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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 settembre 2022

Cassazione n. 20284/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 6 settembre 2022, e depositata il 27 settembre 2022, il Tribunale di Perugia, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per reati concernenti le sostanze stupefacenti.

Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cogestrice dell'attività di spaccio, coordinata ed organizzata dal marito, sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a nove fatti di reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Città di Castello, in un arco temporale che va dal 18 febbraio 2021 al 20 maggio 2021 (capi da 1 a 9), relativi a cessioni di cocaina, tre dei quali aggravati a norma dell'art. 80 d.P.R. cit., nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure meno afflittive di quella degli arresti domiciliari.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.i.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai delitti contestati.

Si deduce che il Tribunale illegittimamente ha valorizzato plurimi elementi privi di una valenza indiziaria decisiva, tra cui, in particolare: -) i risultati delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva la totale estraneità della ricorrente; -) l'esito della perquisizione domiciliare eseguita in data 5 giugno 2021 presso l'abitazione coniugale che portava al mero rinvenimento di C 920,00 e gr. 2,46 di sostanza stupefacente del tipo hashish, spontaneamente consegnati dal coniuge della donna agli operanti; -) le dichiarazioni rese dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], tuttavia generiche, poiché prive di indicazioni su tempi e modalità di incontro, e non supportate da riscontri; -) l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto di un telefono cellulare; -) le dichiarazioni, di dubbia credibilità, rese dalla potenziale venditrice del telefono, [OSCURATO:PERSONA], la quale si limitava a riferire della cattiva fama di cui godevano le persone vicine alla ricorrente; -) la convivenza con l'indagato [OSCURATO:PERSONA].

Si precisa che, con riguardo a quest'ultimo profilo, l'ordinanza impugnata non si è confrontata con precise circostanze che escluderebbero l'effettiva partecipazione alle condotte di cessione contestate all'odierna ricorrente.

Si rappresenta, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] è stato agli arresti domiciliari in Fucecchio, dove non era la ricorrente, dal 06 maggio 2020 al 18 dicembre 2020, ed è stato in carcere dall'8 gennaio 2021 al 1° febbraio 2021.

Si segnala, infine, che il predetto Frati ha reso, in sede di interrogatorio di garanzia, dichiarazioni autoaccusatorie e liberatorie per la ricorrente non valutate dal Tribunale. /

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità.

Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata non si è in alcun modo confrontata con il dato ponderale della sostanza stupefacente complessivamente movimentata e con la natura rudimentale della organizzazione, posto che nella specie: -) le cessioni riguardavano tutte un modestissimo quantitativo di cocaina, pari a circa 1 o 2 grammi ciascuna; -) l'attività illecita, finalizzata allo spaccio su strada, si svolgeva in bicicletta, in assenza di vedette e senza l'adozione di efficaci modalità di occultamento delle dosi; -) dalle intercettazioni non risultava alcun lessico allusivo né tantomeno concrete capacità di approvvigionamento; -) non è stata riscontrata la presenza di una rete di fiancheggiatori con la specifica funzione di indirizzo degli acquirenti.

Si precisa che l'attività di spaccio in forma organizzata non è di per sé ostativa alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità, data l'espressa previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 della fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di lieve entità.

Si rileva, inoltre, che l'ordinanza impugnata, pur evidenziando la posizione dell'indagata in termini di dipendenza funzionale e non di equiparazione con la figura del coniuge, ha omesso qualunque valutazione circa il disvalore complessivo del fatto di reato delineato, ed in particolare, circa le modalità dell'azione, che nel caso in esame assumono caratteri differenti per ciascun correo (si cita, in particolare, Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, dep. 2019, Sarr, Rv. 274961-01). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che gli elementi valorizzati sono privi di concludenza, che, in particolare, le dichiarazioni delle due persone informate sui fatti le quali hanno fatto riferimento all'attuale ricorrente sono generiche, e che non sono stati valutati elementi a favore, come le dichiarazioni liberatorie rese dal marito, e l'assenza di convivenza con lo stesso nel 2020 e dall'8 gennaio al 10 febbraio 2021.

2.1. L'ordinanza impugnata ritiene la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cessione di sostanze stupefacenti combinando diversi elementi acquisiti nel corso delle indagini.In particolare, con riferimento al contesto nel quale si inquadrano le condotte dell'attuale ricorr ne, si segnala che: -) le indagini sono iniziate in c./, , occasione del rinveniment 0,22 grammi di cocaina sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], dopo una transazione intervenuta tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA]; -) diverse persone, tra le quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno riferito di aver acquistato sostanza stupefacente contattando l'utenza 351 2392973; -) diversi dei precisati acquirenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno detto di aver acquistato cocaina dagli stessi soggetti anche in epoca precedente, contattando altra utenza, successivamente cambiata con quella n. 351 2392973; -) Fratini e Fontanelli hanno detto di aver ricevuto le consegne da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche se Fontanelli ha indicato [OSCURATO:PERSONA], convivente dell'attuale ricorrente, come la persona preposta alla gestione dell'attività di spaccio; -) [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver acquistato da chi gestiva queste due utenze 1 grammo di cocaina a settimana da circa due anni; -) l'utenza n. 351 2392973 è risultata sistemata in un dispositivo cellulare attivo nella frazione in cui abitavano l'attuale ricorrente ed il di lei marito, [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo alla posizione dell'attuale ricorrente, si richiamano le dichiarazioni rese da due persone informate sui fatti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Si segnala che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione dell'utenza n. 351 2392973, la precisazione della disponibilità di tale utenza da parte del suo compagno, e l'invito a diffondere notizia relativa a tale utenza tra gli acquirenti di sostanze stupefacenti.

Si espone poi, che [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato: -) di essere stata contattata, dopo aver pubblicato su Facebook un annuncio di vendita relativo al proprio cellulare, da [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva richiesto di contattare via WhatsApp l'utenza n. 351 2392973, indicandola come nella titolarità di un amico interessato all'acquisto; -) di aver provato a contattare l'utenza n. 351 2392973 tramite la rete tradizionale, di non aver ricevuto risposta, e di essere stata poi chiamata da [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva detto di non effettuare telefonate a quella utenza; -) di essere stata ricontattata successivamente ancora da [OSCURATO:PERSONA], sempre per l'acquisto del cellulare, e di non aver portato però avanti le trattative, per i sospetti generati dal contegno della ragazza.

Si aggiunge, inoltre, che la convivenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata in considerazione dei numerosi accessi degli stessi all'abitazione nella quale era attiva l'utenza n. 351 2392973.

Sulla base degli elementi indicati, l'ordinanza impugnata conclude che [OSCURATO:PERSONA], con le sue condotte, come descritte da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], «ha fornito un serio ed attivo contributo all'attività di spaccio» gestita sistematicamente attraverso l'utenza n. 351 2392973.2.2.

Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi.

Ed infatti non è manifestamente illogico, in una prospettiva di accertamento in termini di gravità indiziaria, ritenere che un gruppo di persone, guidato da [OSCURATO:PERSONA], fosse attivo nella gestione di una ramificata ed intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti e che l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], abbia attivamente contribuito allo svolgimento di tale attività.

In particolare, quanto indicato dalle persone informate sui fatti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] deve essere valutato alla luce del complesso degli accertamenti relativi all'impiego dell'utenza n. 351 2392973 ed alla ripetuta presenza dell'attuale ricorrente nell'abitazione in cui tale utenza risulta essere stata attiva; inoltre, le deduzioni sulla inattendibilità delle precisate dichiarazioni non evidenziano vizi logici dell'ordinanza impugnata in proposito, né vi è documentazione di travisamenti della prova.

Le doglianze relative all'assenza di altri elementi a carico o al domicilio in altro luogo di [OSCURATO:PERSONA] fino al 1° febbraio 2021, poi, sono inconferenti, e comunque non decisive, posto che il difetto di altri elementi indizianti non significa inattendibilità o insufficienza di quelli a carico, mentre i periodi in cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe convissuto con la ricorrente sono diversi da quello relativo ai fatti indicati a fondamento della misura in atto, commessi dal 18 febbraio 2021 al 20 maggio 2021.

Le critiche concernenti il mancato apprezzamento delle dichiarazioni rese a favore dell'attuale ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] sono prive di specificità, perché non si precisa quale sarebbe il preciso contributo narrativo con il quale il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi.

3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità, in particolare per essere l'attività relativa a spaccio su strada per modestissime quantità, per la mancata dimostrazione di concrete capacità di approvvigionamento, e comunque per il ruolo subordinato dell'attuale ricorrente rispetto ai concorrenti.

L'ordinanza impugnata, infatti, osserva, da un lato, che l'attività di spaccio realizzata dal gruppo ha comportato la disponibilità di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, e, dall'altro, che l'attuale ricorrente ha contribuito significativamente a tale attività illecita.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si evidenzia che la complessiva attività del gruppo: -) è stata svolta in maniera «professionale» come desumibile dalla ripartizione dei ruoli tra i compartecipi e dall'utilizzo di una pluralità di vetture per l'effettuazione itinerante delle transazioni; -) si è protratta per un apprezzabile lasso di tempo; -) ha interessato una vasta area del territorio della provincia di Perugia ed una vasta rete d acquirenti fidelizzati; -) si è avvalsa di diverse utenze cellulari "dedicate", e di cautele specifiche, come la conduzione delle trattative esclusivamente sul canale WhatsApp.

Sulla base di questi elementi, indicativi anche della redditività delle condotte illecite, perché tali da consentire la cooperazione continuativa di più persone, non è manifestamente illogica la conclusione che il gruppo fruisse uno stabile canale di approvvigionamento della droga, ed avesse disponibilità di sostanze stupefacenti per quantitativi consistenti.

Con riguardo al secondo aspetto, poi, le attività svolte dall'attuale ricorrente, in particolare di promozione dell'utilizzo dell'utenza dedicata presso gli assuntori di sostanze stupefacenti, anche per espandere la rete di spaccio, e di attivazione nella ricerca di nuove utenze da impiegare per lo svolgimento del traffico, dimostrano un pieno e non secondario coinvolgimento della stessa nel compimento delle condotte illecite.

4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 6 settembre 2022, e depositata il 27 settembre 2022, il Tribunale di Perugia, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per reati concernenti le sostanze stupefacenti. Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cogestrice dell'attività di spaccio, coordinata ed organizzata dal marito, sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a nove fatti di reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Città di Castello, in un arco temporale che va dal 18 febbraio 2021 al 20 maggio 2021 (capi da 1 a 9), relativi a cessioni di cocaina, tre dei quali aggravati a norma dell'art. 80 d.P.R. cit., nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure meno afflittive di quella degli arresti domiciliari. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.i. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai delitti contestati. Si deduce che il Tribunale illegittimamente ha valorizzato plurimi elementi privi di una valenza indiziaria decisiva, tra cui, in particolare: -) i risultati delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva la totale estraneità della ricorrente; -) l'esito della perquisizione domiciliare eseguita in data 5 giugno 2021 presso l'abitazione coniugale che portava al mero rinvenimento di C 920,00 e gr. 2,46 di sostanza stupefacente del tipo hashish, spontaneamente consegnati dal coniuge della donna agli operanti; -) le dichiarazioni rese dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], tuttavia generiche, poiché prive di indicazioni su tempi e modalità di incontro, e non supportate da riscontri; -) l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto di un telefono cellulare; -) le dichiarazioni, di dubbia credibilità, rese dalla potenziale venditrice del telefono, [OSCURATO:PERSONA], la quale si limitava a riferire della cattiva fama di cui godevano le persone vicine alla ricorrente; -) la convivenza con l'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa che, con riguardo a quest'ultimo profilo, l'ordinanza impugnata non si è confrontata con precise circostanze che escluderebbero l'effettiva partecipazione alle condotte di cessione contestate all'odierna ricorrente. Si rappresenta, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] è stato agli arresti domiciliari in Fucecchio, dove non era la ricorrente, dal 06 maggio 2020 al 18 dicembre 2020, ed è stato in carcere dall'8 gennaio 2021 al 1° febbraio 2021. Si segnala, infine, che il predetto Frati ha reso, in sede di interrogatorio di garanzia, dichiarazioni autoaccusatorie e liberatorie per la ricorrente non valutate dal Tribunale. / 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata non si è in alcun modo confrontata con il dato ponderale della sostanza stupefacente complessivamente movimentata e con la natura rudimentale della organizzazione, posto che nella specie: -) le cessioni riguardavano tutte un modestissimo quantitativo di cocaina, pari a circa 1 o 2 grammi ciascuna; -) l'attività illecita, finalizzata allo spaccio su strada, si svolgeva in bicicletta, in assenza di vedette e senza l'adozione di efficaci modalità di occultamento delle dosi; -) dalle intercettazioni non risultava alcun lessico allusivo né tantomeno concrete capacità di approvvigionamento; -) non è stata riscontrata la presenza di una rete di fiancheggiatori con la specifica funzione di indirizzo degli acquirenti. Si precisa che l'attività di spaccio in forma organizzata non è di per sé ostativa alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità, data l'espressa previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 della fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di lieve entità. Si rileva, inoltre, che l'ordinanza impugnata, pur evidenziando la posizione dell'indagata in termini di dipendenza funzionale e non di equiparazione con la figura del coniuge, ha omesso qualunque valutazione circa il disvalore complessivo del fatto di reato delineato, ed in particolare, circa le modalità dell'azione, che nel caso in esame assumono caratteri differenti per ciascun correo (si cita, in particolare, Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, dep. 2019, Sarr, Rv. 274961-01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che gli elementi valorizzati sono privi di concludenza, che, in particolare, le dichiarazioni delle due persone informate sui fatti le quali hanno fatto riferimento all'attuale ricorrente sono generiche, e che non sono stati valutati elementi a favore, come le dichiarazioni liberatorie rese dal marito, e l'assenza di convivenza con lo stesso nel 2020 e dall'8 gennaio al 10 febbraio 2021. 2.1. L'ordinanza impugnata ritiene la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cessione di sostanze stupefacenti combinando diversi elementi acquisiti nel corso delle indagini.In particolare, con riferimento al contesto nel quale si inquadrano le condotte dell'attuale ricorr ne, si segnala che: -) le indagini sono iniziate in c./, , occasione del rinveniment 0,22 grammi di cocaina sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], dopo una transazione intervenuta tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA]; -) diverse persone, tra le quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno riferito di aver acquistato sostanza stupefacente contattando l'utenza 351 2392973; -) diversi dei precisati acquirenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno detto di aver acquistato cocaina dagli stessi soggetti anche in epoca precedente, contattando altra utenza, successivamente cambiata con quella n. 351 2392973; -) Fratini e Fontanelli hanno detto di aver ricevuto le consegne da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche se Fontanelli ha indicato [OSCURATO:PERSONA], convivente dell'attuale ricorrente, come la persona preposta alla gestione dell'attività di spaccio; -) [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver acquistato da chi gestiva queste due utenze 1 grammo di cocaina a settimana da circa due anni; -) l'utenza n. 351 2392973 è risultata sistemata in un dispositivo cellulare attivo nella frazione in cui abitavano l'attuale ricorrente ed il di lei marito, [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alla posizione dell'attuale ricorrente, si richiamano le dichiarazioni rese da due persone informate sui fatti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione dell'utenza n. 351 2392973, la precisazione della disponibilità di tale utenza da parte del suo compagno, e l'invito a diffondere notizia relativa a tale utenza tra gli acquirenti di sostanze stupefacenti. Si espone poi, che [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato: -) di essere stata contattata, dopo aver pubblicato su Facebook un annuncio di vendita relativo al proprio cellulare, da [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva richiesto di contattare via WhatsApp l'utenza n. 351 2392973, indicandola come nella titolarità di un amico interessato all'acquisto; -) di aver provato a contattare l'utenza n. 351 2392973 tramite la rete tradizionale, di non aver ricevuto risposta, e di essere stata poi chiamata da [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva detto di non effettuare telefonate a quella utenza; -) di essere stata ricontattata successivamente ancora da [OSCURATO:PERSONA], sempre per l'acquisto del cellulare, e di non aver portato però avanti le trattative, per i sospetti generati dal contegno della ragazza. Si aggiunge, inoltre, che la convivenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata in considerazione dei numerosi accessi degli stessi all'abitazione nella quale era attiva l'utenza n. 351 2392973. Sulla base degli elementi indicati, l'ordinanza impugnata conclude che [OSCURATO:PERSONA], con le sue condotte, come descritte da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], «ha fornito un serio ed attivo contributo all'attività di spaccio» gestita sistematicamente attraverso l'utenza n. 351 2392973.2.2. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi. Ed infatti non è manifestamente illogico, in una prospettiva di accertamento in termini di gravità indiziaria, ritenere che un gruppo di persone, guidato da [OSCURATO:PERSONA], fosse attivo nella gestione di una ramificata ed intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti e che l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], abbia attivamente contribuito allo svolgimento di tale attività. In particolare, quanto indicato dalle persone informate sui fatti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] deve essere valutato alla luce del complesso degli accertamenti relativi all'impiego dell'utenza n. 351 2392973 ed alla ripetuta presenza dell'attuale ricorrente nell'abitazione in cui tale utenza risulta essere stata attiva; inoltre, le deduzioni sulla inattendibilità delle precisate dichiarazioni non evidenziano vizi logici dell'ordinanza impugnata in proposito, né vi è documentazione di travisamenti della prova. Le doglianze relative all'assenza di altri elementi a carico o al domicilio in altro luogo di [OSCURATO:PERSONA] fino al 1° febbraio 2021, poi, sono inconferenti, e comunque non decisive, posto che il difetto di altri elementi indizianti non significa inattendibilità o insufficienza di quelli a carico, mentre i periodi in cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe convissuto con la ricorrente sono diversi da quello relativo ai fatti indicati a fondamento della misura in atto, commessi dal 18 febbraio 2021 al 20 maggio 2021. Le critiche concernenti il mancato apprezzamento delle dichiarazioni rese a favore dell'attuale ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] sono prive di specificità, perché non si precisa quale sarebbe il preciso contributo narrativo con il quale il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi. 3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità, in particolare per essere l'attività relativa a spaccio su strada per modestissime quantità, per la mancata dimostrazione di concrete capacità di approvvigionamento, e comunque per il ruolo subordinato dell'attuale ricorrente rispetto ai concorrenti. L'ordinanza impugnata, infatti, osserva, da un lato, che l'attività di spaccio realizzata dal gruppo ha comportato la disponibilità di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, e, dall'altro, che l'attuale ricorrente ha contribuito significativamente a tale attività illecita. Per quanto riguarda il primo aspetto, si evidenzia che la complessiva attività del gruppo: -) è stata svolta in maniera «professionale» come desumibile dalla ripartizione dei ruoli tra i compartecipi e dall'utilizzo di una pluralità di vetture per l'effettuazione itinerante delle transazioni; -) si è protratta per un apprezzabile lasso di tempo; -) ha interessato una vasta area del territorio della provincia di Perugia ed una vasta rete d acquirenti fidelizzati; -) si è avvalsa di diverse utenze cellulari "dedicate", e di cautele specifiche, come la conduzione delle trattative esclusivamente sul canale WhatsApp. Sulla base di questi elementi, indicativi anche della redditività delle condotte illecite, perché tali da consentire la cooperazione continuativa di più persone, non è manifestamente illogica la conclusione che il gruppo fruisse uno stabile canale di approvvigionamento della droga, ed avesse disponibilità di sostanze stupefacenti per quantitativi consistenti. Con riguardo al secondo aspetto, poi, le attività svolte dall'attuale ricorrente, in particolare di promozione dell'utilizzo dell'utenza dedicata presso gli assuntori di sostanze stupefacenti, anche per espandere la rete di spaccio, e di attivazione nella ricerca di nuove utenze da impiegare per lo svolgimento del traffico, dimostrano un pieno e non secondario coinvolgimento della stessa nel compimento delle condotte illecite. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorren
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