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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49003/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 491 cod. pen., per aver formato un falso testamento olografo, apparentemente riferibile a [OSCURATO:PERSONA], datato 6 luglio 2008 e pubblicato il 1° luglio 2009; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denuncia vizi motivazionali sulla affermazione di responsabilità - è volto a prefigurare una rivalutazione e/o diversa lettura delle fonti probatorie, a fronte di una motivazione ineccepibile, sotto il profilo logico della Corte di appello: il motivato recepimento degli esiti della perizia grafologica effettuata dalla dottoressa Iaquinto circa la falsità del testamento e la non persuasività delle critiche mosse dal CT di parte; la convergenza di plurimi elementi a carico dell'imputata (il grave indizio rappresentato dall'essere l'unica beneficiara del testamento si raccorda con la confessione stragiudiziale riferita da ben tre testimoni e risulta avvalorata da ulteriori considerazioni di carattere logico - cfr. pag. 7); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto vari profili: - la censura viene enunciata nel senso di una inosservanza della legge penale perché la Puca sarebbe stata condannata per l'uso di un atto falso ex artt. 491 e 489 cod. pen. con violazione delle norme sulla modifica della contestazione; tuttavia lo sviluppo del motivo ne confuta l'enunciazione, poiché si sostiene che il giudice avrebbe dovuto invitare il PM a contestare l'uso di atto falso "cioè dell'unico reato in concreto eventualmente percepibile sulla base degli atti" con conseguente necessità di indagare la consapevolezza della prevenuta circa la falsità dell'atto; - la doglianza è manifestamente infondata, poiché all'imputata è stato contestato il reato di cui all'art. 491 cod. pen e per tale reato è stata condannata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Considerato, infine, che nulla può liquidarsi in favore delle parti civili, le quali si sono limitate a trasmettere solo conclusioni scritte (neppure previste dal rito ex art. 611 cod. proc. pen.) senza svolgere un'effettiva attività difensiva volta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).

I. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 491 cod. pen., per aver formato un falso testamento olografo, apparentemente riferibile a [OSCURATO:PERSONA], datato 6 luglio 2008 e pubblicato il 1° luglio 2009; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denuncia vizi motivazionali sulla affermazione di responsabilità - è volto a prefigurare una rivalutazione e/o diversa lettura delle fonti probatorie, a fronte di una motivazione ineccepibile, sotto il profilo logico della Corte di appello: il motivato recepimento degli esiti della perizia grafologica effettuata dalla dottoressa Iaquinto circa la falsità del testamento e la non persuasività delle critiche mosse dal CT di parte; la convergenza di plurimi elementi a carico dell'imputata (il grave indizio rappresentato dall'essere l'unica beneficiara del testamento si raccorda con la confessione stragiudiziale riferita da ben tre testimoni e risulta avvalorata da ulteriori considerazioni di carattere logico - cfr. pag. 7); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto vari profili: - la censura viene enunciata nel senso di una inosservanza della legge penale perché la Puca sarebbe stata condannata per l'uso di un atto falso ex artt. 491 e 489 cod. pen. con violazione delle norme sulla modifica della contestazione; tuttavia lo sviluppo del motivo ne confuta l'enunciazione, poiché si sostiene che il giudice avrebbe dovuto invitare il PM a contestare l'uso di atto falso "cioè dell'unico reato in concreto eventualmente percepibile sulla base degli atti" con conseguente necessità di indagare la consapevolezza della prevenuta circa la falsità dell'atto; - la doglianza è manifestamente infondata, poiché all'imputata è stato contestato il reato di cui all'art. 491 cod. pen e per tale reato è stata condannata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Considerato, infine, che nulla può liquidarsi in favore delle parti civili, le quali si sono limitate a trasmettere solo conclusioni scritte (neppure previste dal rito ex art. 611 cod. proc. pen.) senza svolgere un'effettiva attività difensiva volta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). I. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civi
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