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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 15287/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24611-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24611/2017 Cron.

Rep.

Ud.04/05/2023 CC cui Uffici domicilia in ROMA,alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1833/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 1170/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 20 aprile 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza del diritto delle Amministrazioni predette a procedere alla ripetizione di somme indebitamente erogate; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere state le somme erogate a titolo di retribuzioni liquidate in via provvisoria e pertanto, ai sensi dell’art. 172, l. n. 282/1980, soggette a successivi conguagli implicanti l’insorgere di creditierariali soggetti a recupero e non essere decorso il termine di prescrizione decennale, stante la natura di indebito delle somme erroneamente accreditate, decorrendo questo dal momento in cui il diritto alla ripetizione poteva essere fatto valere ovvero dalla data in cui la competente direzione del MEF era venuta a conoscenza della rideterminazione del dovuto; -che per la cassazione di tale decisione ricorre la Iaconelli, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono con controricorso, entrambi i Ministeri intimati; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione 2946, 2935 e 2934 c.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di intervenuta prescrizione, che sostiene debba decorrere non dalla data di asserita conoscenza del credito erariale, ma dalla data dell’avvenuto pagamento; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in una con la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., la ricorrente imputa alla Corte di non aver adeguatamente argomentato in ordine al profilo viceversa valorizzato dal primo giudice e da questi posto a fondamento della decisione di accoglimento della domanda della ricorrente in ordine alla mancata specificazione delle ragioni dell’indebito; -che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c., la ricorrente lamenta l’eccessiva onerosità della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite; - che prendendo le mosse dal secondo motivo di ricorso, teso a censurare la sentenza impugnata per non aver dato rilievo al profilo risultato viceversa decisivo in prime cure della mancata specificazione delle ragioni dell’indebito, se ne deve ritenere l’inammissibilità non essendo censurabile, ai sensi del novellato n.5 dell’art. 360 c.p.c. riferito al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’apprezzamento da parte del giudice di un profilo di diritto quale si configura la congruità della motivazione del provvedimento di recupero dell’indebito; né si vede in cosa consisterebbe la pur accennata violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c.; - che, di contro, risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 24628/2015) secondo cui, in caso di mancanza originaria della “causa solvendi”, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, mentre, all'opposto, nel caso in cui il difetto della causa solvendisopravvenga al pagamento il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto); -che, pertanto, dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso va accolto il primo, con assorbimento del terzo per essere venuta meno la soccombenza e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, alla Corte d’’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì. in ordine alle spese di lite; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24611-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24611/2017 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 CC cui Uffici domicilia in ROMA,alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1833/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 1170/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 20 aprile 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza del diritto delle Amministrazioni predette a procedere alla ripetizione di somme indebitamente erogate; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere state le somme erogate a titolo di retribuzioni liquidate in via provvisoria e pertanto, ai sensi dell’art. 172, l. n. 282/1980, soggette a successivi conguagli implicanti l’insorgere di creditierariali soggetti a recupero e non essere decorso il termine di prescrizione decennale, stante la natura di indebito delle somme erroneamente accreditate, decorrendo questo dal momento in cui il diritto alla ripetizione poteva essere fatto valere ovvero dalla data in cui la competente direzione del MEF era venuta a conoscenza della rideterminazione del dovuto; -che per la cassazione di tale decisione ricorre la Iaconelli, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono con controricorso, entrambi i Ministeri intimati; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione 2946, 2935 e 2934 c.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di intervenuta prescrizione, che sostiene debba decorrere non dalla data di asserita conoscenza del credito erariale, ma dalla data dell’avvenuto pagamento; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in una con la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., la ricorrente imputa alla Corte di non aver adeguatamente argomentato in ordine al profilo viceversa valorizzato dal primo giudice e da questi posto a fondamento della decisione di accoglimento della domanda della ricorrente in ordine alla mancata specificazione delle ragioni dell’indebito; -che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c., la ricorrente lamenta l’eccessiva onerosità della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite; - che prendendo le mosse dal secondo motivo di ricorso, teso a censurare la sentenza impugnata per non aver dato rilievo al profilo risultato viceversa decisivo in prime cure della mancata specificazione delle ragioni dell’indebito, se ne deve ritenere l’inammissibilità non essendo censurabile, ai sensi del novellato n.5 dell’art. 360 c.p.c. riferito al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’apprezzamento da parte del giudice di un profilo di diritto quale si configura la congruità della motivazione del provvedimento di recupero dell’indebito; né si vede in cosa consisterebbe la pur accennata violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c.; - che, di contro, risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 24628/2015) secondo cui, in caso di mancanza originaria della “causa solvendi”, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, mentre, all'opposto, nel caso in cui il difetto della causa solvendisopravvenga al pagamento il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto); -che, pertanto, dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso va accolto il primo, con assorbimento del terzo per essere venuta meno la soccombenza e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, alla Corte d’’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì. in ordine alle spese di lite; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, a
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