CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 37120/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/01/2020 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 gennaio 2020 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 11 dicembre 2018 del Tribunale di Palermo, ha escluso la recidiva contestata agli imputati e ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per due episodi di detenzione e cessione di stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e per [OSCURATO:PERSONA], in mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 1.666,00 di multa per un episodio di detenzione e cessione di stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, la Corte di appello aveva riformato la sentenza in primo grado escludendo l'aumento per la recidiva infraquinquennale, ma non aveva motivato sulla possibilità di applicare le circostanze attenuanti generiche 3. [OSCURATO:PERSONA] presenta due doglianze per vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche da applicarsi in subordine in bilanciamento con la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. La Corte territoriale, dopo aver confermato l'accertamento di responsabilità, ha motivatamente escluso la recidiva per entrambi gli imputati e non ha trattato delle circostanze attenuanti generiche. Sennonché, mentre [OSCURATO:PERSONA], nei motivi di appello, nonostante la rubrica, nulla aveva dedotto sull'argomento così esonerando la Corte territoriale dalla motivazione sul punto, [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato che aveva ammesso i fatti nelle immediatezze, così manifestando resipiscenza rispetto al fatto criminoso. Tale tema, devoluto con il secondo motivo di appello, è stato ignorato dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso per cassazione ha continuato a svolgere considerazioni vaghe sulle attenuanti generiche, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato specificamente l'omessa valutazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Viceversa, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Per entrambi l'accertamento di responsabilità è da considerarsi irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il