CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2021
Cassazione n. 06010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30029/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 1 REGIONE LIGURIA, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] N. 1 IMPERIESE; -intimata- Oggetto: Pubblico impiego – licenziamento -tardività del ricorso R.G.N. 30029/2021 Pag.avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 160/2021 depositata il 21/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 25/2021 il Tribunale di Imperia, in riforma dell’ordinanza resa dal medesimo Tribunale il 9 agosto 2017, pronunciando sul ricorso in opposizione, presentato ai sensi della L. n. 92/2012, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico con incarico di Direttore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’ASL n. 1 Imperiese, e dichiarava l’illegittimità del licenziamento, intimato dall’Azienda il 14 aprile 2016 all’esito di un procedimento disciplinare aperto il 29 gennaio 2016, per fatti che erano anche oggetto di separato procedimento penale, ravvisando la fondatezza dei rilievi dell’opponente circa la violazione degli articoli 55-bise 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 (irregolare apertura di un nuovo procedimento disciplinare sulla base dei medesimi fatti di cui ad un primo procedimento disciplinare, già aperto e sospeso e superamento dei termini perentori per la contestazione e conclusione del procedimento decorrenti dalla notizia dei comportamenti rilevanti); 2. nello specifico l’ASL: -aveva formulato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] una prima contestazione disciplinare, nel luglio del 2015, richiamando il decreto di perquisizione emesso il 10 giugno del 2015 dalla Procura della Repubblica di Imperia per i reati di peculato, truffa e falso; -aveva quindi sospeso il procedimento disciplinare; - in data 29 gennaio 2016 aveva comunicato l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare sulla base dei fatti emersi nell’ordinanza del GIP di Imperia notificatale il 22 dicembre 2015, emessa nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare di cui al decreto di perquisizione; -aveva poi adottato il licenziamento disciplinare in data 14 aprile 2016; 3. il Tribunale aveva ritenuto che il nuovo procedimento disciplinare attivato dall’ASL fosse tardivo rispetto ai fatti contestati, già conosciuti nel giugno del 2015 e di conseguenza che il licenziamento intimato a seguito di contestazione tardiva fosse illegittimo; 4. la Corte d’appello di Genova, decidendo in sede di reclamo proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 Regione Liguria (già ASL n. 1 Imperiese), riformava la decisione gravata; riteneva che, stante la genericità del decreto di perquisizione e, dunque, l’assenza di un carattere necessariamente circostanziato della notizia dell’illecito, la relativa notifica, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale facente leva sul concetto di R.G.N. 30029/2021 Pag.“notizia di infrazione”, non era idonea ad integrare il dies a quo per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 55-bisd.lgs. n. 165/2001; evidenziava che la data reale di acquisizione della “notizia”, utilizzabile come dies a quoai sensi del succitato art. 55-bis, dovesse considerarsi il 22 dicembre 2015, giorno in cui l’ASL aveva ricevuto la comunicazione dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Imperia contenente, oltre ai capi d’imputazione, la descrizione dettagliata dei singoli fatti oggetto di addebito e le relative fonti di prova; considerava, poi, infondata ladeduzione di parte appellata circa la violazione dell’art. 55-terd.lgs. n. 165/2001 e del ‘meccanismo’ ivi previsto; rilevava, da una parte, che l’Amministrazione ha la facoltà, attribuitale dalla legge, di sospendere il procedimento disciplinare e di riattivarlo anche prima della conclusione del processo penale, in forza del principio di tendenziale autonomia fra i due procedimenti; evidenziava, dall’altra parte, che tale riattivazione del procedimento disciplinare, può avvenire mediante la rinnovazione della contestazione o, allo stesso modo, attraverso la formulazione di una nuova contestazione purché, in questo secondo caso, vengano rispettati i termini perentori di decadenza di cui all’art. 55-bisd.lgs. n. 165/2001; in ogni caso, il giudice di secondo grado, riconosceva una sostanziale identità strutturale tra il primo ed il secondo procedimento disciplinare, tanto da poterlo considerare, al di là della sua qualificazione formale di “nuova contestazione”, come una rinnovazione del primo procedimento, aperto nel luglio del 2015 a seguito della notifica del decreto di perquisizione del 12 giugno 2015, sulla base degli elementi di conoscenza emersi successivamente; 3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] due motivi, entrambi indirizzati alla richiesta di una declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare; 4. l’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 Regione Liguria ha resistito con controricorso; 5. la ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 55-bisd.lgs. n. 165/2001, per essere la Corte territoriale incorsa nell’errata individuazione del dies a quo dal quale f ar decorrere i termini per l’apertura del procedimento disciplinare; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 55-terd.lgs. n. 165/2001, sempre in relazione all’articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere ritenuto la Corte d’appello che in capo all’ASL Imperiese gravasse l’obbligo normativo di riattivare il procedimento disciplinare e non, come invece avvenuto nel caso concreto, di procedere con una nuova contestazione; R.G.N. 30029/2021 Pag.3. è fondata l’eccezione di tardività formulata dall’Azienda controricorrente; 4. nel caso in esame occorre considerare la decorrenza del termine per impugnazione nell’ambito del c.d. rito Fornero; è ormai consolidato il principio per cui nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 e segg. cod. proc. civ., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. (Cass. 3 agosto 2016, n. 16216); in applicazione di tale principio è stato affermato che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che «la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.», norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria (Cass. 28 settembre 2016, n. 19177; conforme Cass. 20 dicembre 2016, n. 26344; Cass. 13 gennaio 2017, n. 794; Cass. 22 marzo 2017, n. 7351; Cass. 27 marzo 2017, n. 7799; Cass. 2 maggio 2017, n. 10630); tuttavia, Cass. 11 maggio 2017, n. 11598, ha ritenuto la comunicazione in concreto inidonea a fardecorrere il termine breve in un caso in cui dalla stampa dell’allegato del biglietto di cancelleria della corte d’appello inviato via PEC risultava trasmessa copia delle sole pagine dispari della sentenza, quale errore materiale che ha impedito alla parte, e per essa al difensore, di avere piena conoscenza del testo della sentenza, e quindi di predisporre la difesa usufruendo per intero del già breve termine previsto dalla legge; in senso analogo, Cass. 16 maggio 2016, n. 10017 (conformi, Cass. 16 gennaio 2017, n. 856; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25136; Cass. 7 gennaio 2019, n. 134; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32263), ha escluso l’idoneità del mero avviso di deposito di sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione, occorrendo la comunicazione del testo integrale della sentenza, atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne l’eventuale impugnazione; 5. nello specifico risulta dagli atti ritualmente prodotti dall’ASL ed in particolare dalla certificazione della cancelleria della Corte d’Appello di Genova del 15 dicembre 2021, R.G.N. 30029/2021 Pag.sottoscritta dal cancelliere [OSCURATO:PERSONA] (all. ‘i’del controricorso), che la sentenza dellaCorte territoriale è stata comunicata alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mediante invio della stessa all’indirizzo pec dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) come dal medesimo indicato nella fase di reclamo, il 21 maggio 2021, ore 16.14; in particolare, dall’indicata certificazione si evince che la comunicazione telematica conteneva in allegato la copia integrale della sentenza e nella attestazione telematica si dà atto dell’avvenuta consegna di detta comunicazione; in memoria la ricorrente afferma di aver ricevuto solo la comunicazione della sentenza, non anche il testo integrale di quest’ultima; l’affermazione è, tuttavia, sfornita di riscontro documentale e, anzi, smentita dalla suddetta certificazione; non può il destinatario di una comunicazione a mezzo pec limitarsi ad affermare di averne ricevuto solo una copia parziale perché la pec assicura la consegna ed è consultabile ciò che risulta consegnato; quindi l’interessato deve provare in concreto di nonaver ricevuto la copia integrale per causa a sé non imputabile (se, ad esempio, tale copia non è stata ricevuta per un problema di non esatta configurazione dei sistemi del destinatario, imputet sibi); è del resto sempre onere della parte provvedere ad aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono sull’indirizzo di posta elettronica certificata (da essa stessa indicato con la specifica finalità del ricevimento delle comunicazioni e notificazioni di atti giudiziari) ed esaminarne il contenuto, proprio come avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta, oppure recapitato dall’Ufficiale giudiziario; 6. al pari di quanto questa Corte ha già affermato con riguardo al termine di trenta giorni per il reclamo di cui all’art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, il termine di sessanta giorni dettato dal successivo comma 62 per proporre ricorso per cassazione decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che «la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.», in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo scopo della comunicazione della sentenza ai sensi dell’art. 1, comma 62, L. n. 92/2012 (abrogato dall’art.37, comma 1, lettera e ) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149con effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, come stabilito dall’articolo 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022 medesimo) è quello di far pervenire alle parti il testo integrale del provvedimento giudiziario e di porle in grado di conoscere, sin dal momento della R.G.N. 30029/2021 Pag.comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza, onde predisporre eventualmente l’impugnazione (cfr. Cass. 29 maggio 2018, n. 13745; Cass. 7 gennaio 2019, n. 134); tale scopo è raggiunto quando la comunicazione di Cancelleria che contiene il testo integrale della sentenza giunge all’indirizzo pec del difensore (cfr. Cass. 4 ottobre 2019, n. 83); 7. nella specie ciò risulta avvenuto e l’attestazione del cancelliere sopra citata ne dà atto; 8. alla luce di quanto rilevato, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per tardività; 9. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate come in dispositivo; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari