CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 13589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAndreina Gastaldo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dellaToscana n. 1418/2024 depositata il 28/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11606/2025Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 13589/2026Data pubblicazione 10/05/2026La vicenda trae origine da due operazioni doganali effettuate nel giugno2015 dalla società C.I.S. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inqualità di rappresentante indiretto dell’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.A seguito di una revisione successiva disposta dall’Ufficio delle Dogane diNapoli, erano emerse – con riferimento alle dichiarazioni doganali IMA n.14365/U e n. 16153/E – irregolarità nella determinazione del valore dellamerce (conserve di pesce “tombarello”), derivanti da sottofatturazionerispetto al valore effettivo.Le fatture esibite presso la Dogana di Livorno riportavano un prezzo percartone (USD 24,20) difforme da quello reale (USD 40,40), conconseguente recupero di circa € 14.000 complessivi tra dazi e IVA, nonchél’irrogazione di due sanzioni amministrative pari, complessivamente, a €60.000, ai sensi dell’art. 303, comma 3, lett. e), T.U.L.D. (DPR 43/1973).La società C.I.S. impugnava gli atti impositivi innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Livorno, che – con sentenza n. 265/2018 –riconosceva la legittimità degli avvisi di rettifica quanto ai diritti doganali,ma annullava le sanzioni, ritenendo provata la buona fede dellospedizioniere.La contribuente proponeva appello principale, l’amministrazione appelloincidentale: la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, Sez.staccata di Livorno, con sentenza n. 575/10/2020, accoglieva l’appelloincidentale, dichiarando dovute anche le sanzioni.C.I.S. proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. LaCorte di Cassazione, con ordinanza n. 22292/2023, rigettava il primomotivo (relativo ai dazi), ma accoglieva il secondo e il terzo, affermandoche l’IVA non rientra nel perimetro dell’obbligazione doganale e che lamisura sanzionatoria doveva essere riesaminata alla luce del principio diproporzionalità, con rinvio alla CTR Toscana.In sede di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaToscana, con sentenza n. 1418/2024, escludeva la responsabilità delloNumero registro generale 11606/2025Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 13589/2026Data pubblicazione 10/05/2026spedizioniere quanto all’IVA all’importazione e rideterminava la sanzioneda € 60.000 a € 4.415,60 complessivi (pari al 50% dei dazi rideterminatiper ciascun atto: € 2.207,80 × 2).Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha propostoricorso per cassazione, formulando un unico motivo attinente allaviolazione dell’art. 7, comma 4, D.lgs. 472/1997 e dell’art. 303, comma 3,lett. e), DPR 43/1973, sostenendo che la sanzione ridotta dal giudice delrinvio sarebbe stata indebitamente compressa al di sotto della metà delminimo edittale. La società C.I.S. si è costituita con controricorso,chiedendo il rigetto del ricorso.Successivamente, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto unaccordo conciliativo (12.12.2025), in forza del quale la sanzionerideterminata è stata integralmente versata dalla società C.I.S., conconseguente deposito – da parte dell’Agenzia – di istanza di cessazionedella materia del contendere (note del 23.01.2026 e 27.01.2026).RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopolicensura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. 472/1997, incombinato disposto con l’art. 303, comma 3, lett. e), del DPR 43/1973, neltesto vigente ratione temporis. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale,nel rideterminare la sanzione in misura pari al 50% dei diritti doganaliaccertati (€ 2.207,80 per ciascun atto), avrebbe violato il limiteinvalicabile della riduzione fino alla metà del minimo edittale, giacché –essendo il minimo previsto dalla norma pari a € 30.000 per ciascun atto –la sanzione non avrebbe potuto essere ridotta a una misura inferiore a €15.000 per ciascun illecito. L’abbattimento operato dal giudice di rinvio sisarebbe, pertanto, posto al di fuori dei limiti legali di personalizzazioneNumero registro generale 11606/2025Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 13589/2026Data pubblicazione 10/05/2026della sanzione, trasmodando in un’indebita elusione del trattamentosanzionatorio fissato dal legislatore.Osserva la Corte che dagli atti depositati emerge con chiarezza che,successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, le partihanno definito integralmente la lite mediante accordo conciliativo. Inparticolare, con l’atto del 12 dicembre 2025, la società C.I.S. – [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopolihanno raggiunto un’intesa sulla misura della sanzione dovuta, prevedendoespressamente la cessazione della controversia pendente in sede dilegittimità e la compensazione delle spese di lite.In esecuzione dell’accordo, la società ha provveduto al versamentointegrale dell’importo concordato, come risulta dalla bolletta d’introito del22 gennaio 2026, trasmessa dall’Ufficio delle Dogane di Livorno. L’Agenzia,preso atto dell’avvenuto pagamento, ha quindi depositato formale istanzaper la declaratoria di cessazione della materia del contendere,rappresentando l’assenza di residui profili di interesse alla decisione delricorso.Il complessivo quadro documentale consente di ritenere che la pretesaoriginariamente oggetto di contestazione sia stata integralmentesoddisfatta e che non permanga alcuna utilità, per la parte ricorrente,nell’ulteriore prosecuzione del giudizio di cassazione. In tali circostanze, lagiurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che lasopravvenuta definizione del rapporto sostanziale, accompagnata dallamanifestazione della volontà della parte ricorrente di non insistere nelgravame, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materiadel contendere, non residuando alcuna questione idonea a richiedere unapronuncia nel merito o una statuizione nomofilattica.La richiesta congiunta delle parti circa la compensazione delle spese pertutti i gradi di giudizio appare conforme al contenuto dell’accordoNumero registro generale 11606/2025Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 13589/2026Data pubblicazione 10/05/2026conciliativo e, non emergendo ragioni ostative, può essere fatta propria daquesta Corte.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato estinto per sopravvenutacessazione della materia del contendere, con compensazione delle spesedi lite dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione dellamateria del contendere e compensa tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteTania Hmeljak