CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21851/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] R3b [OSCURATO:PERSONA], 21, Roma, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Errico-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3215/2024pubblicata il 9/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 24134/2024Numero sezionale 4702/2025Numero di raccolta generale 21851/2026Data pubblicazione 26/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Roma, conveniva ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, per chiederedi accertare che l’opera eseguita per la impermeabilizzazione dellastrico di copertura dei locali garage condominiali, già interessati dagravi infiltrazioni di acqua meteorica, fosse gravemente difettosa e che,pertanto, si erano resi necessari interventi di ripristino, di cui accertareil relativo costo, condannando il convenuto al relativo risarcimento. Sicostituiva in giudizio il convenuto Zilli per eccepire la nullità dellanotificazione degli atti introduttivi e chiedere il rigetto delle pretese perinfondatezza nel merito.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Roma, con sentenza n.208/2018, accoglieva solo in parte la domanda, condannando ilconvenuto al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di €7.500,00 a titolo risarcitorio. Il giudice riteneva, in applicazione dell’art.1227 c.c., di distribuire “paritariamente la responsabilità del danno” edi ripartire, quindi, tra le parti “il costo ... di riconduzione a funzionalitàdell’impermeabilizzazione” stimato dal CTU, atteso che il Condominioaveva “denotato scarsa cura gestionale nel sottoscrivere un contratto diappalto piuttosto generico “ e il cui previsto compenso era tale daescludere che si trattasse di un integrale rifacimento della copertura etale da far reputare che si trattasse, invece, di un intervento “tampone”e dovendosi, altresì, rimproverare al convenuto l’inesatto adempimentodell’obbligo di informazione che gli imponeva di rappresentarel’inadeguatezza dell’intervento parziale convenuto, non idoneo agarantire una definitiva e corretta impermeabilizzazione del lastrico dicopertura dei garage sottostanti.3. Avverso la sentenza proponeva appello principale l'odierno ricorrente,mentre il [OSCURATO:PERSONA] proponeva a sua volta appello incidentale. LaCorte d’appello, esaminati congiuntamente i gravami, ritenevainfondate le doglianze dell’appellante principale e accoglievaNumero registro generale 24134/2024Numero sezionale 4702/2025Numero di raccolta generale 21851/2026Data pubblicazione 26/06/2026parzialmente l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in punto diapplicazione dell’art. 1227 c.c., rilevando come la ripartizione dellaresponsabilità operata dal primo giudice non fosse conforme allerisultanze istruttorie e alle valutazioni tecniche acquisite. [OSCURATO:PERSONA] che sebbene il contratto di appalto intercorso tra le parti nonprevedesse un integrale rifacimento del sistema diimpermeabilizzazione del lastrico, l’intervento realizzatodall’appaltatore risultava eseguito in violazione dei canoni di buonatecnica, escludendo qualsivoglia concorso di responsabilità delCondominio. Per tali ragioni, rideterminava il quantum risarcitorio,elevandolo all’importo di € 14.000,00 oltre IVA, corrispondente al costostimato dal consulente tecnico per gli interventi necessari per il correttoripristino dell’impermeabilizzazione mancata, regolando le spese deldoppio grado in base alla soccombenza dell’appellante principale, oltrea quelle per la CTU, per il costo della ditta ausiliaria incaricata dal CTUdi eseguire i saggi e per la CTP.4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza n. 3215/2024 dellaCorte d’appello di Roma pubblicata il 9/05/2024, proponendo un soloarticolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimato ha depositato controricorso.5. Parte ricorrente ha depositato istanza di decisione della controversia inseguito alla proposta di definizione anticipata del giudizio formulata dalConsigliere Delegato dal Presidente comunicata in data 11/03/2025.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.Motivi della decisione7. Va preliminarmente richiamato, ai fini della conferma della legittimitàdel procedimento in esame, l’insegnamento fatto proprio dalle SezioniUnite di questa Corte, ai sensi del quale, nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dalNumero registro generale 24134/2024Numero sezionale 4702/2025Numero di raccolta generale 21851/2026Data pubblicazione 26/06/2026d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della Sezione o il ConsigliereDelegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - edeventualmente essere nominato relatore - del Collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versandoin situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4,e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria enon è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né ladecisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Sez.U., sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667 - 01);8. Il ricorrente pone a base del ricorso un unico complesso motivo, ex art.360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., per avere il giudice di appello riformato lasentenza di primo grado là dove, con motivazione non idonea, avevaritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse agito “con scarsa curagestionale” nel rapporto contrattuale basandosi, a tal fine, sulpresupposto che negli atti processuali non vi fossero elementi probatoriidonei a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato messo a conoscenzadel fatto che l'opera eseguita dalla impresa Zilli, oggetto del contratto,consistesse in un intervento “tampone”, ritenendo con ciòerroneamente non applicabile, alla fattispecie de qua, l’art. 1227 co. 1c.c. sul rilievo che, in ogni caso, la esiguità del corrispettivo pattuito edelle opere richieste dovesse far desumere la consapevolezzadell’inadeguatezza dell’intervento rispetto alla necessità di risolveredefinitivamente le problematiche infiltrative. Lamenta, inoltre, che laCorte d’appello abbia reputato insussistente qualsiasi prova idonea adimostrare tale consapevolezza, omettendo di considerare: in primis, lerisultanze dell’assemblea condominiale del 16/11/2011, nella quale lostesso Zilli era stato invitato a illustrare l’intervento richiesto perNumero registro generale 24134/2024Numero sezionale 4702/2025Numero di raccolta generale 21851/2026Data pubblicazione 26/06/2026“prevenire” le infiltrazioni; in secundis, il contenuto della memoria exart. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., nella quale il ricorrente aveva allegatodichiarazioni testimoniali volte a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] era statoreso edotto della natura non definitiva dell’intervento richiesto. Infine,denunciava l’incoerenza logica della sentenza impugnata nel ritenereche la totale inidoneità delle opere a risolvere il problema infiltrativonon costituisse indizio sufficiente a fondare un concorso colposo delcommittente.9. Il motivo è inammissibile.10. Quanto alla censura relativa alla violazione dell’art. 1227, comma 1,c.c. va richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte,secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo diquest'ultima, laddove l'allegazione – come nel caso all’esame - diun'erronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto,alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neiristretti limiti ora previsti (v. Cass. n. 25182/24 e Cass. 24054/17).11. Relativamente al preteso omesso esame di fatti decisivi (art. 360comma 1 n. 5 c.p.c.), la doglianza risulta parimenti inammissibile.Secondo le Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, l’omessoesame ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne esclusivamente un fatto storicodecisivo non esaminato, e non può tradursi nella contestazione dellavalutazione delle prove né nell’insufficienza della motivazione. Il giudicedi merito, peraltro, non è tenuto a confutare puntualmente ciascunarisultanza, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti aNumero registro generale 24134/2024Numero sezionale 4702/2025Numero di raccolta generale 21851/2026Data pubblicazione 26/06/2026fondamento della decisione (cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16467 del 4/07/2017).12. In sostanza, il ricorso all’esame tende ad una rivalutazione delmerito ed è pertanto inammissibile anche sotto tale profilo, atteso che,secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.,sez. un., n. 34476/19).13. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogniconseguenza in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità chesi liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in favoredella parte controricorrente.14. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odiernadecisione alla proposta di definizione accelerata già comunicata alleparti, il ricorrente deve essere condannato, ex art 96, comma 3, c.p.c.,al pagamento della somma equitativamente determinata e liquidata indispositivo in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento,ex art 96, comma 4, c.p.c., della somma indicata nel dispositivo, infavore della Cassa delle ammende.15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 24134/2024Numero sezionale 4702/2025Numero di raccolta generale 21851/2026Data pubblicazione 26/06/2026Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00,oltre a € 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 co. 3, c.p.c., al pagamentodell’ulteriore importo di euro 2.000,00, in favore del controricorrente,e, ai sensi dell’art. 96 co. 4, c.p.c., al pagamento di Euro 1.000, infavore di Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4/12/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteAntonietta Scrima