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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 08867/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ch dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, con il provvedimento indicato in epigrafe, accoglieva l'istanza con la quale era stata richiesta l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], per i reati giudicati con sentenze, irrevocabili, rese il 14 giugno 2006 e il 29 novembre 2005, rideterminando l'intera pena, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 650,00 di multa.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stata determinata e comunque indicata, in sede di calcolo della pena, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. In tema di continuazione "in executivis", ove il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena di cui all'art.81 cod. pen. - e solamente esso - è assoggettato alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 35852 del 22/02/2018, Casarano, Rv. 273547; Sez. 1, n. 17890 del 14/02/2017, Zagaria, Rv. 270012; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915; Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000, Ruggiero, Rv. 218574).

Il giudice dell'esecuzione deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum".

Di talché, va annullata con rinvio, in parte qua, l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, il cui testo non consenta di verificare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si sia tenuto conto della riduzione già conseguita per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888).

3. La motivazione del provvedimento impugnato (pag. 2), quando indica la pena determinata a titolo di aumento per continuazione in relazione ai reati satellite di cui alla sentenza in data 29 novembre 2009 che risultano giudicati (diversamente da quello ritenuto più grave) con il rito abbreviato, non dà conto in alcun modo di avere considerato la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.4.

Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, ai fini della cui composizione dovrà considerarsi la condizione di incompatibilità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ch dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con il provvedimento indicato in epigrafe, accoglieva l'istanza con la quale era stata richiesta l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], per i reati giudicati con sentenze, irrevocabili, rese il 14 giugno 2006 e il 29 novembre 2005, rideterminando l'intera pena, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 650,00 di multa. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stata determinata e comunque indicata, in sede di calcolo della pena, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. In tema di continuazione "in executivis", ove il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena di cui all'art.81 cod. pen. - e solamente esso - è assoggettato alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 35852 del 22/02/2018, Casarano, Rv. 273547; Sez. 1, n. 17890 del 14/02/2017, Zagaria, Rv. 270012; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915; Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000, Ruggiero, Rv. 218574). Il giudice dell'esecuzione deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". Di talché, va annullata con rinvio, in parte qua, l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, il cui testo non consenta di verificare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si sia tenuto conto della riduzione già conseguita per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888). 3. La motivazione del provvedimento impugnato (pag. 2), quando indica la pena determinata a titolo di aumento per continuazione in relazione ai reati satellite di cui alla sentenza in data 29 novembre 2009 che risultano giudicati (diversamente da quello ritenuto più grave) con il rito abbreviato, non dà conto in alcun modo di avere considerato la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.4. Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, ai fini della cui composizione dovrà considerarsi la condizione di incompatibilità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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