Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40707/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata riformata limitatamente alla condizione apposta alla concessione della sospensione condizionale della pena la sentenza del Tribunale di Nola che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di omicidio colposo, condannandolo alla pena dì un anno e sei mesi dì reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, é inammissibile.

Invero, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la Corte di appello nel confermare la pena determinata dal primo giudice; e ciò sia perché ha menzionato una valutazione della gravità delle violazioni che il primo giudice non ha menzionato, sia perché nonostante abbia evidenziato una serie di elementi favorevoli all'imputato ha confermato una pena base di due anni di reclusione.

2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione.

Ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).

Nel caso di specie, nel quale è stata inflitta una pena base prossima alla media edittale, la Corte di appello ha esplicitamente posto a perno della propria valutazione la gravità delle violazioni, in relazione alle quali ha richiamato la considerazione fattane nella prima decisione per indicare l'analitica descrizione ivi compiuta della loro consistenza e non un loro apprezzamento ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio.

In altri termini, è stata direttamente la Corte di appello a motivare la congruità della pena determinata dal primo giudice alla luce della gravità delle violazioni (di regole cautelari) commesse dall'imputato e causalmente efficienti rispetto alla morte della persona offesa; violazioni sulla cui sussistenza, pluralità e gravità non vi è contestazione.

Tale motivazione, alla luce del principio appena rammentato, da un canto soddisfa l'onere motivazionale, dall'altro non presenta alcun profilo di manifesta illogicità, considerato che il comportamento collaborativo e le condizioni di pensionato dell'imputato - e più in generale gli elementi positivi - non necessariamente devono risultare prevalenti su quelli di segno opposto.

Anzi, se da un canto il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano, dall'altro, nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni dì questi presentino scarso significato (Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 - 01).

La circostanza che il primo dato sia stato valorizzato per il (confermato) riconoscimento delle attenuanti generiche ed il secondo per la eliminazione della condizione apposta alla concessione della sospensione condizionale della pena attesta che la Corte di appello ha considerato i medesimi ìdoneì ad incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio, ma non sulla entità della pena base.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata riformata limitatamente alla condizione apposta alla concessione della sospensione condizionale della pena la sentenza del Tribunale di Nola che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di omicidio colposo, condannandolo alla pena dì un anno e sei mesi dì reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la Corte di appello nel confermare la pena determinata dal primo giudice; e ciò sia perché ha menzionato una valutazione della gravità delle violazioni che il primo giudice non ha menzionato, sia perché nonostante abbia evidenziato una serie di elementi favorevoli all'imputato ha confermato una pena base di due anni di reclusione. 2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione. Ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Nel caso di specie, nel quale è stata inflitta una pena base prossima alla media edittale, la Corte di appello ha esplicitamente posto a perno della propria valutazione la gravità delle violazioni, in relazione alle quali ha richiamato la considerazione fattane nella prima decisione per indicare l'analitica descrizione ivi compiuta della loro consistenza e non un loro apprezzamento ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio. In altri termini, è stata direttamente la Corte di appello a motivare la congruità della pena determinata dal primo giudice alla luce della gravità delle violazioni (di regole cautelari) commesse dall'imputato e causalmente efficienti rispetto alla morte della persona offesa; violazioni sulla cui sussistenza, pluralità e gravità non vi è contestazione. Tale motivazione, alla luce del principio appena rammentato, da un canto soddisfa l'onere motivazionale, dall'altro non presenta alcun profilo di manifesta illogicità, considerato che il comportamento collaborativo e le condizioni di pensionato dell'imputato - e più in generale gli elementi positivi - non necessariamente devono risultare prevalenti su quelli di segno opposto. Anzi, se da un canto il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano, dall'altro, nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni dì questi presentino scarso significato (Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 - 01). La circostanza che il primo dato sia stato valorizzato per il (confermato) riconoscimento delle attenuanti generiche ed il secondo per la eliminazione della condizione apposta alla concessione della sospensione condizionale della pena attesta che la Corte di appello ha considerato i medesimi ìdoneì ad incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio, ma non sulla entità della pena base. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/0
Sentenza Cassazione n. 40707/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris