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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 17632/2026

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o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 13.11.2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila haprovveduto su una richiesta di detenzione domicil iare per motivi di salute diXXXXXXXXXXXXX, che sta espiando dal 27.9.2018 una pena di dieci anni, undici mesi eventotto giorni di reclusione per reati vari commessi tra il 2012 e il 2014.Il Tribunale ha dato atto che l’Unità di [OSCURATO:PERSONA] dell’ASL di Pescara conrelazione del 26.9.2025 ha comunicato che XXXXX presenta artropatia psoriasica intrattamento farmacologico e terapia antalgica sintomatica (ha iperalgesia cutanea con dolorepoliarticolare con lesioni crostose).

Si tratta – secondo la predetta relazione – di unapatologia con carattere cronico degenerativo, che incide “in maniera rilevante sul suo regimedi vita, pur conservando autonomia negli atti quotidiani.

Le attuale patologie, in relazione allanon prevedibile evolutività clinica, possono richiedere ricovero in luogo esterno di cura exart. 11 O.P. ovvero evidenziare eventuali complicanze al momento non evidenticlinicamente”.L’ordinanza ha rimarcato, altresì, che le forze dell’ordine da ultimo, con relazione del27.10.2025, hanno indicato plurimi pregiudizi di polizia di XXXXX per il reato di cui all’art.391-ter cod. pen. nel 2022, 2024 e 2025, e che nella relazione di sintesi del 28.10.2025 dellaCasa circondariale di Pescara è stato fatto presente che, avendo il condannato fattoingresso in quell’istituto solo nel mese di giugno scorso, il tempo è insufficiente per unacompiuta valutazione, aggiungendo che comunque il detenuto ha tenuto una condottaregolare, mentre nel carcere di Sulmona fu trovato in possesso nel 2024 di un telefonocellulare; è emerso, inoltre, un atteggiamento superficiale e frammentario sulla revisionecritica.Il Tribunale ha ritenuto decisiva, in senso sfavorevole all’istante, la circostanza cheXXXXX sia stato trovato in più occasioni in possesso di un telefono cellulare in carcere e harigettato l’istanza.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] XXXXX,articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alle condizioni di salute del condannato.Il ricorso lamenta che l’ordinanza manchi di qualsivoglia considerazione delle condizionidi salute di XXXXX, che si limita a riportare testualmente per come risultanti dalla relazionesanitaria, e che attribuisca rilevanza assorbente alla presunta pericolosità emergente dalpossesso del cellulare, senza operare alcun bilanciamento tra i due aspetti.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 13.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, osservando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente effettuato una valutazione complessiva del quadro clinico del detenuto e ha, al contempo,ampiamente illustrato la pericolosità sociale di XXXXX, mentre la difesa non ha indicatosotto quale profilo l’ammissione al beneficio richiesto apporterebbe un apprezzabilemiglioramento alla somministrazione delle cure e non si è confrontata con i fattori dipericolosità illustrati dai giudici.4.

In data 3.2.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Nel precisare il contenuto delle “condizioni di grave infermità fisica” contemplatedall’art. 147, n. 2), cod. pen., che nel caso di specie vengono in questione come presuppostodella misura alternativa invocata nell’interesse di XXXXX, la giurisprudenza di legittimità haaffermato, innanzitutto, che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo agiustificare la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitato alla patologiaimplicante un pericolo per la vita, ma riguarda ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, G.,Rv. 285757 – 01;Sez. 1, n. 22373 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aquino, Rv. 244132 – 01).In questo ambito così delineato, è stato chiarito che il differimento della pena per motividi salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticare utilmente in ambientec a r c e r a r i o l e c u r e n e c e s s a r i e n e l c o r s o d e l l ' e s e c u z i o n e d e l l a p e n a(Sez. 1, n. 5732 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rossodivita, Rv. 254509 – 01) e che, pertanto, la detenzionedomiciliare non va concessa quando le patologie, pur gravi e plurime, possono essereadeguatamente trattate in regime di detenzione carceraria (Sez. 1, n. 1371 del 24/11/2010,dep. 2011, Sergi, Rv. 249319 – 01).Ulteriore specificazione enunciata in relazione agli istituti in trattazione, è che il giudice,per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato ola natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni disalute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto dipena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative dellapena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della suadurata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso (Sez. 1, n. 37086dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., Rv. 285760 – 01).Non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione,ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolodi vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambitocarcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregiodel diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamentopenitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/5/2019, Nobile, Rv. 276413 – 01).2.

Così delineati i criteri a cui l’autorità giudiziaria deve informare la propria valutazionein tema di applicazione della detenzione domiciliare “in deroga” per motivi di salute, vaosservato che il provvedimento impugnato ha operato una dettagliata descrizione dellapatologia del condannato, richiamando testualmente l’ultima relazione sanitaria, dalla qualerisulta che: 1) la patologia di cui soffre XXXXX non comporta un attuale pericolo di vita; 2) ildetenuto è sottoposto a trattamento farmacologico e a terapia antalgica; 3) il detenutoconserva autonomia negli atti quotidiani; 4) allo stato, eventuali complicanze non sono“evidenti clinicamente”.Si può ritenere, pertanto, che, al di là della più o meno estesa valutazione critica di talicondizioni di salute da parte del Tribunale di sorveglianza, non sia stata attestata alcunapossibilità che si scada in trattamenti inumani o degradanti, in quanto le necessarie curepossono essere apprestate anche in ambito carcerario o comunque in strutture dove ildetenuto può essere trasferito e le sofferenze che indubbiamente comporta la sua patologianon sono suscettibili di essere amplificate ingiustificatamente dalla condizione di restrizioneinframuraria.A fronte di ciò, il ricorso è generico, perché si fonda sulla censura di massimadell’omesso apprezzamento critico dello stato di salute del detenuto, ma non lamenta lainadeguatezza delle cure in atto ovvero la incompatibilità delle attuali condizioni di XXXXXcon la detenzione carceraria, né indica quali elementi decisivi siano stati trascurati che, ovepresi in considerazione, avrebbero dovuto far propendere per un accoglimento della richiestadi detenzione domiciliare.Le doglianze attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato rimangonoindeterminate e il ricorso, senza in alcun modo dubitare della affidabilità della relazionesanitaria su cui si basa la decisione sfavorevole, non ne confuta specificamente il contenuto,né adduce puntuali elementi di tipo medico su cui basare una conclusione alternativa diincompatibilità con il carcere della situazione di salute del detenuto.Peraltro, è manifestamente infondata anche la, altrettanto generica, doglianza secondocui il Tribunale avrebbe ingiustificatamente annesso rilevanza assorbente alla pericolositàdel ricorrente, perché trascura di considerare che l'accesso alla detenzione domiciliare inderoga è priva di un ambito applicativo autonomo ed è concedibile, in via surrogatoria, acondizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt.146 e 147 cod. pen. (Sez. 1, n. 25841 del 29/4/2015, Coku, Rv. 263971 – 01; Sez. 1, n.6952 del 7/12/1999, dep. 2000, Saraco, Rv. 215203 – 01), fra i quali quello desumibiledall’art. 147 cod. pen. secondo cui è necessario operare un bilanciamento tra l'interesse delcondannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività(Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep.2021, Pg c.

Furnari, Rv. 280352 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto,Rv. 258406 – 01).L’ordinanza impugnata, quindi, ha fatto una corretta applicazione di tali principi,quando, in presenza di un quadro clinico già di per sé non significativo di “grave infermitàfisica”, ha giudicato comunque decisivamente ostativa la reiterazione in tempi recenti dicondotte carcerarie gravemente sintomatiche di pericolosità del condannato.3.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n.196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 13.11.2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila haprovveduto su una richiesta di detenzione domicil iare per motivi di salute diXXXXXXXXXXXXX, che sta espiando dal 27.9.2018 una pena di dieci anni, undici mesi eventotto giorni di reclusione per reati vari commessi tra il 2012 e il 2014.Il Tribunale ha dato atto che l’Unità di [OSCURATO:PERSONA] dell’ASL di Pescara conrelazione del 26.9.2025 ha comunicato che XXXXX presenta artropatia psoriasica intrattamento farmacologico e terapia antalgica sintomatica (ha iperalgesia cutanea con dolorepoliarticolare con lesioni crostose). Si tratta – secondo la predetta relazione – di unapatologia con carattere cronico degenerativo, che incide “in maniera rilevante sul suo regimedi vita, pur conservando autonomia negli atti quotidiani. Le attuale patologie, in relazione allanon prevedibile evolutività clinica, possono richiedere ricovero in luogo esterno di cura exart. 11 O.P. ovvero evidenziare eventuali complicanze al momento non evidenticlinicamente”.L’ordinanza ha rimarcato, altresì, che le forze dell’ordine da ultimo, con relazione del27.10.2025, hanno indicato plurimi pregiudizi di polizia di XXXXX per il reato di cui all’art.391-ter cod. pen. nel 2022, 2024 e 2025, e che nella relazione di sintesi del 28.10.2025 dellaCasa circondariale di Pescara è stato fatto presente che, avendo il condannato fattoingresso in quell’istituto solo nel mese di giugno scorso, il tempo è insufficiente per unacompiuta valutazione, aggiungendo che comunque il detenuto ha tenuto una condottaregolare, mentre nel carcere di Sulmona fu trovato in possesso nel 2024 di un telefonocellulare; è emerso, inoltre, un atteggiamento superficiale e frammentario sulla revisionecritica.Il Tribunale ha ritenuto decisiva, in senso sfavorevole all’istante, la circostanza cheXXXXX sia stato trovato in più occasioni in possesso di un telefono cellulare in carcere e harigettato l’istanza.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] XXXXX,articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alle condizioni di salute del condannato.Il ricorso lamenta che l’ordinanza manchi di qualsivoglia considerazione delle condizionidi salute di XXXXX, che si limita a riportare testualmente per come risultanti dalla relazionesanitaria, e che attribuisca rilevanza assorbente alla presunta pericolosità emergente dalpossesso del cellulare, senza operare alcun bilanciamento tra i due aspetti.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, osservando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente effettuato una valutazione complessiva del quadro clinico del detenuto e ha, al contempo,ampiamente illustrato la pericolosità sociale di XXXXX, mentre la difesa non ha indicatosotto quale profilo l’ammissione al beneficio richiesto apporterebbe un apprezzabilemiglioramento alla somministrazione delle cure e non si è confrontata con i fattori dipericolosità illustrati dai giudici.4. In data 3.2.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Nel precisare il contenuto delle “condizioni di grave infermità fisica” contemplatedall’art. 147, n. 2), cod. pen., che nel caso di specie vengono in questione come presuppostodella misura alternativa invocata nell’interesse di XXXXX, la giurisprudenza di legittimità haaffermato, innanzitutto, che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo agiustificare la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitato alla patologiaimplicante un pericolo per la vita, ma riguarda ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, G.,Rv. 285757 – 01;Sez. 1, n. 22373 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aquino, Rv. 244132 – 01).In questo ambito così delineato, è stato chiarito che il differimento della pena per motividi salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticare utilmente in ambientec a r c e r a r i o l e c u r e n e c e s s a r i e n e l c o r s o d e l l ' e s e c u z i o n e d e l l a p e n a(Sez. 1, n. 5732 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rossodivita, Rv. 254509 – 01) e che, pertanto, la detenzionedomiciliare non va concessa quando le patologie, pur gravi e plurime, possono essereadeguatamente trattate in regime di detenzione carceraria (Sez. 1, n. 1371 del 24/11/2010,dep. 2011, Sergi, Rv. 249319 – 01).Ulteriore specificazione enunciata in relazione agli istituti in trattazione, è che il giudice,per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato ola natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni disalute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto dipena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative dellapena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della suadurata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso (Sez. 1, n. 37086dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., Rv. 285760 – 01).Non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione,ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolodi vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambitocarcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregiodel diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamentopenitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/5/2019, Nobile, Rv. 276413 – 01).2. Così delineati i criteri a cui l’autorità giudiziaria deve informare la propria valutazionein tema di applicazione della detenzione domiciliare “in deroga” per motivi di salute, vaosservato che il provvedimento impugnato ha operato una dettagliata descrizione dellapatologia del condannato, richiamando testualmente l’ultima relazione sanitaria, dalla qualerisulta che: 1) la patologia di cui soffre XXXXX non comporta un attuale pericolo di vita; 2) ildetenuto è sottoposto a trattamento farmacologico e a terapia antalgica; 3) il detenutoconserva autonomia negli atti quotidiani; 4) allo stato, eventuali complicanze non sono“evidenti clinicamente”.Si può ritenere, pertanto, che, al di là della più o meno estesa valutazione critica di talicondizioni di salute da parte del Tribunale di sorveglianza, non sia stata attestata alcunapossibilità che si scada in trattamenti inumani o degradanti, in quanto le necessarie curepossono essere apprestate anche in ambito carcerario o comunque in strutture dove ildetenuto può essere trasferito e le sofferenze che indubbiamente comporta la sua patologianon sono suscettibili di essere amplificate ingiustificatamente dalla condizione di restrizioneinframuraria.A fronte di ciò, il ricorso è generico, perché si fonda sulla censura di massimadell’omesso apprezzamento critico dello stato di salute del detenuto, ma non lamenta lainadeguatezza delle cure in atto ovvero la incompatibilità delle attuali condizioni di XXXXXcon la detenzione carceraria, né indica quali elementi decisivi siano stati trascurati che, ovepresi in considerazione, avrebbero dovuto far propendere per un accoglimento della richiestadi detenzione domiciliare.Le doglianze attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato rimangonoindeterminate e il ricorso, senza in alcun modo dubitare della affidabilità della relazionesanitaria su cui si basa la decisione sfavorevole, non ne confuta specificamente il contenuto,né adduce puntuali elementi di tipo medico su cui basare una conclusione alternativa diincompatibilità con il carcere della situazione di salute del detenuto.Peraltro, è manifestamente infondata anche la, altrettanto generica, doglianza secondocui il Tribunale avrebbe ingiustificatamente annesso rilevanza assorbente alla pericolositàdel ricorrente, perché trascura di considerare che l'accesso alla detenzione domiciliare inderoga è priva di un ambito applicativo autonomo ed è concedibile, in via surrogatoria, acondizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt.146 e 147 cod. pen. (Sez. 1, n. 25841 del 29/4/2015, Coku, Rv. 263971 – 01; Sez. 1, n.6952 del 7/12/1999, dep. 2000, Saraco, Rv. 215203 – 01), fra i quali quello desumibiledall’art. 147 cod. pen. secondo cui è necessario operare un bilanciamento tra l'interesse delcondannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività(Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep.2021, Pg c. Furnari, Rv. 280352 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto,Rv. 258406 – 01).L’ordinanza impugnata, quindi, ha fatto una corretta applicazione di tali principi,quando, in presenza di un quadro clinico già di per sé non significativo di “grave infermitàfisica”, ha giudicato comunque decisivamente ostativa la reiterazione in tempi recenti dicondotte carcerarie gravemente sintomatiche di pericolosità del condannato.3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n.196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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