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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03424/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e 18068/21 [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma di quella emessa in data 18/7/2020 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, confermando la sua responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ( a) e art. 337 c.p. ( b).

Il ricorrente deduce omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto in relazione alla omessa devoluzione in appello delle questioni riguardanti la responsabilità dell'imputato, sulla quale - pertanto - doveva ritenersi formato il giudicato.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dì una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e 18068/21 [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma di quella emessa in data 18/7/2020 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, confermando la sua responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ( a) e art. 337 c.p. ( b). Il ricorrente deduce omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto in relazione alla omessa devoluzione in appello delle questioni riguardanti la responsabilità dell'imputato, sulla quale - pertanto - doveva ritenersi formato il giudicato. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dì una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 03424/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris