CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina aggravata ed evasione già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 28 giugno 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ARMENIO Antonio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della resistenza volontaria, risulta inammissibile in presenza di un'adeguata motivazione che ha logicamente valutato il possesso di un coltello unitamente al il fatto che il ricorrente si fosse ormai travisato al momento dell'intervento del teste PINTILEI tanto da evidenziare l'effettivo inizio dell'attività esecutiva del delitto contestato (Sez. 2, Sentenza n. 16054 del 20/03/2018 Rv. 272677 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]