CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15751/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 36. –ricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7050/22/2014, depositata in data21 nov embre 201 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 097200900903517 mediante cui l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2005, iscriveva a ruolo, a carico della medesima società, l’importo Cart. Pag.IRES – altro 2005 di € 149.701,37 per omessi versamenti di ritenute alla fonte e addizionali regionali. 2. Avverso detta cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma, sostenendone l’illegittimità in quanto non preceduta dalla comunicazione di avviso bonario ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 ed inoltre perchè confliggente con gli artt. 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n. 14/12/2013, respingeva il ricorso della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio; si costituiva l’ufficio, rilevando l’infondatezza del ricorso sulla base della normativa introdotta dal d.l. 26 gennaio 2001, n. 32, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 7050/22/2014, depositata in data 21 nov embre 201 4 , respingeva il gravame della contribuente e la condannava alla rifusione delle spese di giudizio, così confermando l’operato del giudice diprime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’ufficiosi è costituito tardivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370,primo comma, cod. proc. civ. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata. Erronea e falsa applicazione di norma di diritto – art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la nullità della notifica della cartella esattoriale perché non preceduta dalla comunicazione dell’avviso bonario. 3. L’unico motivo di ricorso è infondato. La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avvisobonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Nella fattispecie in esame, alcuna irregolarità è stata rappresentata né nei gradi di giudizio di merito né in ricorso ma soltanto la mera questione relativa all’avviso bonario; vieppiù che in sentenza si rileva che l’appello della società ricorrente non merita di essere accolto perché i motivi addotti non riescono a confutare la pretesa erariale, essendo privi, sia sotto il profilo giuridico che probatorio , delle ragioni e dei requisiti che permettono di dimostrare inequivocabilmente che l'iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'ufficio non sono conformi alla normativa fiscale. 5. In conclusione il ricorso va rigettatosenza pronuncia sulle spese essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il