CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 13135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi:- il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MariaElena Gamberini, che si è riportata alla propria memoria e ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non avere commesso ilfatto, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motividi ricorso e insistito per l’accoglimento dell’impugnazione; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi d'impugnazione e alla memoria presentatadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva contestato quanto rassegnato dal Procuratoregenerale nella propria memoria) e ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 febbraio 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riformadella pronuncia del Tribunale di Pavia del 10 aprile 2024, ha riqualificato come bancarottadocumentale semplice il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA], determinando in mitius lepene a lei inflitte (concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale) e ha confermato nel resto la prima decisione, segnatamente nella parte incui aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale.L’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale è stata elevata, nei confronti dellaprima, quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA].; nei confronti delsecondo quale amministratore unico della stessa società (nei periodi rispettivamente indicatinell’editto accusatorio).2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso percassazione, con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo diricorso, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, poiché l'imputatasarebbe stata ritenuta responsabile nonostante abbia ricoperto il ruolo di presidente del consigliodi amministrazione della fallita per un periodo limitato e comunque fino al 1° maggio del 2011ossia circa 7 anni prima del fallimento (dichiarato il 26 aprile 2018) e le siano succeduti duediversi amministratori (ragion per cui ella non avrebbe potuto consegnare la contabilità alcuratore, non avendo svolto più alcuna attività in seno alla società dopo la propria estromissione,e dovendo attribuirsi il reato agli amministratori subentrati, in mancanza di qualsivogliacontestazione nei suoi confronti, da parte del successivo amministratore, in ordine alla consegnadelle scritture).2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo, denunciando ilvizio di motivazione rispetto alle doglianze contenute nell'atto d'appello in ordine allasussistenza, in capo all'imputato, del dolo specifico prescritto per l'ipotesi di bancarottafraudolenta in contestazione e ritenuta dal Tribunale e alla mancata riqualificazione del fattocome bancarotta semplice.3. [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, ha disposto latrasmissione degli atti a questa Sezione.4. All’udienza del 13 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione e i difensori degli imputati hanno rassegnato le proprieconclusioni, nei termini esposti in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito esposti.2. Sussiste, anzitutto, il vizio di motivazione denunciato da [OSCURATO:PERSONA].La sentenza di primo grado aveva affermato la responsabilità della ricorrente (e delcoimputato [OSCURATO:PERSONA]) per bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica.La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame, ne ha confermato laresponsabilità penale, qualificando il fatto come bancarotta documentale semplice, secondo uniter che ha escluso, rispetto alla ricorrente, la sussistenza di indici di fraudolenza rispetto alla«mera grave carenza, pure voluta, ma in difetto di alcun profitto» nonché della «intenzionalità»e della «specificità» del dolo (cfr. sentenza impugnata).Al di là di tale piano argomentativo, non chiaro e comunque in ampia misura assertivo ecorrelabile alla bancarotta fraudolenta documentale specifica (in effetti, contestata ma nonritenuta dal Tribunale: cfr. per tutti Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 –01: «In tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineatadall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditorio di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale,delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili,ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso,caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissioneconsista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specificheoperazioni»), è dirimente osservare che:- la difesa dell’imputata aveva dedotto (alla luce del tempo in cui [OSCURATO:PERSONA] è stataamministratore della fallita, anteriore ai coimputati, compreso lo [OSCURATO:PERSONA]) che cui l’omessa tenutadella contabilità dovesse imputarsi unicamente ai successivi amministratori che, all’atto delpassaggio delle consegne, nulla avevano contestato alla [OSCURATO:PERSONA]; cfr. secondo motivo diappello, spec. p. 4);- il Giudice distrettuale si è limitato a ribadire – senza indicare alcun elemento atto adisattendere la deduzione difensiva – che le carenze contabili riguarderebbero anche il periodoin cui ella rivestiva la carica.3. Ricorre il vizio di motivazione anche in relazione all’affermazione di responsabilità diGiovanni [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, come già osservato, aveva condannato anche il ricorrente per bancarottafraudolenta documentale c.d. generica, ossia per la tenuta delle scritture contabili in guisa danon rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita,argomentando sulla sussistenza del dolo generico (che è, in effetti, l’elemento soggettivoprevisto per tale delitto: Sez. 5, n. 42546/2024, cit.; cfr. pure cfr. Sez. 5, n. 11390 del09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01),dando conto del fatto che non risultasse la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari perl’intero periodo di attività della società e dalla sussistenza di documentazione parziale solo peralcuni esercizi; e che proprio tale «mancanza» – per l’appunto – non aveva consentito al curatorela ricostruzione del compendio dell’ente e del movimento degli affari; e ciò, a fronte dellacontestazione – come pure anticipato – della diversa ipotesi di bancarotta fraudolentadocumentale specifica, in particolare per sottratto, distrutto o non tenuto i libri o le altre scritturecontabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi aicreditori, punito a titolo di dolo specifico.L’atto di appello aveva denunciato il difetto del prescritto elemento soggettivo,evidenziando come esso dovesse individuarsi, anche nei casi di omessa tenuta, nel dolo specifico.La Corte di appello, da una parte ha rimarcato il dovere dello [OSCURATO:PERSONA], quale amministratoredella [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ultima fase che ha preceduto il fallimento, «di conservare le scritture e ilibri sociali e, qualora non li avesse rinvenuto, di istituirli ex novo»; e, nel resto, ha evidenziatoil difetto di giustificazione di tale «grave omissione», rimandando agli indici di fraudolenzaindicati dal Tribunale (per vero richiamando, oltre all’ingente passivo fallimentare, la cui entitàdel non è stata neppure indicata, le stesse irregolarità nelle scritture, «verosimilmente funzionaliall’occultamento e alla dissimulazione di atti depauperativi» per i quali non è vi è stata condannané, a monte, consta l’elevazione di un’imputazione) ed escludendo pure la mera negligenza oimperizia della condotta dell’imputato.Ne deriva che, nei termini predetti, la Corte territoriale – rispetto alle censure sollevatecon l’atto di appello – non ha compiutamente chiarito se ha confermato la qualificazione giuridicadel fatto come bancarotta fraudolenta c.d. generica, compiuta dal Tribunale, con quel che neconsegue sotto il profilo del prescritto elemento soggettivo.Il che assorbe le censure relative alla mancata qualificazione del fatto come bancarottadocumentale semplice.4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovoesame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte diappello di Milano.Così deciso il 13/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]