CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 39763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 16/2/2024 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa il 5/5/2023 dal Tribunale di Grosseto, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata per la contestazione di cui al capo b). 2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati; contestando, in primo luogo, l'affermazione di responsabilità. I Giudici di merito avrebbero seguito pedissequamente il processo verbale di constatazione, nel quale il reddito della società sarebbe stato individuato a seguito di accertamento "analitico puro", così da raggiungere un risultato non affidabile, come peraltro confermato dall'avvenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] - quanto al medesimo reato di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 - con riguardo ad una diversa società. L'ente indicato in rubrica, inoltre, non avrebbe mai ricevuto richieste di pagamento dall'Agenzia delle entrate, cosicché l'imputato non avrebbe potuto estinguere il reato tramite il versamento di quanto dovuto. Con riguardo alla Esitini, si contesta che la sentenza ne avrebbe accomunato la posizione a quella del marito, senza valutare che la società sarebbe stata seguita negli anni da un professionista, che almeno fino al 2011 avrebbe tenuto la contabilità in modo regolare, così da escludere il dolo del reato. Infine, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con il trattamento sanzionatorio. 2.1. Letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Considerato che il comune ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. L'ampia doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che l'esame della documentazione aveva evidenziato per l'anno 2012 versamenti giustificati dal libro giornale (per circa 57.000 euro) ed altri non giustificati (per circa 304.000 euro), individuando un reddito complessivo sfuggito alla dichiarazione. Ancora, la sentenza ha ampiamente preso in esame gli elementi sottoposti sul punto con il gravame (operazioni attive da fatture rilevate; prelevamenti, volume di affari; contratti di locazione), richiamando il rilievo dei citati versamenti non giustificati dalle parti, le modalità di quantificazione dell'imponibile, il sistema di contabilità adottato dalla società, così giungendo alla conclusione che risultava assolutamente corretta la determinazione dell'imponibile stesso che aveva condotto alla contestazione del capo B). Ebbene, tutte queste diffuse considerazioni non trovano alcuno spazio nel comune ricorso, che si affida sul punto ad argomenti del tutto generici ed apodittici, privi di ogni sostegno istruttorio, sul presupposto che il metodo impiegato non sarebbe valido e che il Giudice di merito avrebbe avuto il dovere di dissentire dalle conclusioni raggiunte, così da applicare "i principi fissati dalla legge tributaria". Analogamente, risulta evidentemente ipotetica ed astratta l'affermazione secondo cui l'Agenzia delle entrate, non chiedendo alla società di pagare le imposte evase, avrebbe impedito all'imputato di estinguere il reato tramite versamento di quanto dovuto; al riguardo, peraltro, la Corte di appello ha fornito una risposta ancora del tutto adeguata e priva di vizi, con la quale i ricorsi non si confrontano affatto. 4.1. Con riguardo, poi, alla posizione della Esitini, la sentenza - ancora con motivazione non censurabile, perché non manifestamente illogica - ha ribadito che la stessa era amministratrice di diritto della società e proprietaria del 90% del capitale sociale; nel febbraio 2013, peraltro, la ricorrente aveva rilasciato al [OSCURATO:PERSONA] procura speciale per l'acquisto di quote societarie, e quindi aveva sottoscritto il processo verbale di constatazione senza svolgere alcuna immediata osservazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva, pertanto, mostrato piena consapevolezza delle vicende societarie e concorso alla mancata presentazione della dichiarazione per le imposte con riferimento agli anni in esame, con ogni conseguenza in punto di responsabilità penale; senza che assuma alcun rilievo, peraltro, l'eventuale conferimento di incarico ad un professionista, quanto alla presentazione delle dichiarazioni, come da costante giurisprudenza di questa Corte. 4.2. Infine, la motivazione della sentenza risulta priva di vizi anche quanto alla misura della pena ed al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello - non investita di quest'ultima questione, dunque non trattata - ha infatti congruamente determinato la sanzione con un contenuto aumento (6 mesi) del minimo edittale allora vigente, ciò giustificando con l'ammontare dell'imposta evasa, significativamente distante dalla soglia di punibilità prevista in allora. 5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso