CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 29038/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] DI GORIZIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento del provvedimento impugnato;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il giudice per le indagini preliminari delTribunale di Gorizia ha accolto l’opposizione avverso il decreto del Pubblico Ministero, dirigetto dell’istanza di dissequestro di somme di denaro per complessivi € 163.550,00proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato nel presente procedimento e destinatario di unprovvedimento ablatorio a seguito di perquisizione del luogo di lavoro e della propriaabitazione, condotta in relazione all’indagine in corso a suo carico per il reato disfruttamento della prostituzione e di ricettazione.2. Presentando ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Gorizialamenta che il g.i.p. abbia disposto la restituzione senza affrontare il tema dellanecessaria restituzione all’avente diritto, cioè a chi risulti legittimo titolare (per proprietào altro titolo reale, o per legittimo possesso) della res ablata.Con il motivo unico, si deduce vizio di motivazione, in relazione a tutti i profilielencati dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto.Con l’impugnazione, il Pubblico Ministero non contesta il merito della decisione, malamenta che il giudice abbia ordinato la restituzione del denaro in sequestro all’aventediritto, senza accertare se il soggetto a cui il denaro era stato ablato fosse effettivamentetale.Tuttavia, si è affermato in giurisprudenza che, una volta disposta la restituzionecon la formula ‘all’avente diritto’, per comprendere a favore di chi debba essere rilasciatala somma, non sia sufficiente la semplice rivendicazione di tale condizione per assicurarel’automatica restituzione. Infatti, la più recente giurisprudenza di questa Corte èconcorde nel sostenere che la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia dirittopostula che venga fornita dall'interessato la prova positiva dello ius possidendi, nonessendo sufficiente il favor possessionis a giustificare la devoluzione di quanto insequestro, in assenza di titolo.In tal senso, vi è un preciso onere dimostrativo da parte dell’interessato.L’autorità chiamata a dare esecuzione al provvedimento dovrà, quindi,preliminarmente accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore delrichiedente, non bastando l'assenza di richieste altrui ovvero la mancanza di prova circal'altruità della cosa, e nemmeno la semplice allegazione dell’interessato, occorrendo, alcontrario, la prova positiva, da valutarsi rigorosamente, della esistenza di un dirittolegittimo e giuridicamente apprezzabile del richiedente, anche qualora si tratti di coluial quale la cosa venne sequestrata, non essendo ravvisabile in questa materia unapresunzione che prescinda da una effettiva posizione tutelabile (Sez. V, n. 15/10/2014,dep. 2015, n. 9284, P.o. in proc./ignoti, Rv. 262892; Cass., Sez. 3, 22/01/2010, n.2912, Calise, Rv. 246048; Sez. U, 27/09/1995, n. 10372, Serafino, Rv. 202268). Inaltre parole, anche sulla base della sola interpretazione letterale del riferimento all’“avente diritto”, si richiede una relazione qualificata chiara e supportata da adeguatotitolo giustificativo tra l’istante e la somma di denaro in sequestro, non essendosufficiente, ad esempio, la mera intestazione del conto corrente sul quale le sommeerano versate, essendo necessaria la verifica che il denaro sia effettivamenteappartenente all'intestatario (Sez. 1, Ordinanza n. 621 del 07/12/2004, dep. 2005,[OSCURATO:PERSONA]. 230433 - 01).In conclusione, con riferimento al caso concreto, nulla di più di quanto ordinato dalgiudice, andava disposto, dovendosi procedere alla restituzione in presenza di unarichiesta dell’interessato e di una congrua giustificazione di un titolo all’apprensione daparte del richiedente.2. Il ricorso, quindi, non può ottenere più di quanto già sia stato riconosciuto dalladecisione contestata, che va pertanto confermata, con conseguente inammissibilitàdell’impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente