzionari verificatori notificavano al legale rappresentante dellaSocietà formale richiesta di esibizione di libri, registri, scritture e documentirelativi agli anni 2002 e 2003, incluso « ogni altro libro, scrit- tura,documento, anche non obbligatorio, utile alla determinazione del redditod’impresa»; a fronte di siffatta ampia richiesta, in sede di veri- ficala contribuente non ha opposto una mera inerzia, bensì comunque hasubito esibito le fatture che esponevano i costi contestati e il profilo nonrisulta essere stato valutato ai fini dell’art.52 d.P.R. cit. 6.4. Infine, la valutazione della CTR della « colpa dello stesso contri- buente(…) per la mancata esibizione della documentazione rich iesta al momento della verifica» (cfr. p.3 sentenza d’appello), non è in linea conla giurisprudenza della Sezione, perché la categoria cui dev’essere fattoriferimento è il dolo o comunque l’intenzionalità , esclusa ogni ri- levanza della colpa, affinché il comportamento di parte contribuente possaessere assimilato ad un sostanziale rifiuto. 7.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice del merito,in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per
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