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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 15944/2023

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14631-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA C. FRACASSINI, n. 25 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 71/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] notificò a [OSCURATO:PERSONA] un atto di confisca su alcuni monili introdotti dal contribuente in territorio italiano omettendo la relativa dichiarazione all’atto di ingresso in Italia, nonché il conseguente avviso di irrogazione di sanzioni; che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Como che, previa riunione, con sentenza n. 279/2017,rigettò i ricorsi; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 71/2020, depositata il 17/01/2020 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come dagli atti emergesse (a) la volontà del contribuente di occultare i monili introdotti in Italia dalla Svizzera, sì da sottrarli alla tassazione, a fronte di una previa dichiarazione doganale negativa (“non ho nulla da dichiarare”)re sa alla Polizia tributaria di stanza alla frontiera, con conseguente impossibilità di emenda successiva di tale dichiarazione e (b) la legittimità della confisca dei beni predetti, quale “naturale conseguenza” della violazione di I.V.A. all’importazione exart. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 70 d.p.r. 633/1972 e 282 d.p.r. 43/1973” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto corretta l’applicazione della sanzione amministrativa della confisca, quale effetto della omessa dichiarazione di merci laddove, al contrario, “la condotta posta in essere dal Caratelli ben poteva configurarsi come “temporanea esportazione e importazione” ai sensi dell’art. 214 T.U.L.D.” (cfr. ivi, penultimo cpv.), ricorrendone tutte le condizioni ed indipendentemente dalla omessa dichiarazione all’autorità doganale; che il motivo - il quale disve la un vizio motivazionale, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. –è, sotto molteplici profili, inammissibile; che premesso (a) che il regime di ammissione temporanea presuppone la presentazione di una domanda – nella specie pacificamente mancante (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, ult. pag.

“alla domanda da parte della Polizia tributaria in zona doganale “ha nulla da dichiarare” [il contribuente] ha dichiarato nulla che è una dichiarazione doganale”), alla stregua di un accertamento in fatto compiuto dalla C.T.R. che non ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente – nel luogo e secondo le modalità contemplate dall’art. 205 del Reg.

UE n. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 (che integra il Reg.

UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione) e (b) che il motivo in parte veicola (cfr. p. 5, terzo cpv.) censure riferite alla sentenza della C.T.P. e, per ciò stesso, inammissibili (cfr. Cass., Sez.

L, 21.3.2014, n. 6733 , Rv. 630084-01), osserva il Collegio come parte ricorrente miri, in ultima istanza (cfr. anche la memoria depositata), ad una rivalutazione dei fatti che hanno portato la C.T.R. a ritenere sussistente un’ipotesi di omessa dichiarazione di I.V.A. all’importazione, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio relativo a tale fattispecie (arg. da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (cfr. ricorso, p. 5) per difettare, nella specie, “una spiegazione chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni attribuibili al giudicante, giustificante la decisione di rigetto [del] gravame, con la conseguente nullità della sentenza…omettendo l’esame dei motivi di appello, nonché le circostanze del caso concreto” (cfr. ivi); che il motivo è inammissibile; che rilevato come non sia affatto chiaro se parte ricorrente intenda dolersi di una motivazione apparente (“dal ragionamento logico e giuridico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non si ravvisa il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento della decisione.

Dalla mera lettura della motivazione…si evince la mancanza di una spiegazione chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni attribuibili al giudicante, giustificante la decisione di rigetto [del] gravame, con la conseguente nullità della sentenza…” - cfr. ricorso, p. 5, terzultimo cpv.

Ma cfr. anche p. 7 del ricorso, ult. cpv del motivo:“la sentenza deve ritenersi nulla…per apparente motivazione”) ovvero di una omissione di pronunzia sui motivi di gravame spiegati da essa CARATELLI (“…omettendo l’esame dei motivi di appello…”) ovvero, ancora, di una motivazione carente rispetto alle allegazioni difensive (…omettendo l’esame…nonché le circostanze del caso concreto.

Ma cfr. anche p. 7 del ricorso, ult. cpv del motivo:“la sentenza deve ritenersi nulla per carenza di motivazione…”) e rilevato che la C.T.R. ha logicamente e congruamente motivato in relazione alle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere sussistente, nella specie, un’ipotesi di dichiarazione I.V.A. all’importazioneomessa (sì da escludere decisamente la ricorrenza del vizio di motivazione apparente), osserva il Collegio come: a) rispetto alla omessa pronunzia, il motivo pecchi di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente trascritto in ricorso i motivi di appello asseritamente non esaminati dalla C.T.R. né, tantomeno, localizzato, nel silenzio della gravata decisione sul punto, se, come e quando avesse dedotto le circostanze valorizzate alla p. 6 del ricorso; b) rispetto alla motivazione assunta come “carente”, il vizio non solo non possa essere ulteriormente denunziato, stante l’applicazione al caso di specie, ratione temporis, del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ma, a tutto volere, ove la si volesse ricondurre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (come riportato in rubrica) la censura non solo ridonderebbe nel medesimo profilo di inammissibilità innanzi esposto per carenza di specificità, ma neppure chiarisce quale sarebbe il fatto “decisivo” che non sarebbe stato considerato dalla C.T.R.

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l’effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14631-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA C. FRACASSINI, n. 25 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 71/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] notificò a [OSCURATO:PERSONA] un atto di confisca su alcuni monili introdotti dal contribuente in territorio italiano omettendo la relativa dichiarazione all’atto di ingresso in Italia, nonché il conseguente avviso di irrogazione di sanzioni; che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Como che, previa riunione, con sentenza n. 279/2017,rigettò i ricorsi; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 71/2020, depositata il 17/01/2020 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come dagli atti emergesse (a) la volontà del contribuente di occultare i monili introdotti in Italia dalla Svizzera, sì da sottrarli alla tassazione, a fronte di una previa dichiarazione doganale negativa (“non ho nulla da dichiarare”)re sa alla Polizia tributaria di stanza alla frontiera, con conseguente impossibilità di emenda successiva di tale dichiarazione e (b) la legittimità della confisca dei beni predetti, quale “naturale conseguenza” della violazione di I.V.A. all’importazione exart. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 70 d.p.r. 633/1972 e 282 d.p.r. 43/1973” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto corretta l’applicazione della sanzione amministrativa della confisca, quale effetto della omessa dichiarazione di merci laddove, al contrario, “la condotta posta in essere dal Caratelli ben poteva configurarsi come “temporanea esportazione e importazione” ai sensi dell’art. 214 T.U.L.D.” (cfr. ivi, penultimo cpv.), ricorrendone tutte le condizioni ed indipendentemente dalla omessa dichiarazione all’autorità doganale; che il motivo - il quale disve la un vizio motivazionale, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. –è, sotto molteplici profili, inammissibile; che premesso (a) che il regime di ammissione temporanea presuppone la presentazione di una domanda – nella specie pacificamente mancante (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, ult. pag. “alla domanda da parte della Polizia tributaria in zona doganale “ha nulla da dichiarare” [il contribuente] ha dichiarato nulla che è una dichiarazione doganale”), alla stregua di un accertamento in fatto compiuto dalla C.T.R. che non ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente – nel luogo e secondo le modalità contemplate dall’art. 205 del Reg. UE n. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 (che integra il Reg. UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione) e (b) che il motivo in parte veicola (cfr. p. 5, terzo cpv.) censure riferite alla sentenza della C.T.P. e, per ciò stesso, inammissibili (cfr. Cass., Sez. L, 21.3.2014, n. 6733 , Rv. 630084-01), osserva il Collegio come parte ricorrente miri, in ultima istanza (cfr. anche la memoria depositata), ad una rivalutazione dei fatti che hanno portato la C.T.R. a ritenere sussistente un’ipotesi di omessa dichiarazione di I.V.A. all’importazione, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio relativo a tale fattispecie (arg. da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (cfr. ricorso, p. 5) per difettare, nella specie, “una spiegazione chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni attribuibili al giudicante, giustificante la decisione di rigetto [del] gravame, con la conseguente nullità della sentenza…omettendo l’esame dei motivi di appello, nonché le circostanze del caso concreto” (cfr. ivi); che il motivo è inammissibile; che rilevato come non sia affatto chiaro se parte ricorrente intenda dolersi di una motivazione apparente (“dal ragionamento logico e giuridico della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non si ravvisa il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento della decisione. Dalla mera lettura della motivazione…si evince la mancanza di una spiegazione chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni attribuibili al giudicante, giustificante la decisione di rigetto [del] gravame, con la conseguente nullità della sentenza…” - cfr. ricorso, p. 5, terzultimo cpv. Ma cfr. anche p. 7 del ricorso, ult. cpv del motivo:“la sentenza deve ritenersi nulla…per apparente motivazione”) ovvero di una omissione di pronunzia sui motivi di gravame spiegati da essa CARATELLI (“…omettendo l’esame dei motivi di appello…”) ovvero, ancora, di una motivazione carente rispetto alle allegazioni difensive (…omettendo l’esame…nonché le circostanze del caso concreto. Ma cfr. anche p. 7 del ricorso, ult. cpv del motivo:“la sentenza deve ritenersi nulla per carenza di motivazione…”) e rilevato che la C.T.R. ha logicamente e congruamente motivato in relazione alle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere sussistente, nella specie, un’ipotesi di dichiarazione I.V.A. all’importazioneomessa (sì da escludere decisamente la ricorrenza del vizio di motivazione apparente), osserva il Collegio come: a) rispetto alla omessa pronunzia, il motivo pecchi di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente trascritto in ricorso i motivi di appello asseritamente non esaminati dalla C.T.R. né, tantomeno, localizzato, nel silenzio della gravata decisione sul punto, se, come e quando avesse dedotto le circostanze valorizzate alla p. 6 del ricorso; b) rispetto alla motivazione assunta come “carente”, il vizio non solo non possa essere ulteriormente denunziato, stante l’applicazione al caso di specie, ratione temporis, del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ma, a tutto volere, ove la si volesse ricondurre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (come riportato in rubrica) la censura non solo ridonderebbe nel medesimo profilo di inammissibilità innanzi esposto per carenza di specificità, ma neppure chiarisce quale sarebbe il fatto “decisivo” che non sarebbe stato considerato dalla C.T.R. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulte
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