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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 dicembre 1954

Cassazione n. 43629/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]", che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 13 febbraio 2017, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 544-ter e 479 cod. pen e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 479 e 336 cod. pen.

La sentenza impugnata, pronunziata 1'8 marzo 2019 dalla Corte di appello di Brescia, ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 479 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] sempre dal reato di cui all'art. 479 cod. pen., limitatamente ai falsi relativi agli omessi controlli post- mortem, rideterminando conseguentemente la pena inflitta agli imputati, e confermando nel resto la sentenza.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in qualità di veterinario in servizio presso la A.S.L. di Brescia, per non aver impedito al titolare e ai dipendenti della "Italcarni" (azienda che svolgeva l'attività di macellazione di animali, la cui carne era destinata all'alimentazione umana) di cagionare fratture, ematomi e ferite lacero contuse agli animali giunti nel macello e non in grado di deambulare nonché per non aver impedito che venissero sottoposti a sevizie nel tentativo di farli rialzare da terra. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, sempre in qualità di veterinario in servizio presso la A.S.L. di Brescia, anche per avere dato atto nei registri di macellazione, di controlli ante-mortem sui bovini da macellare, in realtà mai avvenuti. [OSCURATO:PERSONA], anche egli veterinario in servizio presso la A.S.L. di Brescia, è stato condannato per aver minacciato la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], veterinario in servizio presso la medesima A.S.L., per farla desistere dall'effettuare controlli all'interno del macello della "Italcarni" e dall'elevare sanzioni nei confronti della medesima azienda.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.3.

Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di svariati motivi. 3.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 40, 42, 43 e 110 cod. pen.

Sostiene il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con i principi generali in materia di elemento soggettivo del reato.

La Corte di appello, invero, avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla sua inerzia, accompagnata dalla presenza di "segnali d'allarme", in ragione dei quali avrebbe dovuto attivarsi.

In tal modo avrebbe finito per far coincidere l'elemento soggettivo dei reati omissivi impropri non con la rappresentazione e la volontà dell'evento, ma con l'astratta possibilità che il titolare della posizione di garanzia sia in grado di prevedere l'altrui fatto illecito.

La Corte di appello, peraltro, avrebbe omesso di valutare se l'imputato avesse effettivamente percepito i segnali di allarme in questione, come emergerebbe dalla parte della sentenza nella quale si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] "avrebbe potuto" rendersi conto di ciò che avveniva.

Ritenendo sufficiente la mera possibilità di rendersi conto di ciò che avveniva all'interno del macello, la Corte di appello avrebbe fatto riferimento a criteri valevoli per la responsabilità colposa, ma non per quella dolosa.

Mancherebbe, a parere del ricorrente, la benché minima motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento volito. 3.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 544-ter cod. pen.

Sostiene che l'impianto argomentativo della sentenza impugnata si fonderebbe sul presupposto che i maltrattamenti di animali fossero sistematici.

Affermazione, però, che sarebbe priva di supporto motivazionale.

Il ricorrente, inoltre, lamenta che la Corte di appello avrebbe considerato maltrattamenti di animali anche i casi in cui le condotte contestate erano state realizzate nei confronti di animali storditi e, dunque, non in grado di percepire il dolore.

Con ciò configurando una palese violazione dell'art. 544-ter cod. pen., atteso che l'integrazione del reato presupporrebbe necessariamente che l'animale possa percepire le sofferenze cagionategli.

Esclusa la rilevanza delle condotte subite dagli animali storditi, rimarrebbero solo occasionali episodi di maltrattamenti.

La Corte territoriale, inoltre, a parere del ricorrente, sarebbe incorsa in palese travisamento della prova, nell'assumere che, dalle dichiarazioni rese dai consulenti tecnici della difesa, emergerebbe la sistematicità dei maltrattamenti, atteso che questi ultimi si sarebbero limitati a esprimere valutazioni in ordine a limitati episodi.3.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 544-ter cod. pen.

Sostiene che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata si baserebbe sulla sussistenza di "quattro campanelli di allarme", che avrebbero dovuto far sorgere in capo all'imputato la consapevolezza dei maltrattamenti.

Di questi quattro "campanelli", però, il solo rinvenimento all'interno del macello di forche prive di lembi protettivi sarebbe significativo, ma, di per sé, insufficiente a dimostrare l'elemento soggettivo.

La presenza di un muletto e l'assenza di lettighe, invece, sarebbero prive di particolare rilevanza.

Quanto alle lesioni e alle ferite, esse potrebbero essere state conseguenza del trascinamento dei bovini e riguardare animali già storditi. 3.4 Con un quarto motivo, sempre relativo al reato di maltrattamenti, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (titolare del macello) andrebbero intese nel senso che i veterinari erano presenti alle operazioni di scarico dei bovini storditi, ma non anche agli episodi di maltrattamento. 3.5 Con un quinto motivo, relativo al reato di falso, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato in merito alle modalità con cui svolgevano le visite ante-mortem, sarebbe palesemente illogica e contraddittoria. 3.6 Con un sesto motivo, relativo al reato di falso, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 479 cod. pen.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe affermato che, in ogni caso, una visita ante-mortem frettolosa sarebbe illegittima e che tale illegittimità renderebbe falsa anche l'attestazione dell'effettuazione della visita.

Il ricorrente ritiene che tale affermazione dimostrerebbe la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale di aver svolto un'attività effettivamente svolta, seppur in modo negligente, costituirebbe una condotta di natura colposa. 3.7 Con un settimo motivo, relativo al reato di falso, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 479 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost.Lamenta l'assenza di una prova certa, atteso che, agli atti, mancherebbe «un'analisi compiuta che riconduca le riprese che dovrebbero attestare o meno l'esecuzione della visita all'attestazione della medesima presente nel registro>>. 3.8 Con un ottavo motivo, relativo al reato di falso, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49 e 479 cod. pen.

Sostiene che il reato di falso non sussisterebbe poiché la firma apposta sul registro delle visite era riferita esclusivamente alla parte relativa all'esecuzione delle visite post-mortem e non anche alle visite ante-mortem. 3.9 Con un nono motivo, relativo al reato di falso, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49 e 479 cod. pen.

Sostiene che l'attestazione relativa alla visita ante-mortem integrava comunque un'ipotesi di falso innocuo, atteso che, solo all'esito della visita post- mortem, molto più approfondita, viene espresso da parte del veterinario il giudizio di idoneità al consumo della carne. 3.10 Con un decimo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto un'assoluta incompatibilità tra reato continuato e fatto di particolare tenuità, in contrasto con il costante insegnamento giurisprudenziale. 3.11 Con un undicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione alla misura della pena.

Lamenta l'eccessiva misura della pena inflitta all'imputato, con riferimento sia alla pena base, che agli aumenti per la continuazione interna ed esterna. 3.12 Con un dodicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 74, 91, 92, 93, 94, 187, 191 e 603 cod. proc. pen.

Rappresenta che, con l'appello, la difesa, relativamente alle parti civili "[OSCURATO:PERSONA] per l'abolizione della caccia Brescia onlus" e "[OSCURATO:PERSONA]", aveva dedotto la radicale mancanza di prova dei requisiti previsti dalla legge ai fini della costituzione in giudizio.

In particolare, aveva dedotto che non era stata fornita alcuna prova della concreta attività svolta dalle predette associazioni nel territorio bresciano a tutela del benessere degli animali.

La deduzione difensiva era stata ritenuta infondata dalla Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, illogica e contrastante con le norme del codice di rito.

Lamenta, inoltre, che la Corte di appello avrebbe acquisito dei documenti prodotti dalla parte civile solo all'udienza del 26 ottobre 2018, nonostante l'opposizione della difesa e l'assenza dei presupposti per una rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen.

Lamenta, infine, l'eccessiva entità della provvisionale, liquidata in misura identica per tutte le associazioni.

4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale si deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione.

Il motivo è articolato in più censure.

Con una prima censura, il ricorrente lamenta la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., nonostante mancassero la serietà della minaccia e l'ingiustizia del danno.

La Corte di appello avrebbe <<ritenuto sussistente il reato andando in palese contrasto con quanto emerso dalle prove documentali di primo grado, relative alla mancata pericolosità delle espressioni usate e alla non potenzialità coartiva delle stesse>>. [OSCURATO:PERSONA], in realtà, si sarebbe limitato a muovere delle mere critiche a una collega, senza volerla indurre a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Con una seconda censura, lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod pen. e contesta la quantificazione della pena non motivata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha motivato, in maniera logica ed esauriente, in ordine all'elemento soggettivo del reato e non è affatto vero che l'ha fatto coincidere con l'astratta possibilità che il titolare della posizione di garanzia sia in grado di prevedere l'altrui fatto illecito.

Ha, invece, rigorosamente ricostruito la posizione di garanzia in capo al veterinario e, poi, sulla base di elementi concreti abbastanza significativi (muletti senza protezioni, forconi con punte non protette, presenza di lesioni e ferite sul corpo degli animali, ecc.) nonché sulle esplicite dichiarazioni del titolare del macello ha ritenuto che egli fosse pienamente consapevole delle sevizie perpetrate nei confronti degli animali.

Pur essendo consapevole di tutto ciò, non ha mosso alcun rilievo, contribuendo così, con tale condotta omissiva dolosa, alla causazione di eventi, che aveva l'obbligo giuridico di evitare.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile.Con esso, il ricorrente ha articolato generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria e che risulta del tutto priva di fondamento la tesi difensiva, secondo la quale i maltrattamenti sarebbero irrilevanti se commessi nei confronti di un animale stordito, che non sarebbe in grado di percepire il dolore.

Si tratta di una tesi che non trova alcun riscontro nella lettera della norma e che è basata su un'asserzione (gli animali, nel momento in cui si trovano in uno stato di stordimento, non percepirebbero le sofferenze patite) generica e non supportata da alcun dato certo.

Anzi, la circostanza che gli animali, sebbene storditi, fossero ancora vivi induce a ritenere esattamente il contrario.

2.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Anche con essi, il ricorrente muove delle censure dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello.

Egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma sollecita una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove per giungere a conclusioni differenti sull'attendibità delle prove dichiarative e sullo spessore della valenza dei singoli elementi indiziari.

Al riguardo, va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento>> (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Nel caso in esame, il ricorrente, pur quando paventa presunti travisamenti della prova, tende, in realtà, a chiederne solo una lettura diversa da quella fatta dai giudici di merito.

Al riguardo, va ricordato che il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice.

Come ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano), il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore per omissione, invenzione o falsificazione; la difformità deve cadere sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).

Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato deve essere solo aggiunto che esse sono state rigorosamente analizzate e valutate dalla Corte di appello, che le ha ritenute inattendibili, poiché smentite dalle altre risultanze istruttorie (e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalle riprese filmate).

2.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, infatti, ha escluso che le visite ante-mortem si svolgessero in modo superficiale o, comunque, nel modo indicato dal veterinario.

2.5. Il settimo motivo è inammissibile.

Anche con tale motivo, invero, il ricorrente chiede un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito, che, a suo parere, sarebbero errate poiché non basate su una prova certa, mancando un'analisi compiuta delle riprese filmate.

2.6. L'ottavo motivo è inammissibile.

Il motivo, invero, è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato.

La Corte di appello, invero, ha rilevato che, «nella seconda pagina del registro, oltre alla parte riguardante la visita post-mortem, vi era anche l'annotazione con riferimento alla visita ante-morte degli animali in vincolo e con MSR nonché l'esito della visita ante-mortem>>.

2.7. Il nono motivo è inammissibile.

Anche con tale motivo, il ricorrente si limitata a riproporre le identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, senza confrontarsi effettivamente con le risposte che a queste ha dato la Corte di appello, che correttamente ha escluso che potesse essere considerato innocuo un falso che copriva l'omesso compimento da parte di un pubblico ufficiale di un atto doveroso, finalizzato peraltro ad attestare il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

2.8. Il decimo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, con corretta motivazione in diritto, ha ritenuto di non applicare l'art. 131-bis cod. pen., attesa l'assoluta gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte criminose.

2.9. L'undicesimo motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente deduce questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 68 della sentenza).

2.10. Il dodicesimo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha risposto alle doglianze sollevate dalla difesa, con corretta motivazione giuridica, osservando che: le associazioni "[OSCURATO:PERSONA] per l'abolizione della caccia Brescia onlus" e "[OSCURATO:PERSONA]" erano operative nel territorio del Comune di Brescia, ove hanno una sede stabile; entrambe avevano fornito numerose prove dello svolgimento di attività a tutela degli animali ([OSCURATO:PERSONA] onlus anche mediante proprie guardie zoofile).

Quanto alla lamentata genericità dello scopo della "[OSCURATO:PERSONA] per l'abolizione della caccia Brescia onlus", la Corte di appello ha osservato che lo statuto prevedeva non solo la finalità principale di abolizione della caccia ma anche la difesa della fauna e il riconoscimento diritti soggettivi di tutti gli animali.

Si tratta di una motivazione esauriente e priva di vizi logici; l'asserita insufficienza della prova non è deducibile in sede di legittimità.

Inammissibile, per plurime convergenti ragioni, è anche la censura relativa ai documenti prodotti dalla parte civile, che sarebbero stati acquisiti nonostante l'opposizione della difesa e l'assenza dei presupposti per una rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen.

In primo luogo, essa è priva del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato gli atti necessari per valutarla né li ha indicati quali atti di cui riteneva necessaria l'allegazione.

Infondata, poi, è la tesi del ricorrente, secondo la quale l'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello richieda una formale ordinanza di rinnovazione del dibattimento.

Invero, «nel giudizio di appello è senz'altro rituale l'acquisizione dì documenti, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti» (Sez. 4, n. 1025 del 17/10/2006, Caruso, Rv. 236017; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676).

Inammissibile, per plurime convergenti ragioni, è anche la censura relativa alla liquidazione della provvisionale.

Essa, infatti si presenta intrinsecamente generica e, inoltre, attiene a una valutazione di merito effettuata dalla Corte di appello, in ordine alla quale il ricorrente non ha evidenziato alcun effettivo vizio logico o travisamento di prove.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. L'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile.

La prima censura è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

In primo luogo, si presenta intrinsecamente generica, non avendo indicato il ricorrente quali sarebbero «le prove documentali di primo grado», dalle quali emergerebbero «la mancata pericolosità delle espressioni usate e la non potenzialità coartiva delle stesse».

Risulta, poi, priva del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato tali documenti né li ha indicati quali atti di cui riteneva necessaria l'allegazione.

Intrinsecamente generica si presenta anche la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorrente, invero, si è limitato ad affermare che il fatto sarebbe di minima gravità, senza, tuttavia, supportare tale asserzione con alcuna concreta argomentazione, se non quella che il reato era stato «commesso tra colleghi di pari grado».

Al riguardo, va rilevato che la circostanza che la condotta criminosa sia stata commessa da un veterinario dell'A.S.L., che chiedeva a una collega di violare quegli stessi doveri a cui lui stesso avrebbe dovuto ritenersi vincolato, non appare certo sminuire la gravità del fatto.

Ancor più generica è la censura relativa alla quantificazione della pena, non supportata da alcun argomento.

Si tratta, in ogni caso, di questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, censurabili solo nei casi - nei quali non rientra quello in esame - in cui la determinazione della pena sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o non sia sorretta da sufficiente motivazione.4.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. gen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'abolizione della caccia, che vanno liquidate in euro 3.300,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]", che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 13 febbraio 2017, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 544-ter e 479 cod. pen e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 479 e 336 cod. pen. La sentenza impugnata, pronunziata 1'8 marzo 2019 dalla Corte di appello di Brescia, ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 479 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] sempre dal reato di cui all'art. 479 cod. pen., limitatamente ai falsi relativi agli omessi controlli post- mortem, rideterminando conseguentemente la pena inflitta agli imputati, e confermando nel resto la sentenza. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in qualità di veterinario in servizio presso la A.S.L. di Brescia, per non aver impedito al titolare e ai dipendenti della "Italcarni" (azienda che svolgeva l'attività di macellazione di animali, la cui carne era destinata all'alimentazione umana) di cagionare fratture, ematomi e ferite lacero contuse agli animali giunti nel macello e non in grado di deambulare nonché per non aver impedito che venissero sottoposti a sevizie nel tentativo di farli rialzare da terra. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, sempre in qualità di veterinario in servizio presso la A.S.L. di Brescia, anche per avere dato atto nei registri di macellazione, di controlli ante-mortem sui bovini da macellare, in realtà mai avvenuti. [OSCURATO:PERSONA], anche egli veterinario in servizio presso la A.S.L. di Brescia, è stato condannato per aver minacciato la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], veterinario in servizio presso la medesima A.S.L., per farla desistere dall'effettuare controlli all'interno del macello della "Italcarni" e dall'elevare sanzioni nei confronti della medesima azienda. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di svariati motivi. 3.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 40, 42, 43 e 110 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con i principi generali in materia di elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, invero, avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla sua inerzia, accompagnata dalla presenza di "segnali d'allarme", in ragione dei quali avrebbe dovuto attivarsi. In tal modo avrebbe finito per far coincidere l'elemento soggettivo dei reati omissivi impropri non con la rappresentazione e la volontà dell'evento, ma con l'astratta possibilità che il titolare della posizione di garanzia sia in grado di prevedere l'altrui fatto illecito. La Corte di appello, peraltro, avrebbe omesso di valutare se l'imputato avesse effettivamente percepito i segnali di allarme in questione, come emergerebbe dalla parte della sentenza nella quale si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] "avrebbe potuto" rendersi conto di ciò che avveniva. Ritenendo sufficiente la mera possibilità di rendersi conto di ciò che avveniva all'interno del macello, la Corte di appello avrebbe fatto riferimento a criteri valevoli per la responsabilità colposa, ma non per quella dolosa. Mancherebbe, a parere del ricorrente, la benché minima motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento volito. 3.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 544-ter cod. pen. Sostiene che l'impianto argomentativo della sentenza impugnata si fonderebbe sul presupposto che i maltrattamenti di animali fossero sistematici. Affermazione, però, che sarebbe priva di supporto motivazionale. Il ricorrente, inoltre, lamenta che la Corte di appello avrebbe considerato maltrattamenti di animali anche i casi in cui le condotte contestate erano state realizzate nei confronti di animali storditi e, dunque, non in grado di percepire il dolore. Con ciò configurando una palese violazione dell'art. 544-ter cod. pen., atteso che l'integrazione del reato presupporrebbe necessariamente che l'animale possa percepire le sofferenze cagionategli. Esclusa la rilevanza delle condotte subite dagli animali storditi, rimarrebbero solo occasionali episodi di maltrattamenti. La Corte territoriale, inoltre, a parere del ricorrente, sarebbe incorsa in palese travisamento della prova, nell'assumere che, dalle dichiarazioni rese dai consulenti tecnici della difesa, emergerebbe la sistematicità dei maltrattamenti, atteso che questi ultimi si sarebbero limitati a esprimere valutazioni in ordine a limitati episodi.3.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 544-ter cod. pen. Sostiene che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata si baserebbe sulla sussistenza di "quattro campanelli di allarme", che avrebbero dovuto far sorgere in capo all'imputato la consapevolezza dei maltrattamenti. Di questi quattro "campanelli", però, il solo rinvenimento all'interno del macello di forche prive di lembi protettivi sarebbe significativo, ma, di per sé, insufficiente a dimostrare l'elemento soggettivo. La presenza di un muletto e l'assenza di lettighe, invece, sarebbero prive di particolare rilevanza. Quanto alle lesioni e alle ferite, esse potrebbero essere state conseguenza del trascinamento dei bovini e riguardare animali già storditi. 3.4 Con un quarto motivo, sempre relativo al reato di maltrattamenti, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (titolare del macello) andrebbero intese nel senso che i veterinari erano presenti alle operazioni di scarico dei bovini storditi, ma non anche agli episodi di maltrattamento. 3.5 Con un quinto motivo, relativo al reato di falso, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato in merito alle modalità con cui svolgevano le visite ante-mortem, sarebbe palesemente illogica e contraddittoria. 3.6 Con un sesto motivo, relativo al reato di falso, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 479 cod. pen. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe affermato che, in ogni caso, una visita ante-mortem frettolosa sarebbe illegittima e che tale illegittimità renderebbe falsa anche l'attestazione dell'effettuazione della visita. Il ricorrente ritiene che tale affermazione dimostrerebbe la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale di aver svolto un'attività effettivamente svolta, seppur in modo negligente, costituirebbe una condotta di natura colposa. 3.7 Con un settimo motivo, relativo al reato di falso, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 479 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost.Lamenta l'assenza di una prova certa, atteso che, agli atti, mancherebbe «un'analisi compiuta che riconduca le riprese che dovrebbero attestare o meno l'esecuzione della visita all'attestazione della medesima presente nel registro>>. 3.8 Con un ottavo motivo, relativo al reato di falso, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49 e 479 cod. pen. Sostiene che il reato di falso non sussisterebbe poiché la firma apposta sul registro delle visite era riferita esclusivamente alla parte relativa all'esecuzione delle visite post-mortem e non anche alle visite ante-mortem. 3.9 Con un nono motivo, relativo al reato di falso, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 49 e 479 cod. pen. Sostiene che l'attestazione relativa alla visita ante-mortem integrava comunque un'ipotesi di falso innocuo, atteso che, solo all'esito della visita post- mortem, molto più approfondita, viene espresso da parte del veterinario il giudizio di idoneità al consumo della carne. 3.10 Con un decimo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto un'assoluta incompatibilità tra reato continuato e fatto di particolare tenuità, in contrasto con il costante insegnamento giurisprudenziale. 3.11 Con un undicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione alla misura della pena. Lamenta l'eccessiva misura della pena inflitta all'imputato, con riferimento sia alla pena base, che agli aumenti per la continuazione interna ed esterna. 3.12 Con un dodicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 74, 91, 92, 93, 94, 187, 191 e 603 cod. proc. pen. Rappresenta che, con l'appello, la difesa, relativamente alle parti civili "[OSCURATO:PERSONA] per l'abolizione della caccia Brescia onlus" e "[OSCURATO:PERSONA]", aveva dedotto la radicale mancanza di prova dei requisiti previsti dalla legge ai fini della costituzione in giudizio. In particolare, aveva dedotto che non era stata fornita alcuna prova della concreta attività svolta dalle predette associazioni nel territorio bresciano a tutela del benessere degli animali. La deduzione difensiva era stata ritenuta infondata dalla Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, illogica e contrastante con le norme del codice di rito. Lamenta, inoltre, che la Corte di appello avrebbe acquisito dei documenti prodotti dalla parte civile solo all'udienza del 26 ottobre 2018, nonostante l'opposizione della difesa e l'assenza dei presupposti per una rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen. Lamenta, infine, l'eccessiva entità della provvisionale, liquidata in misura identica per tutte le associazioni. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale si deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione. Il motivo è articolato in più censure. Con una prima censura, il ricorrente lamenta la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., nonostante mancassero la serietà della minaccia e l'ingiustizia del danno. La Corte di appello avrebbe <<ritenuto sussistente il reato andando in palese contrasto con quanto emerso dalle prove documentali di primo grado, relative alla mancata pericolosità delle espressioni usate e alla non potenzialità coartiva delle stesse>>. [OSCURATO:PERSONA], in realtà, si sarebbe limitato a muovere delle mere critiche a una collega, senza volerla indurre a compiere un atto contrario ai propri doveri. Con una seconda censura, lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod pen. e contesta la quantificazione della pena non motivata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato, in maniera logica ed esauriente, in ordine all'elemento soggettivo del reato e non è affatto vero che l'ha fatto coincidere con l'astratta possibilità che il titolare della posizione di garanzia sia in grado di prevedere l'altrui fatto illecito. Ha, invece, rigorosamente ricostruito la posizione di garanzia in capo al veterinario e, poi, sulla base di elementi concreti abbastanza significativi (muletti senza protezioni, forconi con punte non protette, presenza di lesioni e ferite sul corpo degli animali, ecc.) nonché sulle esplicite dichiarazioni del titolare del macello ha ritenuto che egli fosse pienamente consapevole delle sevizie perpetrate nei confronti degli animali. Pur essendo consapevole di tutto ciò, non ha mosso alcun rilievo, contribuendo così, con tale condotta omissiva dolosa, alla causazione di eventi, che aveva l'obbligo giuridico di evitare. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile.Con esso, il ricorrente ha articolato generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria e che risulta del tutto priva di fondamento la tesi difensiva, secondo la quale i maltrattamenti sarebbero irrilevanti se commessi nei confronti di un animale stordito, che non sarebbe in grado di percepire il dolore. Si tratta di una tesi che non trova alcun riscontro nella lettera della norma e che è basata su un'asserzione (gli animali, nel momento in cui si trovano in uno stato di stordimento, non percepirebbero le sofferenze patite) generica e non supportata da alcun dato certo. Anzi, la circostanza che gli animali, sebbene storditi, fossero ancora vivi induce a ritenere esattamente il contrario. 2.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Anche con essi, il ricorrente muove delle censure dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello. Egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma sollecita una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove per giungere a conclusioni differenti sull'attendibità delle prove dichiarative e sullo spessore della valenza dei singoli elementi indiziari. Al riguardo, va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento>> (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Nel caso in esame, il ricorrente, pur quando paventa presunti travisamenti della prova, tende, in realtà, a chiederne solo una lettura diversa da quella fatta dai giudici di merito. Al riguardo, va ricordato che il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice. Come ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano), il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore per omissione, invenzione o falsificazione; la difformità deve cadere sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato deve essere solo aggiunto che esse sono state rigorosamente analizzate e valutate dalla Corte di appello, che le ha ritenute inattendibili, poiché smentite dalle altre risultanze istruttorie (e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalle riprese filmate). 2.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha escluso che le visite ante-mortem si svolgessero in modo superficiale o, comunque, nel modo indicato dal veterinario. 2.5. Il settimo motivo è inammissibile. Anche con tale motivo, invero, il ricorrente chiede un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito, che, a suo parere, sarebbero errate poiché non basate su una prova certa, mancando un'analisi compiuta delle riprese filmate. 2.6. L'ottavo motivo è inammissibile. Il motivo, invero, è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato. La Corte di appello, invero, ha rilevato che, «nella seconda pagina del registro, oltre alla parte riguardante la visita post-mortem, vi era anche l'annotazione con riferimento alla visita ante-morte degli animali in vincolo e con MSR nonché l'esito della visita ante-mortem>>. 2.7. Il nono motivo è inammissibile. Anche con tale motivo, il ricorrente si limitata a riproporre le identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, senza confrontarsi effettivamente con le risposte che a queste ha dato la Corte di appello, che correttamente ha escluso che potesse essere considerato innocuo un falso che copriva l'omesso compimento da parte di un pubblico ufficiale di un atto doveroso, finalizzato peraltro ad attestare il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali. 2.8. Il decimo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, con corretta motivazione in diritto, ha ritenuto di non applicare l'art. 131-bis cod. pen., attesa l'assoluta gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte criminose. 2.9. L'undicesimo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente deduce questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 68 della sentenza). 2.10. Il dodicesimo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha risposto alle doglianze sollevate dalla difesa, con corretta motivazione giuridica, osservando che: le associazioni "[OSCURATO:PERSONA] per l'abolizione della caccia Brescia onlus" e "[OSCURATO:PERSONA]" erano operative nel territorio del Comune di Brescia, ove hanno una sede stabile; entrambe avevano fornito numerose prove dello svolgimento di attività a tutela degli animali ([OSCURATO:PERSONA] onlus anche mediante proprie guardie zoofile). Quanto alla lamentata genericità dello scopo della "[OSCURATO:PERSONA] per l'abolizione della caccia Brescia onlus", la Corte di appello ha osservato che lo statuto prevedeva non solo la finalità principale di abolizione della caccia ma anche la difesa della fauna e il riconoscimento diritti soggettivi di tutti gli animali. Si tratta di una motivazione esauriente e priva di vizi logici; l'asserita insufficienza della prova non è deducibile in sede di legittimità. Inammissibile, per plurime convergenti ragioni, è anche la censura relativa ai documenti prodotti dalla parte civile, che sarebbero stati acquisiti nonostante l'opposizione della difesa e l'assenza dei presupposti per una rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen. In primo luogo, essa è priva del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato gli atti necessari per valutarla né li ha indicati quali atti di cui riteneva necessaria l'allegazione. Infondata, poi, è la tesi del ricorrente, secondo la quale l'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello richieda una formale ordinanza di rinnovazione del dibattimento. Invero, «nel giudizio di appello è senz'altro rituale l'acquisizione dì documenti, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti» (Sez. 4, n. 1025 del 17/10/2006, Caruso, Rv. 236017; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676). Inammissibile, per plurime convergenti ragioni, è anche la censura relativa alla liquidazione della provvisionale. Essa, infatti si presenta intrinsecamente generica e, inoltre, attiene a una valutazione di merito effettuata dalla Corte di appello, in ordine alla quale il ricorrente non ha evidenziato alcun effettivo vizio logico o travisamento di prove. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile. La prima censura è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, si presenta intrinsecamente generica, non avendo indicato il ricorrente quali sarebbero «le prove documentali di primo grado», dalle quali emergerebbero «la mancata pericolosità delle espressioni usate e la non potenzialità coartiva delle stesse». Risulta, poi, priva del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato tali documenti né li ha indicati quali atti di cui riteneva necessaria l'allegazione. Intrinsecamente generica si presenta anche la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente, invero, si è limitato ad affermare che il fatto sarebbe di minima gravità, senza, tuttavia, supportare tale asserzione con alcuna concreta argomentazione, se non quella che il reato era stato «commesso tra colleghi di pari grado». Al riguardo, va rilevato che la circostanza che la condotta criminosa sia stata commessa da un veterinario dell'A.S.L., che chiedeva a una collega di violare quegli stessi doveri a cui lui stesso avrebbe dovuto ritenersi vincolato, non appare certo sminuire la gravità del fatto. Ancor più generica è la censura relativa alla quantificazione della pena, non supportata da alcun argomento. Si tratta, in ogni caso, di questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, censurabili solo nei casi - nei quali non rientra quello in esame - in cui la determinazione della pena sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o non sia sorretta da sufficiente motivazione.4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. gen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'abolizione della caccia, che vanno liquidate in euro 3.300,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43629/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris