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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05019/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 546/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1„ presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro Volare s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei suoi commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale apposta in calce al controricorso controricorrente avverso il decreto n. 4832/2015 del Tribunale di Roma, depositato il 23 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 10 ottobre 2013 il giudice del Tribunale di Roma delegato alla procedura ../di amministrazione straordinaria della Volare s.p.a. dichiarò, per quanto qui interessa, inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di essere, tardivamente, ammesso al (S-79.23 assivo della procedura per credito da pregresso rapporto di lavoro subordinato pari a €. p q Q2 5-9 110.715,77, da collocare in prededuzione, in quanto: si tratta "di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell'art. 111-bis L.F. è demandato al GD solo in caso di contestazione da parte del C.S."

2. Il Tribunale di Roma, con decreto emesso il 23 novembre 2015, dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma del citato decreto del giudice delegato. 2.1 La motivazione del decreto è la seguente: dall'esame del ricorso risulta che l'opponente "non ha provveduto ad allegare il fatto di essere stato dipendente con qualifica dirigenziale, il fatto di possedere i requisiti per maturare il diritto all'indennità richiesta e dei presupposti necessari per richiedere l'importo di euro 110.715,77"; ciò costituisce violazione del precetto contenuto nell'art. 99, secondo comma, n. 3), I.fall.; in ragione, poi, della natura impugnatoria del giudizio di opposizione disciplinato dall'art. 99 I.fall., il ricorrente "avrebbe dovuto esplicitare la motivazione specifica delle censure mosse al provvedimento impugnato in modo da consentire gli eventuali errori in cui sarebbe incorso il giudice delegato"; nel ricorso sono invece svolte "difese nel merito assolutamente non conferenti con la motivazione del provvedimento impugnato ed è attribuita al giudice delegato argomentazione "che non è rinvenibile nel testo del provvedimento impugnato e, pertanto, del tutto estranea ad esso".

2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

3. Volare s.p.a. in amministrazione straordinaria resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 99 I.fall. e da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di contestazione fra le parti, nella parte in cui afferma che il ricorso in opposizione è inammissibile perché, in violazione dell'art. 99, secondo comma, n. 3), I.fall., non conteneva l'esposizione dei fatti e degli elemento di diritto su cui l'opposizione si fondava, in quanto: non è stato compiuto dal giudice dell'opposizione alcun esame complessivo del contenuto del ricorso contenente l'opposizione al sopra indicato decreto del giudice delegato; ove ciò il Tribunale avesse fatto, egli si sarebbe avveduto che, dal contenuto del ricorso in opposizione, per come integrato da quello del ricorso originariamente depositato nel procedimento sommario di accertamento dei crediti avanti il giudice delegato, nonché dei documenti depositati nel procedimento di opposizione al passivo (allegati al ricorso in opposizione), esso ricorrente aveva dedotto che: egli aveva prestato in favore di Volare s.p.a. la propria opera, in regime di subordinazione, con mansioni di dirigente d'azienda, nel periodo compreso fra il 25 marzo e il 4 dicembre 2008; tale rapporto era proseguito dopo l'inizio della procedura di amministrazione straordinaria a partire dal 16 settembre 2008 ed era cessato il 4 dicembre dello stesso anno a seguito di licenziamento in tronco con riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso; spettavano dunque a lui, in quanto dirigente di azienda licenziato da società in amministrazione straordinaria, l'indennità supplementare prevista dal'accordo collettivo nazionale del 27 aprile 1995, nonché, sempre in riferimento al periodo compreso fra il 16 settembre e il 4 dicembre 2008, il diritto al pagamento del rateo di tredicesima mensilità, delle ferie, del bonus aziendale e dell'incidenza di questo sul preavviso, della parte di trattamento di fine rapporto maturato su tali elementi di retribuzione.

2. In ragione della natura processuale del vizio denunciato e dell'autosufficienza del motivo testé riassunto, la Corte è autorizzata all'esame dei contenuti degli atti dal ricorrente indicati.

La censura è fondata, in quanto: a) il precetto recato dall'art. 99, secondo comma, n. 4), I.fall. (relativo al contenào necessario del ricorso contenente una delle impugnazioni previste dal precedente art. 98) è equivalente a quelli rispettivamente contenuti nell'art. 163, terzo comma, n. 4), cod. proc. civ. (relativo al contenuto della citazione introduttiva di processo che si svolge secondo il rito ordinario di cognizione; applicabile anche al ricorso introduttivo di processo che si svolge secondo il rito sommario di cognizione, per effetto del rinvio formale recettizio disposto dal successivo art. 702- bis, primo comma), nel successivo art. 414, n. 4) (relativo al contenuto del ricorso introduttivo di procedimento che si svolge secondo il rito per le controversie in materia di lavoro); b) l'interpretazione data ai comandi rispettivamente contenuti nelle testé citate disposizioni del codice di rito da parte della costante giurisprudenza di legittimità è nel senso che la loro violazione, determinante la nullità degli atti introduttivi (art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., applicabile anche ai processi che si svolgono secondo il rito sommario e quello del lavoro), quanto al rito ordinario e quello sommario), si ha solo quando l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni del domandare sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo (citazione o ricorso) e dei documenti a esso allegati (e che siano ovviamente indicati nell'atto: art. 163, terzo comma, n.5); art. 414, n. 5)), senza dunque necessità di uso di formule particolari, sia che la nullità dell'atto deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, essendo tale indicazione funzionale all'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 3363 del 2019, quanto al precetto contenuto nell'art. 163, terzo comma, n. 4), cod. proc. civ.; Cass. n. 17991 del 2018, quanto al precetto di cui all'art. 414, n. 4), cod. proc. civ.); c) del pari consolidata è l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità alla disposizione contenuta nell'art. 93, terzo comma, n. 3), I.fall. (relativa al ricorso recante domanda di ammissione al passivo di procedura fallimentare, in cui deve essere evidenziata "la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda"): la sanzione indicata dal successivo quarto comma per il caso di omissione o di assoluta incertezza del requisito di cui al precedente n. 3) (per quanto qui interessa) si ha solo quando, dall'esame complessivo del contenuto dell'atto e dei documenti a esso allegati, risulti omessa o assolutamente incerta l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni del domandare (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 22080 del 2019); d) il contenuto precettivo dell'art. 99, terzo comma, n. 3), I.fall. è sostanzialmente sovrapponibile a quelli di cui ai sopra citati artt. 163, terzo comma, n. 4), e 414, n. 4), cod. proc. civ. e, solo in parte, a quello del precedente art. 93, terzo comma, n. 3), I.fall. (secondo cui l'esposizione della ragione del domandare è sufficiente che sia "succinta"): esso deve dunque essere interpretato nel senso che il comando in esso contenuto è violato (con conseguente inammissibilità del ricorso) solo quando l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni del domandare sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute in tale atto di parte e dei documenti a esso allegati (e che siano, ovviamente, indicati nell'atto ex art. 99, terzo comma, n. 5), I.fall.), senza dunque necessità di uso di formule particolari, sia che la sanzione processuale in discorso deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, essendo tale indicazione funzionale all'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese; e) il decreto impugnato afferma che il ricorso introduttivo dell'opposizione in discorso viola la sopra indicata disposizione della legge fallimentare (pacificamente applicabile anche al procedimento di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) in quanto l'opponente "non ha provveduto ad allegare il fatto di essere stato dipendente con qualifica dirigenziale, il fatto di possedere i requisiti per maturare il diritto all'indennità richiesta e dei presupposti necessari per richiedere l'importo di euro 110.715,77"; f) la rispondenza al vero (processuale) della prima parte di tale proposizione è smentita dalla sintesi del contenuto del ricorso operata dallo stesso decreto (pag. 2), secondo cui la pretesa fatta valere ha quale presupposto l'esistenza di "rapporto di lavoro con il dirigente; g) dall'esame del complessivo contenuto del (quanto mai articolato) ricorso introduttivo dell'opposizione, valutato anche alla luce di quello (del pari articolato) del ricorso presentato nel procedimento svoltosi avanti il giudice delegato (nel ricorso in opposizione richiamato e a questo allegato), nonché dei documenti depositati nel procedimento di opposizione (il cui contenuto è in sintesi richiamato nel ricorso introduttivo di tale procedimento opposizione), risulta che, contrariamente a quanto affermato dal decreto impugnato, tale atto di parte si conforma alla prescrizione di cui al più volte citato art. 99, terzo comma, n. 3), I.fall., essendo dato desumere dai contenuti, unitariamente valutati, di tali atti e documenti che la domanda di ammissione al passivo per credito prededucibile si fonda sulle seguenti allegazioni: prestazione in favore di Volare s.p.a. di opera, in regime di subordinazione, con mansioni di dirigente d'azienda, nel periodo compreso fra il 25 marzo e il 4 dicembre 2008; prosecuzione del rapporto dopo l'inizio della procedura di amministrazione straordinaria a partire dal 16 settembre 2008 e cessazione dello stesso il 4 dicembre dello stesso anno a seguito di licenziamento in tronco con riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso; diritto del ricorrente, in quanto dirigente di azienda licenziato da società in amministrazione straordinaria, a ottenere (sulla base dei documenti funzionali alla determinazione della consistenza quantitativa dei crediti, allegati al ricorso) l'indennità supplementare prevista dall'accordo collettivo nazionale del 27 aprile 1995, nonché, sempre in riferimento al periodo compreso fra il 16 settembre e il 4 dicembre 2008, il diritto al pagamento del rateo di tredicesima mensilità, delle ferie, del bonus aziendale e dell'incidenza di questo sul preavviso, della parte di trattamento di fine rapporto maturato su tali elementi dì retribuzione; sussistenza della prededuzione conseguente allo svolgimento di parte del rapporto durante la procedura concorsuale in discorso; f) in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione della disposizione della legge fallimentare in questione era al giudice del merito preclusa dall'avere l'atto introduttivo conseguito il proprio scopo, risultando dal decreto impugnato (pagg. 2 e 3) che la procedura di amministrazione straordinaria svolse quanto mai specifiche difese quanto al merito della pretesa.

3. Con il secondo motivo deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 98 e 99 I.fall. e da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di contestazione fra le parti, nella parte in cui afferma che l'inammissibilità del ricorso in opposizione è inammissibile perché, in ragione della natura impugnatoria del giudizio di opposizione con tale atto introdotto, esso ricorrente "avrebbe dovuto esplicitare la motivazione specifica delle censure mosse al provvedimento impugnato in modo da consentire gli eventuali errori in cui sarebbe incorso il giudice delegato" Le ragioni fondanti il motivo sono esplicitate nelle pagg. 18-23 del ricorso.

4. La censura specifica è fondata, in quanto: a) alla luce del vigente contenuto della legge fallimentare, l'opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo di fallimento (art. 98, primo e secondo comma, Lfall.) ha natura di impugnazione (finalizzata a evitare la formazione di giudicato interno alla procedura concorsuale: art. 96, sesto comma, Lfall.) di decisione del giudice delegato alla procedura, di segno anche solo parzialmente negativo, di domanda di ammissione al passivo e il procedimento, incidentale alla formazione del passivo della procedura, che con essa si instaura ha la sua intera disciplina nell'art. 99 I.fall.: in tale procedimento non trova dunque applicazione la disciplina recata dagli artt. 339 e segg. cod. proc. civ. in tema di appello secondo il rito ordinario di cognizione (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, fra le molte: Cass. n. 4708 del 2011; Cass. n. 2677 del 2012; Cass, n. 24972 del 2013; Cass. n. 9617 del 2016; Cass. n. 21581 del 2018); b) è dunque escluso che il ricorso di cui al citato artt. 99 Lfall. debba contenere uno specifico motivo di censura del contenuto della motivazione fondante la decisione assunta dal giudice delegato alla procedura, essendo sufficiente che dal relativo contenuto si colgano le ragioni da cui desumere che l'opponente ha diritto a essere ammesso al passivo della procedura per il credito oggetto della domanda da lui proposta al giudice delegato (ed è per tale motivo che in tale specifico procedimento di impugnazione il ricorso che lo introduce deve contenere, quanto al bene della vita oggetto di domanda e alla relativa ragione del domandare, le indicazioni caratterizzanti gli atti introduttivi del processo civile di primo grado); e ciò, indipendentemente dai motivi esplicitati nel decreto di segno negativo emesso dal giudice delegato; c) nella specie, il giudice delegato rigettò la domanda dì ammissione al passivo del rìcorrente sul rilievo secondo cui il credito oggetto di domanda di credito ha natura "non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell'art. 111-bis L.F. è demandato al GD solo in caso di contestazione da parte del C.S."; d) l'art. 111-bis, primo comma, I.fall. dispone che i crediti prededucibili devono essere giudizialmente accertati con le modalità previste nel capo V, del titolo II della stessa legge fallimentare, "con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare"; e) la contestazione del curatore del fallimento (ovvero dei commissari straordinari di grande impresa in crisi), quanto alla esistenza, consistenza e collocazione del credito, costituisce dunque presupposto processuale dell'accertamento giudiziale previsto dalla citata disposizione di legge e, come tale, deve esistere (a differenza delle condizioni dell'azione) al momento in cui il giudice si pronuncia sulla domanda; f) premesso che nel caso di specie la contestazione dei commissari straordinari di Volare s.p.a. era desumibile dal contenuto della missiva del 12 aprile 2010 all'odierno ricorrente fatta da costoro pervenire prima del deposito del ricorso per ammissione del credito vantato in prededuzìone (doc. 4 allegato al ricorso in opposizione, in questa sede da esaminare in ragione dell'autosufficienza sul punto del ricorso relativo a decisione di natura processuale), l'esistenza del presupposto processuale ìn questione era dal giudice dell'opposizione riscontrabile per il semplice fatto che nel procedimento definito con il decreto impugnato, i commissari straordinari risultano avere contestato esistenza, consistenza e collocazione del credito oggetto di domanda del ricorrente e tanto bastava per esaminare il merito della pretesa da lui azionata con l'opposizione. 5) Il decreto impugnato deve, in conclusione, essere cassato con rinvio allo stesso Tribunale di Roma che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi sul merito della domanda proposta dal ricorrente con l'opposizione.

Al giudice del rinvio è anche rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 546/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1„ presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro Volare s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei suoi commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale apposta in calce al controricorso controricorrente avverso il decreto n. 4832/2015 del Tribunale di Roma, depositato il 23 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 10 ottobre 2013 il giudice del Tribunale di Roma delegato alla procedura ../di amministrazione straordinaria della Volare s.p.a. dichiarò, per quanto qui interessa, inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di essere, tardivamente, ammesso al (S-79.23 assivo della procedura per credito da pregresso rapporto di lavoro subordinato pari a €. p q Q2 5-9 110.715,77, da collocare in prededuzione, in quanto: si tratta "di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell'art. 111-bis L.F. è demandato al GD solo in caso di contestazione da parte del C.S." 2. Il Tribunale di Roma, con decreto emesso il 23 novembre 2015, dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma del citato decreto del giudice delegato. 2.1 La motivazione del decreto è la seguente: dall'esame del ricorso risulta che l'opponente "non ha provveduto ad allegare il fatto di essere stato dipendente con qualifica dirigenziale, il fatto di possedere i requisiti per maturare il diritto all'indennità richiesta e dei presupposti necessari per richiedere l'importo di euro 110.715,77"; ciò costituisce violazione del precetto contenuto nell'art. 99, secondo comma, n. 3), I.fall.; in ragione, poi, della natura impugnatoria del giudizio di opposizione disciplinato dall'art. 99 I.fall., il ricorrente "avrebbe dovuto esplicitare la motivazione specifica delle censure mosse al provvedimento impugnato in modo da consentire gli eventuali errori in cui sarebbe incorso il giudice delegato"; nel ricorso sono invece svolte "difese nel merito assolutamente non conferenti con la motivazione del provvedimento impugnato ed è attribuita al giudice delegato argomentazione "che non è rinvenibile nel testo del provvedimento impugnato e, pertanto, del tutto estranea ad esso". 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 3. Volare s.p.a. in amministrazione straordinaria resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 99 I.fall. e da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di contestazione fra le parti, nella parte in cui afferma che il ricorso in opposizione è inammissibile perché, in violazione dell'art. 99, secondo comma, n. 3), I.fall., non conteneva l'esposizione dei fatti e degli elemento di diritto su cui l'opposizione si fondava, in quanto: non è stato compiuto dal giudice dell'opposizione alcun esame complessivo del contenuto del ricorso contenente l'opposizione al sopra indicato decreto del giudice delegato; ove ciò il Tribunale avesse fatto, egli si sarebbe avveduto che, dal contenuto del ricorso in opposizione, per come integrato da quello del ricorso originariamente depositato nel procedimento sommario di accertamento dei crediti avanti il giudice delegato, nonché dei documenti depositati nel procedimento di opposizione al passivo (allegati al ricorso in opposizione), esso ricorrente aveva dedotto che: egli aveva prestato in favore di Volare s.p.a. la propria opera, in regime di subordinazione, con mansioni di dirigente d'azienda, nel periodo compreso fra il 25 marzo e il 4 dicembre 2008; tale rapporto era proseguito dopo l'inizio della procedura di amministrazione straordinaria a partire dal 16 settembre 2008 ed era cessato il 4 dicembre dello stesso anno a seguito di licenziamento in tronco con riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso; spettavano dunque a lui, in quanto dirigente di azienda licenziato da società in amministrazione straordinaria, l'indennità supplementare prevista dal'accordo collettivo nazionale del 27 aprile 1995, nonché, sempre in riferimento al periodo compreso fra il 16 settembre e il 4 dicembre 2008, il diritto al pagamento del rateo di tredicesima mensilità, delle ferie, del bonus aziendale e dell'incidenza di questo sul preavviso, della parte di trattamento di fine rapporto maturato su tali elementi di retribuzione. 2. In ragione della natura processuale del vizio denunciato e dell'autosufficienza del motivo testé riassunto, la Corte è autorizzata all'esame dei contenuti degli atti dal ricorrente indicati. La censura è fondata, in quanto: a) il precetto recato dall'art. 99, secondo comma, n. 4), I.fall. (relativo al contenào necessario del ricorso contenente una delle impugnazioni previste dal precedente art. 98) è equivalente a quelli rispettivamente contenuti nell'art. 163, terzo comma, n. 4), cod. proc. civ. (relativo al contenuto della citazione introduttiva di processo che si svolge secondo il rito ordinario di cognizione; applicabile anche al ricorso introduttivo di processo che si svolge secondo il rito sommario di cognizione, per effetto del rinvio formale recettizio disposto dal successivo art. 702- bis, primo comma), nel successivo art. 414, n. 4) (relativo al contenuto del ricorso introduttivo di procedimento che si svolge secondo il rito per le controversie in materia di lavoro); b) l'interpretazione data ai comandi rispettivamente contenuti nelle testé citate disposizioni del codice di rito da parte della costante giurisprudenza di legittimità è nel senso che la loro violazione, determinante la nullità degli atti introduttivi (art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., applicabile anche ai processi che si svolgono secondo il rito sommario e quello del lavoro), quanto al rito ordinario e quello sommario), si ha solo quando l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni del domandare sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo (citazione o ricorso) e dei documenti a esso allegati (e che siano ovviamente indicati nell'atto: art. 163, terzo comma, n.5); art. 414, n. 5)), senza dunque necessità di uso di formule particolari, sia che la nullità dell'atto deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, essendo tale indicazione funzionale all'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 3363 del 2019, quanto al precetto contenuto nell'art. 163, terzo comma, n. 4), cod. proc. civ.; Cass. n. 17991 del 2018, quanto al precetto di cui all'art. 414, n. 4), cod. proc. civ.); c) del pari consolidata è l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità alla disposizione contenuta nell'art. 93, terzo comma, n. 3), I.fall. (relativa al ricorso recante domanda di ammissione al passivo di procedura fallimentare, in cui deve essere evidenziata "la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda"): la sanzione indicata dal successivo quarto comma per il caso di omissione o di assoluta incertezza del requisito di cui al precedente n. 3) (per quanto qui interessa) si ha solo quando, dall'esame complessivo del contenuto dell'atto e dei documenti a esso allegati, risulti omessa o assolutamente incerta l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni del domandare (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 22080 del 2019); d) il contenuto precettivo dell'art. 99, terzo comma, n. 3), I.fall. è sostanzialmente sovrapponibile a quelli di cui ai sopra citati artt. 163, terzo comma, n. 4), e 414, n. 4), cod. proc. civ. e, solo in parte, a quello del precedente art. 93, terzo comma, n. 3), I.fall. (secondo cui l'esposizione della ragione del domandare è sufficiente che sia "succinta"): esso deve dunque essere interpretato nel senso che il comando in esso contenuto è violato (con conseguente inammissibilità del ricorso) solo quando l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni del domandare sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute in tale atto di parte e dei documenti a esso allegati (e che siano, ovviamente, indicati nell'atto ex art. 99, terzo comma, n. 5), I.fall.), senza dunque necessità di uso di formule particolari, sia che la sanzione processuale in discorso deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, essendo tale indicazione funzionale all'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese; e) il decreto impugnato afferma che il ricorso introduttivo dell'opposizione in discorso viola la sopra indicata disposizione della legge fallimentare (pacificamente applicabile anche al procedimento di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) in quanto l'opponente "non ha provveduto ad allegare il fatto di essere stato dipendente con qualifica dirigenziale, il fatto di possedere i requisiti per maturare il diritto all'indennità richiesta e dei presupposti necessari per richiedere l'importo di euro 110.715,77"; f) la rispondenza al vero (processuale) della prima parte di tale proposizione è smentita dalla sintesi del contenuto del ricorso operata dallo stesso decreto (pag. 2), secondo cui la pretesa fatta valere ha quale presupposto l'esistenza di "rapporto di lavoro con il dirigente; g) dall'esame del complessivo contenuto del (quanto mai articolato) ricorso introduttivo dell'opposizione, valutato anche alla luce di quello (del pari articolato) del ricorso presentato nel procedimento svoltosi avanti il giudice delegato (nel ricorso in opposizione richiamato e a questo allegato), nonché dei documenti depositati nel procedimento di opposizione (il cui contenuto è in sintesi richiamato nel ricorso introduttivo di tale procedimento opposizione), risulta che, contrariamente a quanto affermato dal decreto impugnato, tale atto di parte si conforma alla prescrizione di cui al più volte citato art. 99, terzo comma, n. 3), I.fall., essendo dato desumere dai contenuti, unitariamente valutati, di tali atti e documenti che la domanda di ammissione al passivo per credito prededucibile si fonda sulle seguenti allegazioni: prestazione in favore di Volare s.p.a. di opera, in regime di subordinazione, con mansioni di dirigente d'azienda, nel periodo compreso fra il 25 marzo e il 4 dicembre 2008; prosecuzione del rapporto dopo l'inizio della procedura di amministrazione straordinaria a partire dal 16 settembre 2008 e cessazione dello stesso il 4 dicembre dello stesso anno a seguito di licenziamento in tronco con riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso; diritto del ricorrente, in quanto dirigente di azienda licenziato da società in amministrazione straordinaria, a ottenere (sulla base dei documenti funzionali alla determinazione della consistenza quantitativa dei crediti, allegati al ricorso) l'indennità supplementare prevista dall'accordo collettivo nazionale del 27 aprile 1995, nonché, sempre in riferimento al periodo compreso fra il 16 settembre e il 4 dicembre 2008, il diritto al pagamento del rateo di tredicesima mensilità, delle ferie, del bonus aziendale e dell'incidenza di questo sul preavviso, della parte di trattamento di fine rapporto maturato su tali elementi dì retribuzione; sussistenza della prededuzione conseguente allo svolgimento di parte del rapporto durante la procedura concorsuale in discorso; f) in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione della disposizione della legge fallimentare in questione era al giudice del merito preclusa dall'avere l'atto introduttivo conseguito il proprio scopo, risultando dal decreto impugnato (pagg. 2 e 3) che la procedura di amministrazione straordinaria svolse quanto mai specifiche difese quanto al merito della pretesa. 3. Con il secondo motivo deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 98 e 99 I.fall. e da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di contestazione fra le parti, nella parte in cui afferma che l'inammissibilità del ricorso in opposizione è inammissibile perché, in ragione della natura impugnatoria del giudizio di opposizione con tale atto introdotto, esso ricorrente "avrebbe dovuto esplicitare la motivazione specifica delle censure mosse al provvedimento impugnato in modo da consentire gli eventuali errori in cui sarebbe incorso il giudice delegato" Le ragioni fondanti il motivo sono esplicitate nelle pagg. 18-23 del ricorso. 4. La censura specifica è fondata, in quanto: a) alla luce del vigente contenuto della legge fallimentare, l'opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo di fallimento (art. 98, primo e secondo comma, Lfall.) ha natura di impugnazione (finalizzata a evitare la formazione di giudicato interno alla procedura concorsuale: art. 96, sesto comma, Lfall.) di decisione del giudice delegato alla procedura, di segno anche solo parzialmente negativo, di domanda di ammissione al passivo e il procedimento, incidentale alla formazione del passivo della procedura, che con essa si instaura ha la sua intera disciplina nell'art. 99 I.fall.: in tale procedimento non trova dunque applicazione la disciplina recata dagli artt. 339 e segg. cod. proc. civ. in tema di appello secondo il rito ordinario di cognizione (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, fra le molte: Cass. n. 4708 del 2011; Cass. n. 2677 del 2012; Cass, n. 24972 del 2013; Cass. n. 9617 del 2016; Cass. n. 21581 del 2018); b) è dunque escluso che il ricorso di cui al citato artt. 99 Lfall. debba contenere uno specifico motivo di censura del contenuto della motivazione fondante la decisione assunta dal giudice delegato alla procedura, essendo sufficiente che dal relativo contenuto si colgano le ragioni da cui desumere che l'opponente ha diritto a essere ammesso al passivo della procedura per il credito oggetto della domanda da lui proposta al giudice delegato (ed è per tale motivo che in tale specifico procedimento di impugnazione il ricorso che lo introduce deve contenere, quanto al bene della vita oggetto di domanda e alla relativa ragione del domandare, le indicazioni caratterizzanti gli atti introduttivi del processo civile di primo grado); e ciò, indipendentemente dai motivi esplicitati nel decreto di segno negativo emesso dal giudice delegato; c) nella specie, il giudice delegato rigettò la domanda dì ammissione al passivo del rìcorrente sul rilievo secondo cui il credito oggetto di domanda di credito ha natura "non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell'art. 111-bis L.F. è demandato al GD solo in caso di contestazione da parte del C.S."; d) l'art. 111-bis, primo comma, I.fall. dispone che i crediti prededucibili devono essere giudizialmente accertati con le modalità previste nel capo V, del titolo II della stessa legge fallimentare, "con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare"; e) la contestazione del curatore del fallimento (ovvero dei commissari straordinari di grande impresa in crisi), quanto alla esistenza, consistenza e collocazione del credito, costituisce dunque presupposto processuale dell'accertamento giudiziale previsto dalla citata disposizione di legge e, come tale, deve esistere (a differenza delle condizioni dell'azione) al momento in cui il giudice si pronuncia sulla domanda; f) premesso che nel caso di specie la contestazione dei commissari straordinari di Volare s.p.a. era desumibile dal contenuto della missiva del 12 aprile 2010 all'odierno ricorrente fatta da costoro pervenire prima del deposito del ricorso per ammissione del credito vantato in prededuzìone (doc. 4 allegato al ricorso in opposizione, in questa sede da esaminare in ragione dell'autosufficienza sul punto del ricorso relativo a decisione di natura processuale), l'esistenza del presupposto processuale ìn questione era dal giudice dell'opposizione riscontrabile per il semplice fatto che nel procedimento definito con il decreto impugnato, i commissari straordinari risultano avere contestato esistenza, consistenza e collocazione del credito oggetto di domanda del ricorrente e tanto bastava per esaminare il merito della pretesa da lui azionata con l'opposizione. 5) Il decreto impugnato deve, in conclusione, essere cassato con rinvio allo stesso Tribunale di Roma che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi sul merito della domanda proposta dal ricorrente con l'opposizione. Al giudice del rinvio è anche rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese