CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9594/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], quali eredi universali di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pec [OSCURATO:EMAIL], ed elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza Visconti, n. 13,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]) , [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4711/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoquanto segue. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], originariamente proprietari di due immobili in seguito frazionati in quattro e dai quali gli attori li avevano acquistati, chiedendone il risarcimento dei danni,essendo risultati gli immobili acquistati carenti di valido frazionamento. I convenuti si costituivano, resistendo, e ottenevano di chiamare i geometri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano incaricato di compiere i frazionamenti. Questi ultimi si costituivano resistendo.Il Tribunale, con sentenza del 23 giugno 2016, riteneva fondata la domanda attorea,non essendo frazionabili gli immobili al momento in cui erano stati divisi e condannando quindi gli alienanti convenuti a pagare a gl i a c qu i renti attori il costo della pratica di frazionamento, degli oneri amministrativi e delle sanzioni amministrative, e altresì condannando i chiamati geometri a tenere indenni i convenuti da tali esborsi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui resistevano gli acquirenti degli immobili; si costituivano anche gli alienanti, chiedendo che, in accoglimento dell’appello principale, e del proprio appello incidentale adesivo, fosse respinta la domanda risarcitoria degli acquirenti con conseguente condanna alla restituzione di quantoda loro ottenuto; in subordine chiedevano , qualora fossero respinti gli appelli, che fosse confermata la manleva. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2 ottobre 2020, rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale, condannando gli appellantiprincipali a rifondere le spese agli appellanti incidentali e questi ultimi a rifondere le spese agli appellati acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso includente pure ricorso incidentale condizionato al mancato accoglimento del ricorso principale e altresì ricorso incidentale adesivo al primo e al secondo motivo del ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] , cioè [OSCURATO:PERSONA]Ortenzi, [OSCURATO:PERSONA]Ortenzi e FilibertoD’Ortenzi, si sono difesi con controricorso avverso il ricorso principale. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Considerato quanto segue. 1.Deve darsi atto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello si erano difesi a mezzo del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA], eche quest'ultimo èaltresì l'avvocato di cui si è avvalso per presentare il ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA].Come si è visto,peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non ha condiviso con [OSCURATO:PERSONA] la proposizione del ricorso.Nei suoi confronti avrebbe dovuto pertanto essere notificato il ricorso del Lombardi;questo però gli è stato notificato in modo non corretto. La notifica è stata effettuata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] C appell er i a [OSCURATO:EMAIL] in data 30 marzo 2021 mentre avrebbe dovuto esserlo, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., “presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”, e dunque,come risulta chiaramente dalla intestazione della stessa sentenza d'appello , nel domicilio eletto i n Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n.13 ([OSCURATO:PERSONA]) . Ne consegue che il ricorso principale non è stato ritualmente notificato. Lo stesso deve vale per il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche questo essendo stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] medesima erronea modalità della notifica del ricorso principale . Devonopertanto ri tenersi nul le entrambe le notifiche effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il che conduce adisporne la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, conconseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso principale e della notifica del ricorso incidentale a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione