CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 36391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'annullamento con rinvio del ricorso limitatamente ala declaratoria di non luogo a provvedere; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5 maggio 2021 la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 19 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2018, mentre ha dichiarato non luogo a provvedere su analoga richiesta, relativamente alla sentenza della Corte di appello di Ancona in data 5 febbraio 2028, irrevocabile il 28 gennaio 2021. A ragione di questa seconda decisione il giudice dell'esecuzione poneva la circostanza che, con l'ultima sentenza appena citata, non era stato concesso alcun beneficio che, pertanto, non poteva essere stato revocato. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale che lamenta la violazione dell'art. 164 cod. pen. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 5 febbraio 2028, irrevocabile dal 28 gennaio 2021, non avesse concesso la sospensione condizionale della pena sulla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, mentre la statuizione deve intendersi implicitamente contenuta nella pronuncia di conferma della sentenza di primo grado, fatta oggetto di appello, che detto beneficio aveva concesso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, mediante conclusioni scritte, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nonostante dal certificato del casellario giudiziale non risulti l'avvenuta concessione, con la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 5 febbraio 2018, irrevocabile il 28 gennaio 2021, della sospensione condizionale della pena, detto beneficio risulta concesso con la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona il 15 dicembre 2015. In mancanza di censure sul punto, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di valutare la concedibilità di tale beneficio e di adottare le conseguenti statuizioni, sicché correttamente si è limitata, in accoglimento dell'appello, a ridurre la pena a un anno e sei mesi di reclusione. Ogni altra statuizione della sentenza di primo grado, compresa quella con cui veniva concessa la sospensione della pena, deve quindi ritenersi confermata, Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «Quando in sede di appello proposto dal solo imputato, il giudice del gravame ridetermini la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado, detto beneficio deve ritenersi implicitamente confermato, giacché diversamente, si violerebbe il principio del divieto di reformatio in peius" (Cass. Sez. 3, n. 580 del 7/12/2007, dep. 2008, Gentile, Rv. 238583; Sez. 3, n. 23444 del 12/5/2011, Aprile, Rv. 250655; Sez. 3, n. 16184 del 28/2/2013, Melcarne, Rv. 255292; Sez. 5, n. 20506 del 14/1/2019, Locci, Rv. 275308). 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero, nel rispetto del principio suindicato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 17 giugno 2022 Il