CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „atto. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale in sede, in data il 5 marzo 2021 ha liquidato in via equitativa il danno alla parte civile e riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena principale di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 2.500 di multa e di quella accessoria come determinata dal primo giudice. 2. Considerato che avverso il provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizi (violazione dell'art. 89 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 423, primo comma, cod. pen. e vizio di motivazione) riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con corretti argomenti giuridici (secondo motivo) nonché assumendo un difetto di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (primo motivo: cfr. pag. 5 e ss. della sentenza impugnata ove viene esposto con motivazione coerente e logica, il motivo per il quale non si è reputato necessario disporre perizia onde verificare la capacità di intendere e volere di Scardigno). 3.Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. 3.1. Rilevato che, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza anche in ordine alle già pronunciate statuizioni risarcitorie, non possono essere liquidate le spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. Ciò, considerato che la richiesta è intervenuta con memoria del 3 maggio 2022, dunque oltre il termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. di quindici giorni interi e liberi, prima dell'udienza, norma generale, applicabile a tutti i procedimenti che si svolgono in Corte di cassazione, siano essi camerali o in pubblica udienza (da ultimo, Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 1, n. 16212 - 20 del 16/01/2020, non massimata; Sez. 3, n. 50200, del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensor