CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 25226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati: il primo, chededuce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, permancata declaratoria di assenza dell’imputato e mancata dichiarazione didibattimento; il secondo, che deduce gli stessi vizi in ordine alla revoca dellateste a discarico e al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; il terzo,che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità, in relazione al diniego diapplicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen., per erroneavalutazione della non abitualità della condotta e della tenuità dell’offesa, e altresìper mancata considerazione del requisito della condotta susseguente al reato,come introdotto dal D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, nonché, infine, inrelazione alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento, ai sensi dell’art.635, cod. pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni precisamente dirette a confutare tali doglianze,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita inquesta sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altrocaratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza diconfronto con la motivazione, la quale illustra compiutamente le ragioni poste afondamento della decisione formulata con argomentazioni esenti da vizi logici;che la corte d’appello ha infatti correttamente risposto a tutte le doglianze,evidenziando altresì l’inammissibilità per genericità di alcune censure difensive inragione del mancato confronto con le motivazioni della sentenza di primo grado(si vedano, in particolare: pag. 4 con riferimento alla prima censura, ove ilgiudice d’appello rileva la correttezza delle plurime notificazioni effettuate,implicitamente motivando in ordine all’infondatezza della doglianza; pagg. 4-5, inmerito alla fondatezza della revoca dell’ammissione della teste [OSCURATO:PERSONA],in senso conforme, altresì, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte; pag.6 con riferimento agli elementi costitutivi del reato di danneggiamento eall’esclusione della particolare tenuità in ragione della portata offensiva delfatto);che, quanto al diniego di applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., la corte dimerito ha correttamente rilevato l’inammissibilità dei correlati motivid’impugnazione, in quanto privi di confronto con le argomentate motivazioni delgiudice di primo grado, peraltro confronti alla giurisprudenza di questa Corte, amente della quale, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato conriferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]