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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 22258/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17337/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro Questura di Torinoe Ministero d ell' I nterno, elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lirappresenta e difende ope legis -resistenti- nonché sul ricorso iscritto al n.19524/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro Questura di Torino e Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difen de ope legis -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 17000/2021 depositat o i l 24/01/2022 e avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 17000/2021 depositat o i l 21/02/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 24/01/2022 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato il trattenimento di BNASUS Skandar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1981, presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino, disposto dal Questore di Cremona il 26-12-2021, convalidato dal Giudice di Pace di Torino con decreto del 29-12-2021, ritenendo giustificata la richiesta della proroga in ragione della necessità di acquisire dalla rappresentanza consolare algerina i documenti necessari ad identificare il trattenuto e il rilascio di lasciapassare, essendo il trattenuto privo di documenti d’identità, e non essendo imputabile alla P.A. l’attesa di detti documenti.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, iscritto al n. 17337/2022 R.G., affidato a due motivi e illustrato con memoria, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3.Con provvedimento in data 21/02/2022 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato di quindici giorni il trattenimento di BNASUS Skandar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 aprile 1981, presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino, disposto dal Questore di Cremona il 26-12-2021, convalidato dal Giudice di Pace di Torino con decreto del 29-12-2021, già prorogato dal Giudice di Pace di Torino con decreto del 24-1- 2022, ritenendo giustificata la richiesta della seconda proroga in ragione della necessità di acquisire dalla rappresentanza consolare algerina i documenti necessari ad identificare il trattenuto e il rilascio di lasciapassare.

4. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, iscritto sia al n.17337/2022 R.G., sia al n. 19524/2022 R.G., affidato a due motivie illustrato con memoria, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

5. I ricorsi sono stat i fissat i per l'adunanza in camera di con siglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi del ricorso iscritto al n. 17337/2022 R.G. sono così rubricati :«I. violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, D. Lgs. 286/98, 24 e 111, Cost. –nullità per mancata partecipazione dello straniero trattenuto all’udienza di proroga e per l’impossibilità per il difensore di conferire con il proprio assistito –violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e della libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno;

II. violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, D. Lgs. 286/98, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento – omesso esame delle deduzioni difensive (Cass., nn. 5744/17, 33144/18)».

2. I motivi delricorso iscritto anche al n. 19524/2022 R.G. sono così rubricati: « I . ; II.violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 14, c. 4, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento – mancata valutazione delle deduzioni difensive (Cass., nn. 18748/15, 5744/17, 33144/18, 15647/21)».

3. In via pregiudiziale, va disposta la riunione delle suindicate impugnazioni, che, ai sensi dell’art.274 cod. proc. civ., può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass.

S.U. 1521/2013 e successive conformi), ricorrendo, nella specie,tutti detti presupposti .

4. Il secondo motivo del ricorso proposto avverso il provvedimento del Giudice di Pace del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto la prima proroga del trattenimento, va esaminato prioritariamente, in base al criterio della “ragione più liquida”, ed è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.

4.1. Sussiste il denunciato vizio didifetto assoluto di motivazione del decreto impugnato, giacché, a fronte delle articolate argomentazioni della difesa svolte all’udienza e con memoria scritta, con cui si contestava la legittimità della richiesta proroga trattandosi di soggetto già detenuto in carcere per più di 90 giorni, il cui trattenimento, quindi, dopo la convalida, era prorogabile, ai sensi dell’art. 14, comma 5, t. u. imm., in presenza di un accordo di rimpatrio con il Paese di origine – la cui sussistenza la difesa contestava –il Giudice di Pace nulla ha osserva to , né ha motiva to al riguardo, il che non consente di ritenere raggiunto, nella specie, il requisito minimo di sussistenza e comprensibilità della motivazione.

4.2. All’accoglimento del secondo motivo del suddetto ricorso conseguonol’assorbimento delle altre censure espresse con lo stesso motivo e anche di quelle espresse con il primo motivo, nonché la cassazione senza rinvio del decreto impugnato del 24 - 1 - 202 2 , essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga).

5. Parimenti fondato, in base alle medesime considerazioni appena esposte, è il secondo motivo del ricorso proposto avverso il provvedimento del Giudice di Pace del 21-2-2022, avente ad oggetto la seconda proroga del trattenimento .

Anche in detto ultimo provvedimento non sono state esplicitate le ragioni della decisione, con riferimento alle deduzioni svolte in udienza dalla difesa, trattandosi di soggetto già detenuto in carcere per più di 90 giorni, né si rinviene motivazione in ordine alla particolare complessità delle procedure di identificazione.

5.1. All’accoglimento del secondo motivo del suddetto ricorso conseguonol’assorbimento del primo motivo e la cassazione senza rinvio del decreto impugnato del 21-2-2022, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga).

6. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (così Cass. 7749/2023; v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertantole spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi di cui ai nn.

RG.1 7337 /202 2 e R.G.19524/2022, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso avverso il provvedimento di proroga del trattenimento didata 24-1-2022, dichiarato assorbito l’altro motivo, e cassa senza rinvio il suddetto provvedimento; accoglie il secondo motivo del ricorso avverso il provvedimento di proroga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17337/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro Questura di Torinoe Ministero d ell' I nterno, elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lirappresenta e difende ope legis -resistenti- nonché sul ricorso iscritto al n.19524/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro Questura di Torino e Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difen de ope legis -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 17000/2021 depositat o i l 24/01/2022 e avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 17000/2021 depositat o i l 21/02/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 24/01/2022 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato il trattenimento di BNASUS Skandar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1981, presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino, disposto dal Questore di Cremona il 26-12-2021, convalidato dal Giudice di Pace di Torino con decreto del 29-12-2021, ritenendo giustificata la richiesta della proroga in ragione della necessità di acquisire dalla rappresentanza consolare algerina i documenti necessari ad identificare il trattenuto e il rilascio di lasciapassare, essendo il trattenuto privo di documenti d’identità, e non essendo imputabile alla P.A. l’attesa di detti documenti. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, iscritto al n. 17337/2022 R.G., affidato a due motivi e illustrato con memoria, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3.Con provvedimento in data 21/02/2022 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato di quindici giorni il trattenimento di BNASUS Skandar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 aprile 1981, presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino, disposto dal Questore di Cremona il 26-12-2021, convalidato dal Giudice di Pace di Torino con decreto del 29-12-2021, già prorogato dal Giudice di Pace di Torino con decreto del 24-1- 2022, ritenendo giustificata la richiesta della seconda proroga in ragione della necessità di acquisire dalla rappresentanza consolare algerina i documenti necessari ad identificare il trattenuto e il rilascio di lasciapassare. 4. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, iscritto sia al n.17337/2022 R.G., sia al n. 19524/2022 R.G., affidato a due motivie illustrato con memoria, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 5. I ricorsi sono stat i fissat i per l'adunanza in camera di con siglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi del ricorso iscritto al n. 17337/2022 R.G. sono così rubricati :«I. violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, D. Lgs. 286/98, 24 e 111, Cost. –nullità per mancata partecipazione dello straniero trattenuto all’udienza di proroga e per l’impossibilità per il difensore di conferire con il proprio assistito –violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e della libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno; II. violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, D. Lgs. 286/98, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento – omesso esame delle deduzioni difensive (Cass., nn. 5744/17, 33144/18)». 2. I motivi delricorso iscritto anche al n. 19524/2022 R.G. sono così rubricati: « I . ; II.violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 14, c. 4, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento – mancata valutazione delle deduzioni difensive (Cass., nn. 18748/15, 5744/17, 33144/18, 15647/21)». 3. In via pregiudiziale, va disposta la riunione delle suindicate impugnazioni, che, ai sensi dell’art.274 cod. proc. civ., può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass. S.U. 1521/2013 e successive conformi), ricorrendo, nella specie,tutti detti presupposti . 4. Il secondo motivo del ricorso proposto avverso il provvedimento del Giudice di Pace del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto la prima proroga del trattenimento, va esaminato prioritariamente, in base al criterio della “ragione più liquida”, ed è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare. 4.1. Sussiste il denunciato vizio didifetto assoluto di motivazione del decreto impugnato, giacché, a fronte delle articolate argomentazioni della difesa svolte all’udienza e con memoria scritta, con cui si contestava la legittimità della richiesta proroga trattandosi di soggetto già detenuto in carcere per più di 90 giorni, il cui trattenimento, quindi, dopo la convalida, era prorogabile, ai sensi dell’art. 14, comma 5, t. u. imm., in presenza di un accordo di rimpatrio con il Paese di origine – la cui sussistenza la difesa contestava –il Giudice di Pace nulla ha osserva to , né ha motiva to al riguardo, il che non consente di ritenere raggiunto, nella specie, il requisito minimo di sussistenza e comprensibilità della motivazione. 4.2. All’accoglimento del secondo motivo del suddetto ricorso conseguonol’assorbimento delle altre censure espresse con lo stesso motivo e anche di quelle espresse con il primo motivo, nonché la cassazione senza rinvio del decreto impugnato del 24 - 1 - 202 2 , essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga). 5. Parimenti fondato, in base alle medesime considerazioni appena esposte, è il secondo motivo del ricorso proposto avverso il provvedimento del Giudice di Pace del 21-2-2022, avente ad oggetto la seconda proroga del trattenimento . Anche in detto ultimo provvedimento non sono state esplicitate le ragioni della decisione, con riferimento alle deduzioni svolte in udienza dalla difesa, trattandosi di soggetto già detenuto in carcere per più di 90 giorni, né si rinviene motivazione in ordine alla particolare complessità delle procedure di identificazione. 5.1. All’accoglimento del secondo motivo del suddetto ricorso conseguonol’assorbimento del primo motivo e la cassazione senza rinvio del decreto impugnato del 21-2-2022, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga). 6. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (così Cass. 7749/2023; v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertantole spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi di cui ai nn. RG.1 7337 /202 2 e R.G.19524/2022, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso avverso il provvedimento di proroga del trattenimento didata 24-1-2022, dichiarato assorbito l’altro motivo, e cassa senza rinvio il suddetto provvedimento; accoglie il secondo motivo del ricorso avverso il provvedimento di proroga
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