CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroRamacciotti Giorgio, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 654/2022 pubblicatain data 21/12/2022, n.r.g. 798/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze del rag. GiorgioRamacciotti, commercialista, dal 2008 al 2016, dapprima in regime di fulltime e, poi, di part time.Deduceva che tuttavia nell’ultimo anno, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2016(data in cui era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo) aveva svoltoNumero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/2026il quale le aveva inviato in tal senso missiva del 29/10/2015.Aggiungeva che, una volta cessato il rapporto di lavoro, aveva ricevuto unamissiva del Ramacciotti, con cui questi le comunicava che per un errore lebuste paga, a partire da quella di novembre 2015, erano state redatte inrelazione ad un full time in luogo del part time effettivamente svolto.Ella adìva il Tribunale di Lucca per ottenere l’accertamento dell’avvenutosvolgimento del rapporto di lavoro con orario pieno nell’ultimo periodo danovembre 2015 in poi e la condanna del datore di lavoro all’elaborazione dellebuste paga di quel periodo secondo l’orario effettivamente osservato (fulltime), con tutte le comunicazioni dovute agli enti competenti.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Ramacciotti contestava la domandadella ex dipendente ed in via riconvenzionale chiedeva la sua condanna allarestituzione della somma di euro 18.407,78, pari alle retribuzioni da luipagate per errore sul presupposto del full time nell’ultimo periodo, noneseguito, nonché al risarcimento del danno per le contribuzioni versate inmisura maggiore del dovuto.3.- Il Tribunale, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, accoglieva ladomanda della lavoratrice e rigettava quella riconvenzionale del Ramacciotti.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, previaassunzione delle prove testimoniali riproposte dalle parti, accoglieva in parteil gravame interposto dal Ramacciotti e, in riforma della sentenza di primogrado, rigettava la domanda della lavoratrice e la condannava a restituire lasomma di euro 18.407,78, mantenendo fermo il rigetto della domandarisarcitoria (riproposta dal Ramacciotti) per difetto di prova.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la questione controversa attiene all’accertamento dell’orarioeffettivamente svolto nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2016;b) nel giudizio di primo grado era già risultato pacifico tra le parti che nelpomeriggio lo studio del commercialista fosse chiuso al pubblico e ilRamacciotti si dedicasse a ricevere la clientela;c) la contestazione verte sull’impegno lavorativo orario della Veschetti e,nel pomeriggio del mercoledì, sulla tipologia dell’attività da lei svolta;Numero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/2026d) il contratto di trasformazione da part time in full time è statodisconosciuto dal Ramacciotti nella sua memoria di costituzione, sicchésarebbe stato onere della Veschetti presentare istanza di verificazione;la mancanza di tale istanza equivale a dichiarazione di non volersiavvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, sicché il giudicenon ne deve tenere conto;e) quanto alla comunicazione al Centro per l’impiego della trasformazioneoraria effettuata in una determinata data (05/11/2015) e in undeterminato orario (12:42), il Ramacciotti ha prodotto un attestatotelepass per dimostrare che in quel giorno ed alle ore 11,00 egli erauscito da Viareggio per andare a Lucca a trovare un cliente ed erarientrato a Viareggio solo alle ore 15,00; tale documento dimostra sologli spostamenti dell’auto del Ramacciotti;f) quanto alle reciproche denunce penali (il Ramacciotti aveva denunziatola Veschetti per truffa e quest’ultima aveva denunziato il primo percalunnia), risulta che, su conforme richiesta del P.M., il GIP haarchiviato il procedimento per calunnia, mentre il P.M. ha emessodecreto di citazione diretta della Veschetti per la truffa;g) si tratta di documenti ammissibili sebbene prodotti solo in appello,perché di formazione successiva alla sentenza di primo grado e pure aldeposito dell’appello;h) tali risultanze documentali non offrono alcun elemento significativo circal’orario effettivamente svolto dalla Veschetti, poiché il contratto ditrasformazione dell’orario di lavoro è inutilizzabile perché disconosciuto,la comunicazione al Centro per l’impiego è un mero indizio, da soloinsufficiente, gli atti dei procedimenti penali non sono decisivi, stante ilprincipio di autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale;i) circa la disponibilità, in capo alla Veschetti, delle credenziali perl’accesso a tutte le operazioni dell’ufficio, i testimoni l’hannoconfermata, ma non hanno fornito ragguagli ulteriori;j) il fatto specifico che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, laVeschetti si sarebbe recata allo studio professionale che curava lepratiche per dare istruzioni sulla comunicazione della cessazionefornendo smart card e credenziali dello studio, è stato capitolatoNumero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/2026inammissibilmente solo in appello e perciò tale capitolo non è statoammesso;k) l’onere della prova grava sulla lavoratrice, ma non è statosufficientemente assolto, anzi vi sono elementi che depongono in sensocontrario;l) le due testimoni addotte dalla lavoratrice sono inattendibili;m) viceversa, dalle due testimonianze addotte dal Ramacciotti si evince chenel periodo in contestazione la Veschetti lavorava solo di mattinaall’accoglienza dei clienti, salvo qualche chiamata, al bisogno, nelle orepomeridiane, il che dunque non costituiva la norma;n) tale conclusione è coerente con il fatto – provato dai documenti – chemolte attività professionali del ragioniere erano state dismesse per lesue condizioni di salute, aggravatesi nel tempo, con conseguentediminuzione dell’attività dello studio e della conseguente attivitàlavorativa degli addetti;o) questo dato è dunque inconciliabile con l’asserito aumento dell’orario dilavoro, da part time a full time, rivendicato dalla Veschetti.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso,avverso la quale la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza didecisione.8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362, 2730, 2697 c.c., nonché 115,e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato valenza al comportamentocomplessivo tenuto dalle parti nell’ultimo periodo, durato ben quattordicimesi, e negato l’esistenza di una prova legale in termini di confessione,rappresentata dai prospetti paga di provenienza datoriale.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. laNumero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/2026ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corteterritoriale omesso di motivare circa la mancata decisione secondo la ragionepiù liquida, rappresentata appunto dall’esistenza di una prova legale, ossia laconfessione del datore di lavoro.I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione,sono infondati.Con riguardo all’art. 1362 c.c., la censura è inammissibile, perché laricorrente non si confronta con quella parte della motivazione, con cui la Corteterritoriale ha ritenuto la scrittura privata – alla quale si riferisce la ricorrente– inutilizzabile ai fini probatori, in quanto investita da specificodisconoscimento da parte del Ramacciotti non seguita dall’istanza diverificazione da parte della Veschetti. E’ rimasta processualmente accertata,dunque, la mancanza di un contratto al quale applicare il canone ermeneuticoinvocato dalla ricorrente.Inoltre quest’ultima non si confronta con altra parte della motivazione, concui i Giudici d’appello hanno ritenuto il comportamento complessivo delle partinon univoco, posto che il Ramacciotti aveva invocato specifiche circostanze afondamento della sua tesi sull’erronea compilazione delle buste paga (daparte di un soggetto professionale diverso) per quell’ultimo periodo, ritenutecomplessivamente dimostrate dalle testimonianze da lui addotte.Infine, resta ampiamente motivato il convincimento della Corte territorialesull’inadempimento dell’onere della prova, ritenuto – in modo conforme adiritto (art. 2697 c.c.) – gravante sulla lavoratrice. Su tale profilo è interdettoil sindacato di legittimità, qualora il prudente apprezzamento del giudice dimerito (art. 116 c.p.c.) risulti congruamente e adeguatamente motivato,come nel caso in esame. Va infatti ribadito che in tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo didi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regoladi valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteNumero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/2026apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867). D’altronde, per dedurrela violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il doveredi considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).Dunque, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degliartt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se sialleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali,oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facentipiena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatorisoggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord.n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Con riguardo all’art. 2730 c.c. e alla valenza confessoria stragiudiziale dariconoscere alle buste paga, questa Corte ha invero affermato che in materiadi retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (asfavore del datore di lavoro), sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha pienaefficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, sololaddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualorariporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratorericonosciuto nel documento (nella specie, l’indicazione di un controcredito deldatore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di provasoggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complessodei fatti in esso esposti (Cass. n. 2239/2017). Inoltre, si è pure precisato chei prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale (a sfavore del datore diNumero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/2026lavoro) nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della veritàdi fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l'imprenditore, assumonocarattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendoquest'ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarliliberamente (Cass. n. 12769/2003).Tuttavia la ricorrente non si confronta con lo “storico di lite”, riportato dallaCorte territoriale, secondo cui il Ramacciotti aveva sostenuto chel’elaborazione di quelle buste paga era stato frutto di un errore commesso dalsoggetto professionale che, su suo incarico, curava la gestione del personaledello studio. E tale tesi difensiva è stata ritenuta, dalla Corte territoriale,complessivamente dimostrata.In diritto va ricordato che, ai sensi dell’art. 2732 c.c., la confessione puòesser invalidata se il confitente dimostra l'inveridicità della dichiarazioneconfessoria e l’errore di fatto (o la violenza) che ne abbia causato l’emissione(Cass. n. 17716/2020). Tale invalidazione della confessione può avvenireanche in sede giudiziale: a norma dell'art. 2732 c.c., l'invalidazione dellaconfessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, della nonveridicità della dichiarazione e del fatto che la stessa è stata determinata daerrore o da violenza. Pertanto, poiché non può parlarsi di revoca nel sensostretto del termine, per togliere efficacia alla confessione non è necessariauna manifestazione di volontà negoziale né la proposizione di un'espressadomanda giudiziale (Cass. n. 14780/2009).Ne consegue che, sotto questo profilo, la censura di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. risulta infondata: l’esito dell’istruttoria è stato ritenuto taleda inficiare l’efficacia probatoria legale (in termini di confessionestragiudiziale) delle buste paga e ciò – in difetto di ulteriori censure da partedella ricorrente sotto questo profilo – è conforme a diritto.Ne deriva, altresì, infondatezza della censura relativa all’art. 2697 c.c.:avendo proceduto al libero apprezzamento delle risultanze istruttorie, indifetto di una prova legale (confessione stragiudiziale di cui è stata ritenutadimostrata la derivazione causale da un errore di fatto), ed essendo pervenutaal libero convincimento dell’inadempimento dell’onere probatorio gravantesulla lavoratrice, la Corte territoriale ha correttamente applicato la regolaresiduale del riparto dell’onere probatorio dettata dall’art. 2697 c.c.Numero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/20262.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ecomunque per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile laddove la ricorrente invoca una pluralità di fatti,incompatibile con il requisito della “decisività” richiesto dal vizio denunziato,che impone di conseguenza e logicamente l’unicità del fatto del quale il giudicedi merito abbia omesso l’esame. Quando la ricorrente si riferisce ad unapluralità di fatti, ammette che ciascun fatto, di per sé, non sia decisivo, poichérichiede il necessario concorso con gli altri. In tal caso l’omesso esame sipresenta eccedente e quindi estraneo ai limiti del vizio delineati dall’art. 360,co. 1, n. 5), c.p.c.Il motivo è poi infondato, poiché la motivazione sussiste graficamente,consente di ripercorrere l’iter logico-giuridico sul quale si fonda la decisionedei Giudici d’appello e soddisfa ampiamente il minimo costituzionale (Cass.sez. un. n. 8053/2014).3.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazioneai fatti che integravano indizi idonei ad essere sussunti in tale norma, comead esempio l’estratto conto bancario del Ramacciotti, dal quale si evincono ivari bonifici mensili di importi corrispondenti al full time.Il motivo è inammissibile per due ragioni.In primo luogo la ricorrente sollecita a questa Corte un diversoapprezzamento di un documento (l’estratto conto bancario del Ramacciotti),interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.In secondo luogo la ricorrente non si confronta con lo “storico di lite”,riportato dalla Corte territoriale, secondo cui il Ramacciotti aveva sostenutoche la Veschetti aveva credenziali e password per operare anche sul suo contocorrente. E tale tesi difensiva è stata ritenuta – dalla Cote territoriale –complessivamente dimostrata. Al riguardo la Corte territoriale ha affermato:“Relativamente alla asserita condotta fraudolenta dell’appellata, l’istruttoriaorale ha evidenziato che la Veschetti – al pari di ogni dipendente presso unostudio commercialista – aveva le password e le credenziali per potere operareautonomamente nelle attività” (v. sentenza impugnata, p. 8, 2^ cpv.). ENumero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/2026sebbene abbia rilevato che il Ramacciotti non avesse spiegato “nel dettagliocome le singole operazioni sarebbero avvenute”, nondimeno ha ribadito chela prova testimoniale aveva dato luogo “all’accertamento della disponibilità didette credenziali” (v. sentenza impugnata, p. 8, 3^ cpv).Ne consegue che l’art. 2729 c.c. non risulta violato: i fatti indiziari sonostati implicitamente ritenuti – in modo conforme a diritto – privi del requisitidi gravità, precisione e concordanza e comunque “superati” dalla provacontraria ritenuta offerta e raggiunta dal Ramacciotti.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.5.- Non si pronunziano le ulteriori condanne ex art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., inconsiderazione della parziale difformità della presente decisione rispetto allaproposta di definizione accelerata. Infatti, a pag. 3 di quella proposta siesclude che le buste paga abbiano valore di prova legale e si citano a confortodue pronunzie di questa Corte (Cass. n. 14479/2001 e Cass. n. 3714/2009).Ebbene, si è trattato di un equivoco sulla portata di quelle due pronunzie.[OSCURATO:PERSONA]. n. 14479/2001 è relativa ad un caso in cui era il datore dilavoro che pretendeva fosse riconosciuto valore confessorio alla busta paga,a sfavore della lavoratrice, in quanto da quest’ultima quietanzata. Essa è cosìmassimata: “Ove la busta paga consegnata al lavoratore contengal'indicazione dell'orario di lavoro osservato dal dipendente a tale dichiarazionenon può essere assegnato il valore di prova legale (preclusiva della provatestimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta allaremunerazione di lavoro straordinario”. In motivazione, al par. 5., questaCorte affermava: “… Deve rilevarsi in proposito che le buste paga, sottoscrittedalla lavoratrice, possono rappresentare una dichiarazione confessoria inordine a quanto trascritto nell'atto di quietanza e non già in ordine a quantonon trascritto, né strettamente deducibile dal testo sottoscritto. Quindi nellaspecie - come ha correttamente ritenuto la Corte d'appello - la dichiarazioneconfessoria riguardava si la percezione della retribuzione ed il suo ammontareper il lavoro (ordinario) effettuato (ammontare di cui non aveva interamentetenuto conto il tribunale), ma non già anche il fatto negativo della mancataeffettuazione di lavoro eccedente quello ordinario così retribuito ossia dilavoro straordinario (di cui nulla si diceva nella busta paga). Anzi questa Corte(Cass., sez. lav., 21 gennaio 1993, n. 739) ha affermato che - ove la bustaNumero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/2026paga consegnata al lavoratore contenga l'indicazione dell'orario di lavoroosservato dal dipendente - a tale dichiarazione non può essere assegnato ilvalore di prova legale (preclusiva della prova testimoniale) in relazione allapretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario”.Quindi in quella pronunzia questa Corte si riferiva alla busta paga che, inquanto quietanzata dalla lavoratrice, era stata invocata dal datore di lavoro –al fine di contrastare la pretesa della lavoratrice – come confessione della noneffettuazione di lavoro straordinario. E al riguardo questa Corte ha esclusoche potesse esserci una confessione di un fatto non dichiarato e quindi haliberamente valutabile dal giudice.La seconda pronunzia citata nella P.D.A. (Cass. n. 3714/2009) è relativaad un caso in cui l’accordo collettivo aziendale riconosceva un monte oreforfettizzato di compenso per lavoro straordinario. Essa è così massimata: “Illavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario hal'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, oveegli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza,è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza cheeventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee adeterminare una inversione dell'onere della prova”. In quel giudizio airicorrenti era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore distraordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggioreprestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923, n.692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene dettadisciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmentecompiute. Questa Corte, nel rigettare il ricorso dei lavoratori, ha rilevato checorrettamente il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggiorcompenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivodella assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione.Quindi in quel giudizio questa Corte ha ritenuto insussistente il valoreconfessorio, poiché il monte ore di straordinario indicato in busta paga era lamera conseguenza contabile di ciò che era stato convenzionalmentericonosciuto dall’accordo collettivo, a prescindere dall’effettivo svolgimentodella maggiore prestazione lavorativa, sicché per ottenere la retribuzione delNumero registro generale 9088/2023Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 20814/2026Data pubblicazione 19/06/2026lavoro straordinario occorreva pur sempre la prova – a carico dei lavoratori –della sua effettiva esecuzione, nella specie mancata.Si tratta, quindi, di due precedenti che non inficiano in alcun modo ilprincipio di diritto sopra esposto, relativo al valore confessorio – a sfavore deldatore di lavoro – da riconoscere alle buste paga, salva la possibilità, ai sensidell’art. 2732 c.c., di invalidarne l’efficacia probatoria legale in caso di erroredi fatto, il cui onere della prova ricade sul datore di lavoro confitente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]