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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 ottobre 1991

Cassazione n. 12158/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1991 avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 9 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Napoli il 5 dicembre 2016 (con la contestazione della recidiva infraquinquennale).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., per essere stato omessa la notifica del decreto di citazione al giudizio di appello all'unico difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca assisteva il Russo.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto.

2. Il motivo dedotto con il ricorso è fondato.

Risulta dagli atti che il giudizio di secondo grado si è svolto nei riguardi del Romeo con la notifica del relativo decreto di citazione effettuata, il 17 maggio 2023, per errore nei riguardi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia cui però l'imputato, con nota del 30 luglio 2021 (trasmessa via pec all'autorità giudiziaria), aveva revocato il mandato, nel contempo nominando il nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che non aveva ricevuto alcuna notificazione di quel decreto.

3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. ;= Così deciso il 07/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1991 avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 9 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Napoli il 5 dicembre 2016 (con la contestazione della recidiva infraquinquennale). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., per essere stato omessa la notifica del decreto di citazione al giudizio di appello all'unico difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca assisteva il Russo. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. 2. Il motivo dedotto con il ricorso è fondato. Risulta dagli atti che il giudizio di secondo grado si è svolto nei riguardi del Romeo con la notifica del relativo decreto di citazione effettuata, il 17 maggio 2023, per errore nei riguardi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia cui però l'imputato, con nota del 30 luglio 2021 (trasmessa via pec all'autorità giudiziaria), aveva revocato il mandato, nel contempo nominando il nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che non aveva ricevuto alcuna notificazione di quel decreto. 3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. ;= Così deciso il 07/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] ste
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