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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 01944/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19321/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.487/2024 depositata il 22/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19321/2024 Numero sezionale 117/2026 Numero di raccolta generale 1944/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19321/2024 Numero sezionale 117/2026 Numero di raccolta generale 1944/2026 Data pubblicazione 29/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19321/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.487/2024 depositata il 22/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19321/2024 Numero sezionale 117/2026 Numero di raccolta generale 1944/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19321/2024 Numero sezionale 117/2026 Numero di raccolta generale 1944/2026 Data pubblicazione 29/01/2026
Decreto Cassazione n. 01944/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris