CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 25493/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la comunicazione del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara, con dichiarazione di astensione, non applicabile nel caso, attesa la natura dell'udienza (cfr. il principio affermato in Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786 - 01); considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (assertivamente fondato sul solo narrato della parte offesa), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestatigli e sull'attendibilità della persona offesa, la cui credibilità soggettiva è stata validamente corroborata da numerosi riscontri estrinseci); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]