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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11274/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce la prescrizione del reato, erroneamente non dichiarata dalla Corte di appello benché maturata prima della sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello, è inammissibile; considerato, infatti, che l'inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specificità dei motivi- come nel caso di specie-, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 42942 del 21/05/2019, Andronico, n.m.; conf.

Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Foti , Rv. 260976); rilevato che è solo contestata, ma non argomentata, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, il che non rende ammissibile il ricorso al pari della censura relativa al trattamento sanzionatorio, che non riguarda il giudizio di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce la prescrizione del reato, erroneamente non dichiarata dalla Corte di appello benché maturata prima della sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello, è inammissibile; considerato, infatti, che l'inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specificità dei motivi- come nel caso di specie-, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 42942 del 21/05/2019, Andronico, n.m.; conf. Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Foti , Rv. 260976); rilevato che è solo contestata, ma non argomentata, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, il che non rende ammissibile il ricorso al pari della censura relativa al trattamento sanzionatorio, che non riguarda il giudizio di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 11274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris