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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07928/2024

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sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31525/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, corso di Francia, n. 197 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Savoia, n. 72 -controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Orsi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Trieste n. 153 /20 2 1 , pubblicata in data7 maggio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e di [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 153/2021, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Udine n. 1352/18. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha deposito controricorso al ricorso principale e controricorso al ricorso incidentale.

2. Questi i fatti dai quali trae origine la controversia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esponendo che: a) con contratto di leasing del 13 maggio 2011 la convenuta gli aveva concesso in locazione finanziaria l’imbarcazione denominata “Ange”, con obbligo di assicurarla con vincolo a suo favore; b) il 29 luglio 2014 aveva stipulato una polizza “assicurativa unità da diporto” di tipo “A”, senza previsione di vincolo in favore della concedente; c) in data 18 agosto 2014 l’imbarcazione aveva subito un sinistro durante la navigazione al largo della Corsica, e, in data 25 agosto 2014, in ottemperanza al contratto di leasing ed alla polizza assicurativa, aveva comunicato il sinistro alla società concedente e inoltrato denuncia alla società assicuratrice, evidenziando altresì, che l’imbarcazione non era più idonea alla navigazione; e) gli accertamenti nel frattempo eseguiti dai periti di [OSCURATO:SOCIETA]. avevano evidenziato che l’imbarcazione era riparabile e che il comportamento posto in essere dall’utilizzatore era stato, sotto il profilo ma rinaresco, diligente e corre tto ; f) con lettera raccomandata del 29 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli aveva comunicato la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, chiedendo l’immediato pagamento dei canoni insoluti e la restituzione dell’imbarcazione.

C hiedeva, pertanto , che venisse accertato che l’imbarcazione aveva subito la ‹‹ perdita totale costruttiva››, che non erano dovuti i ratei di canoni leasing in conseguenza dell’intervenuta perdita totale del bene e che venisse accertato il comportamento ‹‹non collaborativo›› di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che gli aveva impedito di obbligare [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento diretto in favore della concedente.

La convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. e, in via riconvenzionale, insisteva perché, previo accertamento della riparabilità dell’imbarcazione , venisse dichiarata la risoluzione del contratto di leasing , con conseguente condanna dell’utilizzatore al pagamento dei canoni di locazione ed al risarcimento dei danni ex art. 10 del contratto, oltre che da “inattività” della imbarcazione; in via subordinata, in caso di ritenuta “perdita totale” della barca, chiedeva la condanna del Lalli al pagamento dell’importo ex art. 4 del contratto ed al risarcimento dei danni per inattività post-sinistro con restituzione del natante.

Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., la quale si costituivaeccependo l’inammissibilità delle domande s volte nei suoi confrontida [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Lalli chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell’indennizzo, oltre che il risarcimento per l’intervenuto aggravamento delle spese di riparazione del natante.

Il Tribunale adito, all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta la perdita totale costruttiva dell’imbarcazione, dichiarava risolto il contratto di leasing per perdita del bene, condannando il Lalli al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 4, lett. b), del contratto, e rigettava le domande formulate dall’attore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., perché irritualmente avanzate, nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in assenza di cancellazione dell’imbarcazione dal registro delle imbarcazioni da diporto.

2.2. L a Corte d’appello di T r ieste , in parziale riforma della sentenza gravata, ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione ‹‹attiva››di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sollevata da [OSCURATO:SOCIETA].,e rigettato gli appelli principale ed incidentale, rispettivamente proposti dal Lalli e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riguardo a l rapport o tra il Lalli e la società concedente, ha escluso che potesse essere ravvisato comportamento ‹‹ non collaborativo››della seconda, mentre, relativamente al rapporto tra il Lalli e la società assicuratrice, ha puntualizzato che l’imbarcazione dal 25 agosto 2014 non era più nella disponibilità del Lalli, per essere ritornata in quella del proprietario, il quale soltanto avrebbe potuto abbandonare il natante o procedere alla cancellazione della unità di diporto dai registri della Capitaneria di Porto, condizione questa negozialmente pattuita per ottenere, in assenza di contestazioni, il pagamento dell’indennizzo assicurativo.

Poiché era pacifico che non fosse intervenuta la cancellazione e chenon era fosse stata effettuata comunicazione di abbandono dell’imbarcazione da parte della proprietaria, harigettato la domanda di indennizzo.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale il Lalli de nunzia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che il comportamento tenuto da Hypo fosse corretto, non essendo obbligata a compiere atti idonei all’ottenimento dell’indennizzo assicurativo in mancanza di una clausola di vincolo e/o in assenza di una espressa pattuizione in tal senso››.

Censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha nega to il diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inattività di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , evidenziando che, ammettendo, come ritenuto dai giudici di merito, che l’unico modo per ottenere la liquidazione dell’indennizzo fosse dichiarare l’abbandono e/o cancellare l’imbarcazione dai registri, il compimento di detti atti spettava esclusivamente alla proprietaria del bene assicurato, la quale, alla stregua della clausola generale di buona fede, avrebbe dovuto salvaguardare gli interessi del contraente, ponendo in essere gli atti indispensabili per la liquidazione.2.

Con il secondo motivoil ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1411 e 1891 c.c. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che il comportamento tenuto da Hypo fosse corretto, non essendo obbligata a compiere atti idonei all’ottenimento dell’indennizzo assicurativo in assenza di espresso consenso dell’assicurato ad agire per l’indennizzo assicurativo››.

Lamenta che la decisione gravata incorre in errore, perché inverte i ruoli di contraente (Hypo anziché Lalli) e assicurato (Lalli anziché Hypo) là dove giunge alla conclusione che per far valere i diritti derivanti dalla polizza Hypo avrebbe dovuto ottenere i l ‹‹ consenso espresso dell’assicurato›› Lalli (pag. 39 della motivazione della sentenza impugnata).

3. Con il terzo motivoil ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., 35 cod. consumo, nonché 540, 543 e 546 cod. nav. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo assicurativo a termini di polizza fosse dovuta solo in caso di cancellazione dell’imbarcazione dal registro della Capitaneria di Porto e/o di efficace abbandono››.

Evidenziache, secondo la definizione pattizia, p oteva configura rsi ‹‹perdita totale›› solo in caso di perdita del corpo dell’imbarcazione, mentre nella specie era stata accertata l’antieconomicità dei costi di riparazione, ossia una perdita totale non ontologica, ma economica, con conseguente irrilevanza delle considerazioni svolte dai giudici di appello in ordine alla cancellazione dell’imbarcazione dai registri; lamenta, di conseguenza, che l’interpretazione della polizza fornita dai giudici di appello viola i canoni ermeneutici evocati in rubrica.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 7 1891 cod. civ. e si duole che i giudici di appello, dopo avere accertato l’assenza di clausola di vincolo nella polizza assicurativa ed avere ribadito la qualificazione del contratto di assicurazione quale contratto per conto altrui o per conto di chi spetta exart. 1891 cod. civ., hanno dichiarato la carenza di legittimazione in capo alla stessa società concedente, invertendo il ruolo di contraente con il ruolo di assicurato.

5. Il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.

5.1. La Corte d’appello, al § 3.9 della motivazione della sentenza impugnata, nel confermare che si è verificata la perdita totale dell’imbarcazione, con conseguente risoluzione del contratto di leasing, ha osservato che la polizza assicurativa era stata stipulata dal solo utilizzatore, senza previsione di vincolo in favore della proprietaria dell’imbarcazione, e che il contratto, concluso dall’utilizzatore e da [OSCURATO:SOCIETA]., era da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 1981 cod. civ. in favore di [OSCURATO:PERSONA], cosicché ‹‹ il contraente non a veva legittimazione a chiedere l’accertamento dell’obbligo indennitario “… a termini di polizza, in misura pari al danno complessivamente patito dall’imbarcazione” e la condanna dell’assicuratrice al pagamento dell’indennizzo a favore del soggetto cui spettava››; ha aggiunto che, ‹‹ …in assenza nella polizza assicurativa con “vincolo a favore del concedente” e di “consenso espresso” dell’assicurato ex art. 1891 cod. civ. ›› , dove va riten ersi fondata l’eccezione di difetto di legittimazione “attiva” di [OSCURATO:PERSONA], fatta valere da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], come concordemente evidenziato da entrambe le parti ricorrenti, nel sussumere la fattispecie in esame nel l’ambito applicativo dell’art. 1891 cod. civ., la corte di merito ha confus o la posizione del contraente-utilizzatore con quella del concedente - assicurato.

Pur muovendo dalla premessa che il contraente utilizzatore non può far valere i diritti derivanti dal contratto senza il consenso dell’assicurato, la corte di merito è infatti pervenuta alla conclusione che, in mancanza di ‹‹consenso espresso›› dell’assicurato ex art.1891 cod. civ., la società concedente Hypo non fosse legittimata ad esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

Invero, così argomentando, i giudici d’appello hanno chiaramente invertito la posizione del contraente con quella dell’assicurato e trascurato di considerare che il Lalli, avendo concluso il contratto di assicurazioni con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., era parte contraente e che, di contro, la società concedente Hypo, pur non avendo preso parte alla stipula della polizza, quale terzo assicurato e proprietaria del bene, era titolare del diritto all’indennizzo assicurativo.

È, quindi, del tutto evidente che , ove non fosse incorsa nel rilevato errore, la Corte territoriale non sarebbe pervenuta al convincimento che Hypo non potesse agire per ottenere l’indennizzo assicurativo da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in assenza del consenso del contraente Lalli, posto che solo quest’ultimo, al contrario, in forza della previsione di cui al secondo comma dell’art. 1891 cod. civ., avrebbe dovuto ottenere il consenso dell’assicurata Hypo per far valere, nei confronti della società assicuratrice, i diritti derivanti dal contratto.

La fondatezza delle censure in esame nei suindicati termini consente di ritenere assorbita ogni altra questione e i restanti motivi del ricorso principale.

6. In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esamee per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31525/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, corso di Francia, n. 197 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Savoia, n. 72 -controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Orsi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Trieste n. 153 /20 2 1 , pubblicata in data7 maggio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e di [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 153/2021, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Udine n. 1352/18. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha deposito controricorso al ricorso principale e controricorso al ricorso incidentale. 2. Questi i fatti dai quali trae origine la controversia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esponendo che: a) con contratto di leasing del 13 maggio 2011 la convenuta gli aveva concesso in locazione finanziaria l’imbarcazione denominata “Ange”, con obbligo di assicurarla con vincolo a suo favore; b) il 29 luglio 2014 aveva stipulato una polizza “assicurativa unità da diporto” di tipo “A”, senza previsione di vincolo in favore della concedente; c) in data 18 agosto 2014 l’imbarcazione aveva subito un sinistro durante la navigazione al largo della Corsica, e, in data 25 agosto 2014, in ottemperanza al contratto di leasing ed alla polizza assicurativa, aveva comunicato il sinistro alla società concedente e inoltrato denuncia alla società assicuratrice, evidenziando altresì, che l’imbarcazione non era più idonea alla navigazione; e) gli accertamenti nel frattempo eseguiti dai periti di [OSCURATO:SOCIETA]. avevano evidenziato che l’imbarcazione era riparabile e che il comportamento posto in essere dall’utilizzatore era stato, sotto il profilo ma rinaresco, diligente e corre tto ; f) con lettera raccomandata del 29 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. gli aveva comunicato la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, chiedendo l’immediato pagamento dei canoni insoluti e la restituzione dell’imbarcazione. C hiedeva, pertanto , che venisse accertato che l’imbarcazione aveva subito la ‹‹ perdita totale costruttiva››, che non erano dovuti i ratei di canoni leasing in conseguenza dell’intervenuta perdita totale del bene e che venisse accertato il comportamento ‹‹non collaborativo›› di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che gli aveva impedito di obbligare [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento diretto in favore della concedente. La convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. e, in via riconvenzionale, insisteva perché, previo accertamento della riparabilità dell’imbarcazione , venisse dichiarata la risoluzione del contratto di leasing , con conseguente condanna dell’utilizzatore al pagamento dei canoni di locazione ed al risarcimento dei danni ex art. 10 del contratto, oltre che da “inattività” della imbarcazione; in via subordinata, in caso di ritenuta “perdita totale” della barca, chiedeva la condanna del Lalli al pagamento dell’importo ex art. 4 del contratto ed al risarcimento dei danni per inattività post-sinistro con restituzione del natante. Autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., la quale si costituivaeccependo l’inammissibilità delle domande s volte nei suoi confrontida [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Lalli chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell’indennizzo, oltre che il risarcimento per l’intervenuto aggravamento delle spese di riparazione del natante. Il Tribunale adito, all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta la perdita totale costruttiva dell’imbarcazione, dichiarava risolto il contratto di leasing per perdita del bene, condannando il Lalli al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 4, lett. b), del contratto, e rigettava le domande formulate dall’attore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., perché irritualmente avanzate, nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in assenza di cancellazione dell’imbarcazione dal registro delle imbarcazioni da diporto. 2.2. L a Corte d’appello di T r ieste , in parziale riforma della sentenza gravata, ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione ‹‹attiva››di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sollevata da [OSCURATO:SOCIETA].,e rigettato gli appelli principale ed incidentale, rispettivamente proposti dal Lalli e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riguardo a l rapport o tra il Lalli e la società concedente, ha escluso che potesse essere ravvisato comportamento ‹‹ non collaborativo››della seconda, mentre, relativamente al rapporto tra il Lalli e la società assicuratrice, ha puntualizzato che l’imbarcazione dal 25 agosto 2014 non era più nella disponibilità del Lalli, per essere ritornata in quella del proprietario, il quale soltanto avrebbe potuto abbandonare il natante o procedere alla cancellazione della unità di diporto dai registri della Capitaneria di Porto, condizione questa negozialmente pattuita per ottenere, in assenza di contestazioni, il pagamento dell’indennizzo assicurativo. Poiché era pacifico che non fosse intervenuta la cancellazione e chenon era fosse stata effettuata comunicazione di abbandono dell’imbarcazione da parte della proprietaria, harigettato la domanda di indennizzo. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale il Lalli de nunzia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che il comportamento tenuto da Hypo fosse corretto, non essendo obbligata a compiere atti idonei all’ottenimento dell’indennizzo assicurativo in mancanza di una clausola di vincolo e/o in assenza di una espressa pattuizione in tal senso››. Censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha nega to il diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inattività di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , evidenziando che, ammettendo, come ritenuto dai giudici di merito, che l’unico modo per ottenere la liquidazione dell’indennizzo fosse dichiarare l’abbandono e/o cancellare l’imbarcazione dai registri, il compimento di detti atti spettava esclusivamente alla proprietaria del bene assicurato, la quale, alla stregua della clausola generale di buona fede, avrebbe dovuto salvaguardare gli interessi del contraente, ponendo in essere gli atti indispensabili per la liquidazione.2. Con il secondo motivoil ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1411 e 1891 c.c. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che il comportamento tenuto da Hypo fosse corretto, non essendo obbligata a compiere atti idonei all’ottenimento dell’indennizzo assicurativo in assenza di espresso consenso dell’assicurato ad agire per l’indennizzo assicurativo››. Lamenta che la decisione gravata incorre in errore, perché inverte i ruoli di contraente (Hypo anziché Lalli) e assicurato (Lalli anziché Hypo) là dove giunge alla conclusione che per far valere i diritti derivanti dalla polizza Hypo avrebbe dovuto ottenere i l ‹‹ consenso espresso dell’assicurato›› Lalli (pag. 39 della motivazione della sentenza impugnata). 3. Con il terzo motivoil ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., 35 cod. consumo, nonché 540, 543 e 546 cod. nav. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo assicurativo a termini di polizza fosse dovuta solo in caso di cancellazione dell’imbarcazione dal registro della Capitaneria di Porto e/o di efficace abbandono››. Evidenziache, secondo la definizione pattizia, p oteva configura rsi ‹‹perdita totale›› solo in caso di perdita del corpo dell’imbarcazione, mentre nella specie era stata accertata l’antieconomicità dei costi di riparazione, ossia una perdita totale non ontologica, ma economica, con conseguente irrilevanza delle considerazioni svolte dai giudici di appello in ordine alla cancellazione dell’imbarcazione dai registri; lamenta, di conseguenza, che l’interpretazione della polizza fornita dai giudici di appello viola i canoni ermeneutici evocati in rubrica. 4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 7 1891 cod. civ. e si duole che i giudici di appello, dopo avere accertato l’assenza di clausola di vincolo nella polizza assicurativa ed avere ribadito la qualificazione del contratto di assicurazione quale contratto per conto altrui o per conto di chi spetta exart. 1891 cod. civ., hanno dichiarato la carenza di legittimazione in capo alla stessa società concedente, invertendo il ruolo di contraente con il ruolo di assicurato. 5. Il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. 5.1. La Corte d’appello, al § 3.9 della motivazione della sentenza impugnata, nel confermare che si è verificata la perdita totale dell’imbarcazione, con conseguente risoluzione del contratto di leasing, ha osservato che la polizza assicurativa era stata stipulata dal solo utilizzatore, senza previsione di vincolo in favore della proprietaria dell’imbarcazione, e che il contratto, concluso dall’utilizzatore e da [OSCURATO:SOCIETA]., era da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 1981 cod. civ. in favore di [OSCURATO:PERSONA], cosicché ‹‹ il contraente non a veva legittimazione a chiedere l’accertamento dell’obbligo indennitario “… a termini di polizza, in misura pari al danno complessivamente patito dall’imbarcazione” e la condanna dell’assicuratrice al pagamento dell’indennizzo a favore del soggetto cui spettava››; ha aggiunto che, ‹‹ …in assenza nella polizza assicurativa con “vincolo a favore del concedente” e di “consenso espresso” dell’assicurato ex art. 1891 cod. civ. ›› , dove va riten ersi fondata l’eccezione di difetto di legittimazione “attiva” di [OSCURATO:PERSONA], fatta valere da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], come concordemente evidenziato da entrambe le parti ricorrenti, nel sussumere la fattispecie in esame nel l’ambito applicativo dell’art. 1891 cod. civ., la corte di merito ha confus o la posizione del contraente-utilizzatore con quella del concedente - assicurato. Pur muovendo dalla premessa che il contraente utilizzatore non può far valere i diritti derivanti dal contratto senza il consenso dell’assicurato, la corte di merito è infatti pervenuta alla conclusione che, in mancanza di ‹‹consenso espresso›› dell’assicurato ex art.1891 cod. civ., la società concedente Hypo non fosse legittimata ad esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Invero, così argomentando, i giudici d’appello hanno chiaramente invertito la posizione del contraente con quella dell’assicurato e trascurato di considerare che il Lalli, avendo concluso il contratto di assicurazioni con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., era parte contraente e che, di contro, la società concedente Hypo, pur non avendo preso parte alla stipula della polizza, quale terzo assicurato e proprietaria del bene, era titolare del diritto all’indennizzo assicurativo. È, quindi, del tutto evidente che , ove non fosse incorsa nel rilevato errore, la Corte territoriale non sarebbe pervenuta al convincimento che Hypo non potesse agire per ottenere l’indennizzo assicurativo da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in assenza del consenso del contraente Lalli, posto che solo quest’ultimo, al contrario, in forza della previsione di cui al secondo comma dell’art. 1891 cod. civ., avrebbe dovuto ottenere il consenso dell’assicurata Hypo per far valere, nei confronti della società assicuratrice, i diritti derivanti dal contratto. La fondatezza delle censure in esame nei suindicati termini consente di ritenere assorbita ogni altra questione e i restanti motivi del ricorso principale. 6. In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esamee per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
Sentenza Cassazione n. 07928/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris