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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04516/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4919-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUZZI' ROSA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di servizi – Società in house R.G.N.4919/2022 Cron.

Rep.

Ud.19/12/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.

MORDA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -ricorrenti successive - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 4700/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/12/2021 R.G.N. 847/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto dei ricorsi riuniti proposti (tra gli altri) dai lavoratori e lavoratrici in epigrafe diretti all'accertamento, previa declaratoria della sussistenza di una interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e di un illecito appalto, che tra essi ricorrenti e GSE sussisteva ed era in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in mancanza di atto idoneo a risolverlo, rapporto di lavoro iniziato tra il 2010 e il 2012;2.i giudici di seconde cure hanno rilevato in via pregiudiziale (senza, pertanto, ritenere necessario valutare i profili relativi all’illiceità dell’appalto stipulato da GSE e i rapporti intervenuti con le diverse società che hanno curato i servizi dell’appalto endo-aziendale ritenuto genuino ovvero i rilievi sul fenomeno interpositorio dedotti, così confermando il dictum di rigetto con motivazione integrata) che la società GSE rientrava nel novero delle società in house, essendo interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui non era possibile, in capo ad essa, la costituzione in via giudiziaria di un rapporto di lavoro a seguito di conversione exart. 1418 cc; che l’accertamento sulla natura della società poteva essere effettuato anche di ufficio; che non rilevava il fatto che le società subappaltatrici, per conto di GSE, dal 2013 avessero adottato procedure selettive per l’assunzione di personale perché, in primo luogo, non era stato dedotto che tali selezioni rispondessero ai canoni di imparzialità e pubblicità e, in secondo luogo, perché le prove orali raccolte avevano confermato una regolarizzazione sostanziale dell’appalto stipulato da GSE, con procedure di selezione del personale condotte e gestite, a partire dal 2013, autonomamente dalle società appaltatrici e sub-appaltatrici; 3.avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli 83 lavoratori e lavoratrici in epigrafe con cinque motivi,e successivamente, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; resiste la società con controricorso a ciascun ricorso principale; tutte le parti hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;[OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo del primo ricorso si eccepisce, ai sensi dell’art. 360, comma1. n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, nonché 115 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda relativa all’accertamento dell’illecita interposizione di manodopera intervenuta tra le parti, in seguito alla inesistenza del contratto di appalto o subappalto o illegittimità o illiceità dello stesso;

2. con il secondo motivo si lamenta (art. 360, co mma 1, n. 5 , c.p.c.) omesso esame e comunque motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo per il giudizio allegato dai ricorrenti, ovvero la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive, senza tenere conto dell’esplicita riserva di agire in separato giudizio per le differenze retributive;

3. con il terzo motivo, si deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 437 e 115 c.p.c. e 2697 c.c.; si sostiene la novità della questione relativa alla natura in housedella società GSE, non rilevabile d’ufficio in grado di appello;

4. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., falsa applicazione dell’art. 18 d. l. 112/2008, conv. nella legge n. 133/08, dell’art. 19 d. lgs. n. 175/2016 e dell’art. 97 della Costituzione; assumono che, nel caso di specie il rapporto di lavoro è, e resta, a tutti gli effetti di natura privatistica; pertanto,i principi specifici e la procedura concorsuale per la costituzione di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato sono inapplicabili o inconferenti, essendo invocabile la procedura para-concorsuale di cui all’art. 18 d.l. n. 112/2008;

5. con il quinto motivo viene dedotto (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia che vi era stata una selezione dei lavoratori da parte di GSE, provata in via testimoniale;

6. con il primo motivo del secondo ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della disciplina ex art. 19 d. lgs n. 175/2016, art. 36 d.lgs. n. 165/2001, art. 18 d. l. n. 112/2008, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, stanti la tardività e inammissibilità della sollevata eccezione, in violazione del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa, e l’inapplicabilità al caso in esame della disciplina richiamata da GSE;

7. con il secondo motivo del secondo ricorso è dedotta violazione dell’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n.276/2003 e del d.lgs. n. 81/2015, per erronea e omessa disamina dell’illiceità dell’appalto e dell’interposizione illecita di manodopera, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, con riferimento ai criteri distintivi tra appalto di servizi e interposizione illecita di manodopera;

8. con il terzo motivo del secondo ricorso è dedotta violazione degli artt. 410, 410-bis, 411 c.p.c., 2113 c.c., in ordine alle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità della domanda formulate da GSE e alla nullità del verbale di transazione/conciliazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;9. con il quarto motivo del secondo ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame delle prove testimoniali e documentali fornite in ordine all’illiceità dell’appalto e all’intermediazione e interposizione fittiziadi manodopera, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (dichiarazioni dei testi, contratto di appalto, precedenti giurisprudenziali); 10.per un ordinato svolgimento delle questioni controverse, occorre esaminare in primo luogo il terzo e quarto motivo del primo ricorso e il primo e secondo motivo del secondo ricorso, con i quali si contesta sotto diversi profili il nucleo centrale della decisione impugnata, rappresentato dalla ritenuta natura pubblicistica in house della società odierna controricorrente, con conseguente ritenuta preliminare inammissibilità delle domande di costituzione di rapporto di lavoro con essa per interposizione illecita di manodopera o per illiceità degli appalti di servizi cui sono stati addetti gli odierni ricorrenti, e con assorbimento delle ulteriori questioni; 11.in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica, l'art. 18 del d. l. n. 112 / 2008, conv. in leggen. 133/2008, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; 12.tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. n. 3621/2018; conf.

Cass. n. 3662/2019); 13.la Corte territoriale non ha valutato il profilo della illiceità dell’appalto (né quello dell’interposizione fittizia di manodopera), in quanto ha applicato il principio della “ragione più liquida” con riguardo ai dedotti profili di illiceità,ragione individuata nell’impossibilità di costituire in via giudiziaria un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, stante la natura di società in house della GSE e il disposto di cui all’art. 19, co. 4 del TUSP; 14.invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 11458/2018, n. 12002/2014); 15.le doglianze di cui ai suindicati motivi non colgono, pertanto, quella che è stata l’effettiva ratio decidendidella gravata sentenza; 16.d’altra parte, quando, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione (Cass. n. 35421/2022); 17.in tal senso questa Corte si è già espressa rilevando che, anche nel giudizio di cassazione, l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 c.p.c., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone (così Cass. n. 28060/2020, in motivazione, § 5); 18.non è condivisibile, pertanto, la doglianza relativa alla circostanza che la Corte di Appello abbia ritenuto, di ufficio, di poter accertare l’eccezione della mancata selezione ai fini dell’assunzione dei ricorrenti; 19.dagli atti risultava incontroverso che GSE (Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex art. 3, comma 4. d. lgs. n. 79/99), che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per cui la Corte territoriale ha considerato che essa soggiacesse alla disciplina dettata per le società in house dal TUSP (d. lgs. n. 175/2016) e segnatamente dall’art. 19, comma 4, che sanziona espressamente con la nullità i rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive che le società partecipate devono adottare; 20.sulla base di tali premesse, applicando correttamente le regole sull’onere della prova, i giudici di seconde cure hanno reputato che erano i lavoratori, stante la natura suindicata di GSE risultante dagli atti, a dovere dimostrare che le procedure selettive del personale, anche se adottate dalla società subappaltatrice, ma per conto di GSE, fossero rispondenti ai canoni di imparzialità, pubblicità e trasparenza e, in ogni caso, hanno rilevato, con un accertamento di merito adeguatamente motivato e non sindacabile, pertanto, in sede di legittimità, che la prova espletata (documentale e testimoniale) aveva smentito che la selezione del personale fosse avvenuta con modalità qualificabili come concorsuali o para-concorsuali; 21.quanto al fatto che la società avrebbe beneficiato, con l’interpretazione adottata, del divieto imposto da una norma da essa stessa violata, deve precisarsi che alcuna falsa applicazione è addebitabile alla Corte distrettuale che, sulla base di una corretta disamina delle norme vigenti, ha ritenuto non accoglibili le domande avanzate stante il divieto imperativo di legge di cui all’art. 19 d. lgs. n. 175/2016; 22.non sussiste violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. perché, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dalla suddett a disposizion e è rilevabile quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866/2010); 23.nella fattispecie ciò non è ravvisabile, essendo chiara la ratio decidendi della gravata pronuncia, in ordine alla circostanza della mancata imparzialità, pubblicità e trasparenza delle selezioni del personale condotte e gestite autonomamente dalle società appaltatrici e subappaltatrici, che assorbe ogni altra questione; 24.ne consegue che, in realtà, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011, n. 6288/2011, n. 16038/2013) e in una nuova valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità, dovendosi ribadire in proposito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra levarie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017); 25.detta preclusione al riesame dei fatti nel merito in questa sede va riaffermata anche con riferimento al quinto motivo del primo ricorso e al quarto motivo del secondo ricorso, che vanno perciò dichiarati inammissibili, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. postula che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; 26.le censure in esame esprimono una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); 27.rimangono assorbiti dal rigetto per inammissibilità della domandaprincipale di costituzione di rapporto di lavoro per i titoli dedotti in giudizio alle dipendenze della società in house controricorrente i profili relativi all’illegittimità dell’appalto o all’accertamento di vietati fenomeni interpositori, di eventuali differenze retributive, di regolarità o meno dei verbali di conciliazione, di cui ai residui motivi di ricorso; 28.alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato; 29.al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; 30.ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, nel testo risultante dalla legge n. 228/2012, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti di cui al primo ricorsoalla rifusione a controparte delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 25.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a controparte delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4919-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUZZI' ROSA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di servizi – Società in house R.G.N.4919/2022 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. MORDA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -ricorrenti successive - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 4700/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/12/2021 R.G.N. 847/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto dei ricorsi riuniti proposti (tra gli altri) dai lavoratori e lavoratrici in epigrafe diretti all'accertamento, previa declaratoria della sussistenza di una interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e di un illecito appalto, che tra essi ricorrenti e GSE sussisteva ed era in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in mancanza di atto idoneo a risolverlo, rapporto di lavoro iniziato tra il 2010 e il 2012;2.i giudici di seconde cure hanno rilevato in via pregiudiziale (senza, pertanto, ritenere necessario valutare i profili relativi all’illiceità dell’appalto stipulato da GSE e i rapporti intervenuti con le diverse società che hanno curato i servizi dell’appalto endo-aziendale ritenuto genuino ovvero i rilievi sul fenomeno interpositorio dedotti, così confermando il dictum di rigetto con motivazione integrata) che la società GSE rientrava nel novero delle società in house, essendo interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui non era possibile, in capo ad essa, la costituzione in via giudiziaria di un rapporto di lavoro a seguito di conversione exart. 1418 cc; che l’accertamento sulla natura della società poteva essere effettuato anche di ufficio; che non rilevava il fatto che le società subappaltatrici, per conto di GSE, dal 2013 avessero adottato procedure selettive per l’assunzione di personale perché, in primo luogo, non era stato dedotto che tali selezioni rispondessero ai canoni di imparzialità e pubblicità e, in secondo luogo, perché le prove orali raccolte avevano confermato una regolarizzazione sostanziale dell’appalto stipulato da GSE, con procedure di selezione del personale condotte e gestite, a partire dal 2013, autonomamente dalle società appaltatrici e sub-appaltatrici; 3.avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli 83 lavoratori e lavoratrici in epigrafe con cinque motivi,e successivamente, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; resiste la società con controricorso a ciascun ricorso principale; tutte le parti hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;[OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo del primo ricorso si eccepisce, ai sensi dell’art. 360, comma1. n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, nonché 115 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda relativa all’accertamento dell’illecita interposizione di manodopera intervenuta tra le parti, in seguito alla inesistenza del contratto di appalto o subappalto o illegittimità o illiceità dello stesso; 2. con il secondo motivo si lamenta (art. 360, co mma 1, n. 5 , c.p.c.) omesso esame e comunque motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo per il giudizio allegato dai ricorrenti, ovvero la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive, senza tenere conto dell’esplicita riserva di agire in separato giudizio per le differenze retributive; 3. con il terzo motivo, si deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 437 e 115 c.p.c. e 2697 c.c.; si sostiene la novità della questione relativa alla natura in housedella società GSE, non rilevabile d’ufficio in grado di appello; 4. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., falsa applicazione dell’art. 18 d. l. 112/2008, conv. nella legge n. 133/08, dell’art. 19 d. lgs. n. 175/2016 e dell’art. 97 della Costituzione; assumono che, nel caso di specie il rapporto di lavoro è, e resta, a tutti gli effetti di natura privatistica; pertanto,i principi specifici e la procedura concorsuale per la costituzione di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato sono inapplicabili o inconferenti, essendo invocabile la procedura para-concorsuale di cui all’art. 18 d.l. n. 112/2008; 5. con il quinto motivo viene dedotto (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia che vi era stata una selezione dei lavoratori da parte di GSE, provata in via testimoniale; 6. con il primo motivo del secondo ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della disciplina ex art. 19 d. lgs n. 175/2016, art. 36 d.lgs. n. 165/2001, art. 18 d. l. n. 112/2008, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, stanti la tardività e inammissibilità della sollevata eccezione, in violazione del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa, e l’inapplicabilità al caso in esame della disciplina richiamata da GSE; 7. con il secondo motivo del secondo ricorso è dedotta violazione dell’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n.276/2003 e del d.lgs. n. 81/2015, per erronea e omessa disamina dell’illiceità dell’appalto e dell’interposizione illecita di manodopera, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, con riferimento ai criteri distintivi tra appalto di servizi e interposizione illecita di manodopera; 8. con il terzo motivo del secondo ricorso è dedotta violazione degli artt. 410, 410-bis, 411 c.p.c., 2113 c.c., in ordine alle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità della domanda formulate da GSE e alla nullità del verbale di transazione/conciliazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;9. con il quarto motivo del secondo ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame delle prove testimoniali e documentali fornite in ordine all’illiceità dell’appalto e all’intermediazione e interposizione fittiziadi manodopera, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (dichiarazioni dei testi, contratto di appalto, precedenti giurisprudenziali); 10.per un ordinato svolgimento delle questioni controverse, occorre esaminare in primo luogo il terzo e quarto motivo del primo ricorso e il primo e secondo motivo del secondo ricorso, con i quali si contesta sotto diversi profili il nucleo centrale della decisione impugnata, rappresentato dalla ritenuta natura pubblicistica in house della società odierna controricorrente, con conseguente ritenuta preliminare inammissibilità delle domande di costituzione di rapporto di lavoro con essa per interposizione illecita di manodopera o per illiceità degli appalti di servizi cui sono stati addetti gli odierni ricorrenti, e con assorbimento delle ulteriori questioni; 11.in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica, l'art. 18 del d. l. n. 112 / 2008, conv. in leggen. 133/2008, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; 12.tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. n. 3621/2018; conf. Cass. n. 3662/2019); 13.la Corte territoriale non ha valutato il profilo della illiceità dell’appalto (né quello dell’interposizione fittizia di manodopera), in quanto ha applicato il principio della “ragione più liquida” con riguardo ai dedotti profili di illiceità,ragione individuata nell’impossibilità di costituire in via giudiziaria un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, stante la natura di società in house della GSE e il disposto di cui all’art. 19, co. 4 del TUSP; 14.invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 11458/2018, n. 12002/2014); 15.le doglianze di cui ai suindicati motivi non colgono, pertanto, quella che è stata l’effettiva ratio decidendidella gravata sentenza; 16.d’altra parte, quando, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione (Cass. n. 35421/2022); 17.in tal senso questa Corte si è già espressa rilevando che, anche nel giudizio di cassazione, l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 c.p.c., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone (così Cass. n. 28060/2020, in motivazione, § 5); 18.non è condivisibile, pertanto, la doglianza relativa alla circostanza che la Corte di Appello abbia ritenuto, di ufficio, di poter accertare l’eccezione della mancata selezione ai fini dell’assunzione dei ricorrenti; 19.dagli atti risultava incontroverso che GSE (Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex art. 3, comma 4. d. lgs. n. 79/99), che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per cui la Corte territoriale ha considerato che essa soggiacesse alla disciplina dettata per le società in house dal TUSP (d. lgs. n. 175/2016) e segnatamente dall’art. 19, comma 4, che sanziona espressamente con la nullità i rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive che le società partecipate devono adottare; 20.sulla base di tali premesse, applicando correttamente le regole sull’onere della prova, i giudici di seconde cure hanno reputato che erano i lavoratori, stante la natura suindicata di GSE risultante dagli atti, a dovere dimostrare che le procedure selettive del personale, anche se adottate dalla società subappaltatrice, ma per conto di GSE, fossero rispondenti ai canoni di imparzialità, pubblicità e trasparenza e, in ogni caso, hanno rilevato, con un accertamento di merito adeguatamente motivato e non sindacabile, pertanto, in sede di legittimità, che la prova espletata (documentale e testimoniale) aveva smentito che la selezione del personale fosse avvenuta con modalità qualificabili come concorsuali o para-concorsuali; 21.quanto al fatto che la società avrebbe beneficiato, con l’interpretazione adottata, del divieto imposto da una norma da essa stessa violata, deve precisarsi che alcuna falsa applicazione è addebitabile alla Corte distrettuale che, sulla base di una corretta disamina delle norme vigenti, ha ritenuto non accoglibili le domande avanzate stante il divieto imperativo di legge di cui all’art. 19 d. lgs. n. 175/2016; 22.non sussiste violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. perché, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dalla suddett a disposizion e è rilevabile quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866/2010); 23.nella fattispecie ciò non è ravvisabile, essendo chiara la ratio decidendi della gravata pronuncia, in ordine alla circostanza della mancata imparzialità, pubblicità e trasparenza delle selezioni del personale condotte e gestite autonomamente dalle società appaltatrici e subappaltatrici, che assorbe ogni altra questione; 24.ne consegue che, in realtà, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011, n. 6288/2011, n. 16038/2013) e in una nuova valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità, dovendosi ribadire in proposito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra levarie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017); 25.detta preclusione al riesame dei fatti nel merito in questa sede va riaffermata anche con riferimento al quinto motivo del primo ricorso e al quarto motivo del secondo ricorso, che vanno perciò dichiarati inammissibili, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. postula che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; 26.le censure in esame esprimono una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); 27.rimangono assorbiti dal rigetto per inammissibilità della domandaprincipale di costituzione di rapporto di lavoro per i titoli dedotti in giudizio alle dipendenze della società in house controricorrente i profili relativi all’illegittimità dell’appalto o all’accertamento di vietati fenomeni interpositori, di eventuali differenze retributive, di regolarità o meno dei verbali di conciliazione, di cui ai residui motivi di ricorso; 28.alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato; 29.al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; 30.ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, nel testo risultante dalla legge n. 228/2012, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti di cui al primo ricorsoalla rifusione a controparte delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 25.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a controparte delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 qua
Sentenza Cassazione n. 04516/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris