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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38543/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17625/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 4569/2021 del 20 ottobre 2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sua condanna per reato ex artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 336 cod. pen., è inammissibile.

I primi due motivi del ricorso entrano nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Giudice di primo grado e della Corte senza evidenziarne manifeste illogicità.

In particolare, la Corte di appello non si è limitata a considerare che la sostanza stupefacente (cocaina) è stata trovata nel giardino antistante l'abitazione dell'imputato ma ha anche considerato che la Polizia giudiziaria lo osservò avvicinarsi all'albero e che nell'abitazione di Laboti fu trovata altra sostanza stupefacente (marijuana) e del nastro isolante nero analogo a quello che avvolgeva la cocaina trovata sotto l'albero, oltre a materiale per i I confezionamento di dosi di droga.

Quanto ai motivi concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della cl___,sospensione condizionale della pena, nonché la determinazione della stessa in misura non aderente qii- minimo .eedittale, deve rilevarsi che la Corte ha adeguatamente argomentato l'esercizio dei suoi poteri discrezionali su questi punti osservando che: non emergono elementi di valutazione favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (mancando anche una significativa resipiscenza, poiché l'imputato si è limitato a ammettere i fatti nella P flagranza dei quali è stato colto), che il precedente penale specifico per un fatto successivo a /\..- quello per iequale si procede non consente di formulare una prognosi positiva circa una futura -astensione dalla recidiva e che la determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale (dal quale comunque non dista significativamente) si giustifica per le modalità non occasionali della condotta e con la varietà e la quantità della droga detenuta.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lo Costanzo A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17625/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 4569/2021 del 20 ottobre 2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sua condanna per reato ex artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 336 cod. pen., è inammissibile. I primi due motivi del ricorso entrano nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Giudice di primo grado e della Corte senza evidenziarne manifeste illogicità. In particolare, la Corte di appello non si è limitata a considerare che la sostanza stupefacente (cocaina) è stata trovata nel giardino antistante l'abitazione dell'imputato ma ha anche considerato che la Polizia giudiziaria lo osservò avvicinarsi all'albero e che nell'abitazione di Laboti fu trovata altra sostanza stupefacente (marijuana) e del nastro isolante nero analogo a quello che avvolgeva la cocaina trovata sotto l'albero, oltre a materiale per i I confezionamento di dosi di droga. Quanto ai motivi concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della cl___,sospensione condizionale della pena, nonché la determinazione della stessa in misura non aderente qii- minimo .eedittale, deve rilevarsi che la Corte ha adeguatamente argomentato l'esercizio dei suoi poteri discrezionali su questi punti osservando che: non emergono elementi di valutazione favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (mancando anche una significativa resipiscenza, poiché l'imputato si è limitato a ammettere i fatti nella P flagranza dei quali è stato colto), che il precedente penale specifico per un fatto successivo a /\..- quello per iequale si procede non consente di formulare una prognosi positiva circa una futura -astensione dalla recidiva e che la determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale (dal quale comunque non dista significativamente) si giustifica per le modalità non occasionali della condotta e con la varietà e la quantità della droga detenuta. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lo Costanzo A
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