CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 16506/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4260/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro F.[OSCURATO:PERSONA] C, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE VENEZIA n. 2710/2016 depositata il30/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Il Tribunale di Venezia ha riformato parzialmente la decisione del giudice di Pace di Venezia del 21 febbraio 2013, solo relativamente alla decorrenza degli interessi legali, confermando la condanna al rimborso dell’IVA in favore della società F.[OSCURATO:PERSONA] C per euro 2.416,88 sulla TIA dal 2003 al 2010; 2. ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso; 3. resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] c., chiedendo il rigetto del ricorso. Consideratoche 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 391,cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese de