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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 46860/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 27 ottobre 2017 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luciano articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto valenza probatoria degli elementi raccolti e inidoneità degli stessi a supportare una piena riconducibilità della condotta all'imputato essendo il giudizio nel caso di specie conseguenza di un poco attendibile mero riconoscimento fotografico tra l'altro tra soggetti pressoché identici e risultando illegittimo e incongruo il giudizio effettuato direttamente dai giudici del merito per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato riconoscibile alla stregua delle immagini in atti ritenute sul punto insufficienti dai CC del RIS.

2.1.1. La Corte territoriale avrebbe inoltre ignorato le doglianze del ricorrente e avrebbe omessa la verifica in ordine alla sussistenza dei dubbi indicati dalla difesa in sede di appello.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della erronea qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo n) da considerarsi alla stregua di furto con strappo difettando la volontà di usare violenza contro la persona, situazione nemmeno valutata dalla Corte territoriale.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione avendo i giudici del merito omesso di considerare i principi in tema di finalità rieducative della pena trattandosi comunque di persona incensurata.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il riconoscimento dell'imputato da parte della Corte territoriale nelle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza in atti è giudizio di merito operato in maniera non illogica, determina il concreto superamento e il nemmeno implicito rigetto delle doglianze dell'appellante sul punto e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

3. Quanto al secondo motivo, sussiste adeguata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte di cui al capo n) richiamandosi la Corte territoriale al contenuto delle dichiarazioni della persona offesa ALEGIANI Angelo con cui il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nel vizio di aspecificità.

4. Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che la pena base irrogata risulta parametrata ai minimi edittali previsti per il delitto di rapina il che esclude la necessità di specifica motivazione sul punto

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., sent. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i oma, il 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente (Vincen • Tutinelli) (1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 27 ottobre 2017 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luciano articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto valenza probatoria degli elementi raccolti e inidoneità degli stessi a supportare una piena riconducibilità della condotta all'imputato essendo il giudizio nel caso di specie conseguenza di un poco attendibile mero riconoscimento fotografico tra l'altro tra soggetti pressoché identici e risultando illegittimo e incongruo il giudizio effettuato direttamente dai giudici del merito per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato riconoscibile alla stregua delle immagini in atti ritenute sul punto insufficienti dai CC del RIS. 2.1.1. La Corte territoriale avrebbe inoltre ignorato le doglianze del ricorrente e avrebbe omessa la verifica in ordine alla sussistenza dei dubbi indicati dalla difesa in sede di appello. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della erronea qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo n) da considerarsi alla stregua di furto con strappo difettando la volontà di usare violenza contro la persona, situazione nemmeno valutata dalla Corte territoriale. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione avendo i giudici del merito omesso di considerare i principi in tema di finalità rieducative della pena trattandosi comunque di persona incensurata. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il riconoscimento dell'imputato da parte della Corte territoriale nelle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza in atti è giudizio di merito operato in maniera non illogica, determina il concreto superamento e il nemmeno implicito rigetto delle doglianze dell'appellante sul punto e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. 3. Quanto al secondo motivo, sussiste adeguata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte di cui al capo n) richiamandosi la Corte territoriale al contenuto delle dichiarazioni della persona offesa ALEGIANI Angelo con cui il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nel vizio di aspecificità. 4. Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che la pena base irrogata risulta parametrata ai minimi edittali previsti per il delitto di rapina il che esclude la necessità di specifica motivazione sul punto 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., sent. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i oma, il 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente (Vincen • Tutinelli) (1
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