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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37934/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19889-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA f PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 9399/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo ad ICI per l'anno 2009 emesso a carico della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Ha resistito la parte intimata con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

La ricorrente deduce la violazione dell'art.2 d.lgs.n.504/1992 nonché dell'art.11 quatordecies, c.16 d.I.30.9.2005, art.36 d.l.n.223/2006, art.5, c.5 d.lgs.n.504/1992, in combinato disposto con gli artt.23 I.n.1150/1942 e 3 c.21 norme tecniche del PRG del comune di Roma.

Secondo la ricorrente ai fini ICI la giurisprudenza di questa Corte avrebbe già riconosciuto la rilevanza mera dell'edificabilità in astratto, circostanza sussistente nel caso di specie per effetto del riconoscimento in favore della società intimata proprietaria di suoli sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta del diritto a compensazione.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte a Sezioni Unite ha stabilito che "un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità Ric. 2019 n. 19889 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -2- intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso"-Cass.S.U. n .23902/2020-.

In forza di tale principio la sentenza impugnata, che ha escluso il pagamento dell'ICI su area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta anche se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo senza che fosse esistente alcuna convenzione per l'assegnazione definitiva di altra area di atterraggio non merita censura alcuna, risultando in linea con i principi espressi dalle Sezioni unite, avendo escluso l'obbligo del pagamento del tributo in capo alla proprietaria di area che vanta solo un'aspettativa edificatoria destinata a divenire attuale al momento in cui la volumetria dell'area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta verrà effettivamente compensata con altra area concretamente individuata- c.d. area di atterraggio-.

La novità della questione, in relazione al recente intervento delle S.U. civili, impone la compensazione delle spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Ric. 2019 n. 19889 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -3- principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19889-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA f PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 9399/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo ad ICI per l'anno 2009 emesso a carico della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Ha resistito la parte intimata con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La ricorrente deduce la violazione dell'art.2 d.lgs.n.504/1992 nonché dell'art.11 quatordecies, c.16 d.I.30.9.2005, art.36 d.l.n.223/2006, art.5, c.5 d.lgs.n.504/1992, in combinato disposto con gli artt.23 I.n.1150/1942 e 3 c.21 norme tecniche del PRG del comune di Roma. Secondo la ricorrente ai fini ICI la giurisprudenza di questa Corte avrebbe già riconosciuto la rilevanza mera dell'edificabilità in astratto, circostanza sussistente nel caso di specie per effetto del riconoscimento in favore della società intimata proprietaria di suoli sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta del diritto a compensazione. Il ricorso è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite ha stabilito che "un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità Ric. 2019 n. 19889 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso"-Cass.S.U. n .23902/2020-. In forza di tale principio la sentenza impugnata, che ha escluso il pagamento dell'ICI su area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta anche se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo senza che fosse esistente alcuna convenzione per l'assegnazione definitiva di altra area di atterraggio non merita censura alcuna, risultando in linea con i principi espressi dalle Sezioni unite, avendo escluso l'obbligo del pagamento del tributo in capo alla proprietaria di area che vanta solo un'aspettativa edificatoria destinata a divenire attuale al momento in cui la volumetria dell'area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta verrà effettivamente compensata con altra area concretamente individuata- c.d. area di atterraggio-. La novità della questione, in relazione al recente intervento delle S.U. civili, impone la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Ric. 2019 n. 19889 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13,
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