CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21018 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario e amministratore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati nello studio del primo, in Roma, via Confalonieri n. 5 - ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 22.3.2012, n. 12/3/12; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 novembre 2021. Fatti di causa. Con avviso di accertamento n. R9M020200230, relativo al periodo d'imposta 2003 e notificato il 29 settembre del 2006, l'Agenzia delle Entrate accertava a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. un maggior importo dovuto a titolo di IVA; parallelamente, essendo appurato un maggior reddito in capo all'ente, venivano rettificati i redditi di partecipazione dei soci, con l'irrogazione nei loro confronti di pedisseque sanzioni. Con avviso di accertamento n. R9M010200062 venivano recuperati nei riguardi del socio [OSCURATO:PERSONA] importi Irpef e addizionali regionali e comunali, dovuti in misura maggiore. Analogamente si procedeva nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], con avviso di accertamento n. R9M100300279. Infine, i maggiori importi per Irpef e addizionali venivamo ripresi nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], con avviso n. [OSCURATO:SOCIETA]. e il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] proponevano separati ricorsi contro l'avviso n. R9M020200230, entrambi rigettati. I singoli soci proponevano distinti ricorsi, a loro volta, avverso i su riferiti tre avvisi di rettifica indirizzati nei loro specifici confronti in relazione ai redditi di partecipazione. I successivi appelli promossi dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze di primo grado che avevano definito le impugnazioni avverso l'avviso n. R9M020200230 (riguardante l'ente) venivano riuniti e decisi dalla CTR nel senso della rimessione alla CTP di Macerata ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci. La CTP di Macerata riuniva quindi tutti i ricorsi pendenti, accogliendoli solo con riferimento alle sanzioni, ritenendole non dovute.Contro tale sentenza sia la [OSCURATO:SOCIETA]., che i singoli soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], promuovevano separati appelli, cui l'Agenzia delle entrate rispondeva con distinti appelli incidentali. La CTR delle Marche, con sentenza n. 12/3/12, depositata il 22 marzo 2012, riuniva gli appelli principali separatamente proposti e lì dichiarava inammissibili, accogliendo, di converso, l'impugnazione incidentale dell'Agenzia, conseguentemente statuendo la debenza delle sanzioni. Avverso la menzionata sentenza d'appello - che dunque finisce per riguardare i quattro avvisi di accertamento summenzionati (n. R9M020200230; n. R9M010200062; n. R9M100300279; n. R9M010300280) - propongono ricorso per cassazione - ricompattandosi - la [OSCURATO:SOCIETA]., Germano, Sergio e [OSCURATO:PERSONA]; essi affidano il ricorso a due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso la società e ì soci contestano la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 "in combinato disposto con gli artt. 331 e 335 c,p.c."; col medesimo motivo formulano "denuncia a sensi dell'art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, in rapporto con l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.". Si censura nel complesso la declaratoria di inammissibilità degli appelli principali separatamente proposti per avere la CTR erroneamente valorizzato a tal fine "l'asserita mancata indicazione, nei rispettivi gravami, di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado". Con il secondo motivo di ricorso la società e i soci contestano la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 100 e 112 c.p.c.; con lo stesso motivo, al pari di quanto dedotto nella prima censura, formulano "denuncia a sensi dell'art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, in rapporto con l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.". Si sostiene che fin dai ricorsi introduttivi l'ente e i suoi soci avessero aggredito gli avvisi dì accertamento anche in relazione alla debenza delle sanzioni, ancorché la CTR ritenga il contrario nella sentenza d'appello. In corso dì giudizio è pervenuta, in data 12 marzo 2019, a cure del difensore dei ricorrenti, nota contenente espressa "Rinuncia al ricorso e istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/2017, conv. in legge n. 225/2016". La nota è corredata di distinte di versamento degli importi dovuti. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. Cass. n. 3971 del 2015). Pertanto, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Le spese vanno compensate, in ossequio al principio già espresso da questa Corte secondo cui "In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella I. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese" (Cass. n. 10198 del 2018; Cass. n. 28311 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; comp