CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 27046/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. SEZ.1415/2025 [OSCURATO:PERSONA] MessiniD’Agostini rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 22393/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09 / 1 0 / 19 94 2) [OSCURATO:PERSONA], nato aCampi Salentina l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], nato aBrindisi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza del 0 2 / 0 4 /20 2 5 del la Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 2 aprile 2025 la Corte di appello di Lecce , in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava l e pen e inflitte dal primo Giudice a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in due rapin e aggravate e nel porto fuori dall ’abitazione, senza giustificato motivo, di una spranga in ferro, poi utilizzata per la commissione delle rapine. 2. Hanno proposto distinti ricors i i tre imputat i , a mezzo de i rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza p er mancan za della motivazione, non avendo la Corte verificato la sussistenza di una delle eventuali cause di proscioglimentopreviste dall’art. 129 del codice di rito. 3. I ricorsi sonoinammissibili perché proposti con un motiv o non consentito. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero –come statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.,ad es., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 –01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 –01). 4. All’inammissibilità delle impugnazioni propost e segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2025. Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]