CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 22997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIBUNALE DI CALTANISSETTAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, quale giudice dell’appello, conordinanza del 5 gennaio 2026 rigettava l’istanza ex art. 310 cod. proc. pen.proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza delGiudice dell’udienza preliminare che aveva rigettato l’istanza di sostituzione dellamisura cautelare della custodia in carcere.Deve anche preliminarmente evidenziarsi che il ricorrente era statocondannato alla pena di anni diciassette e mesi due di reclusione, all’esito delgiudizio abbreviato svolto dinanzi al medesimo Giudice nisseno.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ArcodiaPignarello consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione di legge.L’ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. sarebbe stata viziata per inesistenzadella motivazione, in quanto il Giudice si era limitato ad aderire alle ragioniespresse dal Pubblico ministero nel relativo parere.A fronte di ciò, il Tribunale del riesame avrebbe operato una non consentitasostituzione della motivazione del Giudice di primo grado, in violazione degli artt.292 e 310 cod. proc. pen.4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod.proc. pen. e vizio di motivazione.Lamenta il ricorrente che la motivazione del Tribunale del riesame risulterebbeastratta: non si è confrontata con l’idoneità del domicilio in Pistoia, adeguato asalvaguardare le esigenze di cautela, ritenendo sussistente la presunzione diadeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.5. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente da rigettare, per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo è infondato.A ben vedere, come osserva il Procuratore generale, in tema di appellocautelare il Tribunale del riesame - sia pure nei limiti del principio devolutivo, chedemanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente aipunti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti - non può, a fronte dellaassoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, dispornel'annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazionidi cui all'art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pienipoteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n.1114 del 07/12/2022, dep. 2023, Ruggieri, Rv. 284165 – 01). A tale conclusionedeve giungersi – prosegue Sez. 6 Ruggieri – anche perché l'art. 310 cod. proc.pen., nel richiamare i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 309, non richiama anche ilcomma 9 del citato articolo.Tale ultima disposizione, non richiamata, esplicitamente prevede che ilTribunale del riesame «annulla il provvedimento impugnato se la motivazionemanca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delleesigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».Tale ultimo periodo è stato aggiunto al citato comma 9 dall’art. 11, comma 2,della l. n. 47 del 2015, che contestualmente, con l’art. 8, aveva introdotto ilriferimento alla «autonoma valutazione» nell’art. 292 cod. proc. pen. quanto agliindizi, alle esigenze di cautela e agli elementi forniti dalla difesa.In questo senso, anche Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 265646 – 01 ha chiarito che in tema di appello cautelare, anche in seguito allemodifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare ilprovvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti unaautonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi fornitidalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma diimpugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, precisato che quest'ultima norma hacarattere eccezionale, e quindi è insuscettibile di applicazione analogica, nellamisura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione delprovvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dallapronuncia del giudice dell'impugnazione.L’assenza di una disciplina specifica per il caso di mancanza di motivazioneper il giudizio cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., a differenza di quello ex art.309 cod. proc. pen., determina la necessità di rifarsi alla disciplina generale delleimpugnazioni e, in particolare, dell’appello.E sul punto val bene richiamare - in riferimento alla mancanza assoluta dimotivazione della sentenza - Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv.244118 – 01, che ha ritenuto che la menzionata mancanza non rientri tra i casi,tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appellodeve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudicedi primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di pienacognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazionemancante. Le Sezioni unite hanno chiarito che la mancanza di motivazione è causadi nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa.Per altro, da ultimo, tale interpretazione è stata ulteriormente confermata daSez. 3, n. 42470 del 01/10/2024, Isgrò, Rv. 287140 – 01, che ha chiarito comeanche in tema di misure cautelari reali, l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. haeffetto devolutivo, attribuendo piena cognizione al giudice del gravame, che,pertanto, può porre rimedio sia all'insufficienza della motivazione, sia alla suamancanza. In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione il principiogenerale di cui all'art. 604 cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del gravamedeve provvedere a redigere la motivazione mancante in ordine alla sussistenza deipresupposti per il mantenimento del sequestro preventivo.Ne consegue, quindi, la infondatezza del primo motivo in quanto, se anchedovesse ritenersi non integrata la motivazione del Giudice ex art. 299 cod. proc.pen. con il rinvio al parere del Pubblico ministero, comunque il Tribunale, infunzione di giudice di appello cautelare, ha esercitato correttamente il propriopotere-dovere di motivazione alla luce degli indicati principi.3. Il secondo motivo anche è infondato.Il Tribunale di Caltanissetta chiarisce che fra i titoli cautelari, oggetto dellasentenza di primo grado di condanna, vi è anche il delitto di partecipazioneall’associazione di stampo mafioso perdurante fino al 2024.La motivazione impugnata per un verso è corretta, ove richiama la sussistenzadella presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari e anche quellaassoluta di adeguatezza della misura estrema.La doglianza difensiva, che lamenta una valutazione astratta e non inconcreto, non si confronta con la motivazione impugnata che invece rende contodella circostanza che le esigenze cautelari siano intense e contingenti in forza dellae la proclività a delinquere dell’imputato, condannato per la dirigenza del clanmafioso di cosa nostra operante in Ragalbuto, risultante avere stretti legami conclan di altre province, come quello dei Santapaola, e quindi legami criminali nonlimitati alla sfera di azione del comune di Ragalmuto.In tal senso, anche la commissione di plurimi delitti fine recenti escludel’attribuzione di rilevanza al cd. tempo silente – reati accertati con sentenza diprimo grado – e, comunque, il Tribunale esclude che possa ritenersi adeguata lamisura domiciliare con controllo elettronico – come proposta dall’appellante – inquanto né sussistono i presupposti di autocontrollo da parte dell’imputato, né lostrumento di monitoraggio elettronico reciderebbe i collegamenti con gli altri sodalie con altre organizzazioni criminali, che possono avvenire in via telefonica otelematica, quale che sia il territorio ove si trovi l’imputato.La motivazione impugnata non risulta manifestamente illogica e affronta inconcreto i profili di criticità richiamati dal ricorrente. Per altro, non corretta èl’affermazione che il pericolo di reiterazione non possa essere tratto dalla gravitàdei reati – in vero nel caso di specie il riferimento è anche alla proclività adelinquere dell’imputato: infatti, in tema di misure coercitive, l'attualità e laconcretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa conl'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo direiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può esserelegittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche serisalenti nel tempo (Sez. 2, Sentenza n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217– 01; conf. N. 49453 del 2013 Rv. 257974 - 01, N. 2156 del 1998 Rv. 211827 -01, N. 6717 del 2008 Rv. 239019 - 01, N. 45950 del 2005 Rv. 233222 - 01, N.6797 del 2013 Rv. 254936 - 01, N. 3661 del 2014 Rv. 258053 - 01, N. 9501 del2016 Rv. 267785 – 01).Ad ogni buon conto questa Sezione - Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024,Tavella, Rv. 286267-01 - ha da ultimo chiarito che in tema di custodia cautelarein carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche",la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagatodall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa (conf. N. 52303 del2016 Rv. 268726-01, N. 38848 del 2021 Rv. 282131-01, N. 36389 del 2019 Rv.276905-01). Il Tribunale si è attenuto a tale principio, cosicché la motivazione,non manifestamente illogica, è anche corretta.4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle speseprocessuali del ricorrente, con mandato alla cancelleria in ordine agli adempimentiprescritti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente