CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;-ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - società risultante a seguito della fusionecon [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA].- in persona del legaleNumero registro generale 23154/2024Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 15843/2026Data pubblicazione 23/05/2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Caterina CorradoOliva giusta procura speciale in calce al controricorso;- controricorrente e ricorrente incidentale –per la cassazione della sentenza n. 293/09/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado dell’Emilia-Romagna, depositata in data 4.4.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorsoprincipale, affidato ad un articolato motivo, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna aveva accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso la sentenza n. 102/02/2019 della Commissione tributaria provinciale di“attività di Holding impegnate nelle attività gestionali”, avverso avviso diaccertamento con il quale, in relazione al 2012: 1) aveva contestato la indebitadetrazione di Iva e relative sanzioni, per mancata inclusione nel calcolo del pro-rata di detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis del d.P.R. n. 633/72, dei proventidell’attività di cash pooling, tipo zero balance, svolta dalla stessa, quale holdingdinamica, a favore di società controllate e/o collegate, in quanto, ad avvisodell’Ufficio, i proventi di tale attività erano di natura finanziaria e gli stessidovevano essere conteggiati nel calcolo del pro-rata di detrazione in quanto“attività propria” della società; 2) aveva irrogato le sanzioni per omessafatturazione di operazioni esenti ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - società risultante a seguito dellafusione con [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]., resiste, concontroricorso, spiegando ricorso incidentale.Numero registro generale 23154/2024Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 15843/2026Data pubblicazione 23/05/20263.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.4. In data 9.4.2025, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato “istanzacondizionata per la decisione ex art. 380-bis c.p.c.”5. Con decreto del 21.1.2026, è stata fissa l’adunanza in camera di consiglio peril 16/04/2026.6. In data 3 aprile 2026, la società ha depositato memoria chiedendo dichiararsil’estinzione del giudizio, e, in subordine, insistendo per l’accoglimento del ricorsoincidentale.CONSIDERATO CHE1.In data 24 febbraio 2025 è stata depositata proposta di definizione agevolataai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. con la seguente motivazione: “ Ricorso principale:1 motivo: l’Agenzia denuncia la violazione di legge per avere il giudice di appelloritenuto che le operazioni di cash pooling (gestione accentrata della tesoreria delgruppo societario) non fossero rilevanti ai fini della determinazione del pro ratasebbene, ad avviso dell’Ufficio: 1) fossero operazioni di finanziamento, come taliesenti da IVA ai sensi dell' art. 10, comma 1, n. 1 del DPR 633/72; 2)concretassero attività "propria" di PTL, e non soltanto accessoria rispetto a quellaprincipale con applicabilità del pro rata di detraibilità – complessivamenteinammissibile – in genere con riferimento al contratto di cash pooling tra societàappartenenti al medesimo gruppo, v., da ultimo, Cass. n. 998 del 2024; conriferimento ad operazioni di cash pooling, questa Corte ha affermato che, in temadi I.V.A., costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale danon concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità pro-rata dell'I.V.A.,quelli derivanti da un'attività assolutamente episodica e, quindi, estraneaall'attività propria dell'impresa contribuente, dovendosi accertare dettaoccasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statutarie, avutoriguardo all'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con particolareNumero registro generale 23154/2024Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 15843/2026Data pubblicazione 23/05/2026riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto aquelli provenienti dall'altra attività (Cass. 25 giugno 2020, n. 12689; Cass. 29marzo 2019, n. 8813, Sez. 5, Sentenza n. 16674 del 2022); la natura dell'attività(occasionale o caratteristica) va, poi, stabilita - ai fini della ricomprensione nelcalcolo del pro-rata - avuto riguardo all'attività svolta in modo prevalentedall'impresa, con particolare riguardo all'ammontare complessivo dei ricaviderivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività (Cass. 31gennaio 2019, n. 2902; Cass. 16 marzo 2018, n. 6486; Cass. 24 marzo 2017,n. 7654); In tema di IVA, i proventi derivanti da attività [di finanziamento]avente carattere meramente accessorio e strumentale, rispetto alla attività diimpresa svolta dal contribuente, - accessorietà che deve essere stabilita tenendoconto innanzi tutto di parametri qualitativi e di rapporti con l'attività principale -debbono essere esclusi dal calcolo della percentuale di riduzione dell'IVAdetraibile in ragione delle operazioni esenti effettuate (cosiddetta pro rata)(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7214 del 28/05/2001). Nella sentenza impugnata, ilgiudice di appello ha affermato che: 1) le operazioni di cash pooling sonooperazioni non esenti (prima ratio decidendi); 2) “anche se il "cash pooling"fosse operazione di finanziamento esente IVA ex art. 10 del decreto IVA (il chesi è già escluso per le autonome considerazioni svolte in premessa), essosarebbe ugualmente ininfluente sulla determinazione del pro-rata di detraibilitàper tale distinta e autonoma ragione, cioè non andrebbe comunque ad incidereriduttivamente la percentuale di detraibilità, siccome attività "accessoria" aquella principale, e non attività "propria" di PTL Energy, ai sensi e per gli effettidell' art. 19 bis del decreto IVA”; …Non basta infatti la semplice previsionestatutaria (Cass.Trib. 25474/13) del "cash pooling" a farne l' attività "propria" diPLT Energy…Esso costituisce evidentemente un servizio aggiuntivo, utile emigliorativo dell' attività principale di gestione delle controllate, ma non è affattoun prolungamento necessario e ineludibile di tale gestione, che, come è notorio,ben può essere esercitata senza di esso. Inoltre, come incontestatamenteaffermato da parte appellante, l'esercizio del cash pooling non richiede l'impiegodi beni o servizi soggetti ad IVA, ma soltanto l'impegno personale di un impiegatoNumero registro generale 23154/2024Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 15843/2026Data pubblicazione 23/05/2026(1 su 17) per mezza giornata lavorativa ad ogni trimestre. Secondo lagiurisprudenza eurounitaria (cfr. CGCE 14.11.2000, C142/99 e CGUE14.12.2016, C378/15) solo tali caratteri (necessità per lo svolgimentodell'attività principale e rilevante impiego di beni o servizi soggetti ad IVA), nellafattispecie assenti, escluderebbe la natura accessoria rispetto all' attivitàprincipale di PTL, mentre tale accessorietà, che non significa occasionalità, nonè affatto esclusa da uno svolgimento sistematico e continuativo, e nemmenodalla entità dei compensi percepiti.” (seconda ratio decidendi); nella specie, laseconda sub censura (circa il carattere delle operazioni in questione di attività"propria" di PTL) sotto la prospettazione di una violazione di legge, tende adottenere una rivisitazione dell’apprezzamento del giudice che ha ritenuto leoperazioni di “cash pooling” (anche a volerle considerare esenti) costituentidell'attività principale e il modesto impiego di beni o servizi soggetti ad IVA edunque, tenendo sostanzialmente conto dell’all'ammontare complessivo deiricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività;l’infondatezza della suddetta sub censura che aggredisce la seconda ratiodecidendi rende inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse anche laprima sub censura che aggredisce la prima ratio decidendi (Cass. 30912 del2019; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108, Cass. 5185 del 2017). Ricorsoincidentale: 1 motivo- 1)nullità per motivazione apparente circa la confermadelle sanzioni per omessa fatturazione di operazioni esenti Iva- manifestamenteinfondato - Il giudice di appello- avendo fondato la decisione di accoglimentoparziale dell’appello (anche) sulla configurabilità delle operazioni di cash poolingcome operazioni esenti - accessorie (seconda ratio decidendi) - ha affermato-rendendo chiara la ragione sottesa alla decisione - che non rientrando il cashpooling tipo zero balance tra "le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 5....dell'art.10" del decreto IVA, sottratte all' obbligo di fatturazione dall' art. 22comma 1 n.6 dello stesso decreto, l' emissione delle fatture era obbligatoria, edunque l'appello doveva essere respinto limitatamente all' applicazione dellesanzioni per omessa fatturazione; motivi 2, 3, 4- da trattare congiuntamente -Numero registro generale 23154/2024Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 15843/2026Data pubblicazione 23/05/2026manifestamente infondati- la CGT (avendo fondato l’accoglimento parzialedell’appello della società contribuente anche – come seconda ratio decidendi –sulla possibile configurablità delle operazioni di cash pooling come operazioniesenti anche se non rilevanti ai fini del pro rata in quanto accessorie) haconfermato l’applicazione delle sanzioni irrogate dall’Ufficio per omessafatturazione di operazioni esenti art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 atteso cheil cash pooling tipo zero balance non rientrava tra "le operazioni esenti indicateai numeri da 1 a 5 ....dell' art.10 del d.P.R. n. 633/72, sottratte all’obbligo difatturazione dall’art. 22, comma 1, n. 6 dello stesso decreto.”2.Viene in esame la procedura di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, delineata dagli artt.380 bis e 391c.p.c.3.Il novellato art. 380-bis c.p.c. prevede che il presidente della sezione, o ilconsigliere da questo delegato, può formulare una sintetica proposta didefinizione del giudizio, recante la sintetica indicazione delle ragionidell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza delricorso ravvisata (secondo quanto precisato dalla legge di delega n. 206 del2021).4.Tale proposta va comunicata ai difensori delle parti.5.Entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente può chiedere ladecisione del ricorso con apposita istanza.6.Come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite, con la sentenza n.9611/2024, questa istanza non apre una nuova “fase” del giudizio di cassazionependente e non provoca, perciò, una frammentazione del procedimento.7.Il legislatore, a fronte del rilievo attribuito nel secondo e nel terzo comma alsopravvenire della proposta che ravvisi l'inammissibilità, improcedibilità omanifesta infondatezza del ricorso, ha infatti ritenuto, con scelta che non puòdirsi né arbitraria né irragionevole, di porre a carico del difensore, rationetemporis, l’onere di farsi conferire espressamente il potere di chiedere laNumero registro generale 23154/2024Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 15843/2026Data pubblicazione 23/05/2026decisione (all’attualità al comma 2 dell’art.380 bis c.p.c., le parole "munito diuna nuova procura speciale" sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, letteran) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), in maniera che la parte manifesti in modounivoco la sua volontà concreta e attuale di dare luogo alla pronuncia delcollegio.8.L'istanza sottoscritta dal difensore del ricorrente ex art. 380 - bis, comma 2,c.p.c. ha, dunque, l’effetto dichiarativo del permanente interesse alla decisionedel ricorso già incardinato nel processo mediante la richiesta di cassazione dellasentenza impugnata, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. LaRelazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 definisce l'istanza di decisione comenecessario “atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la partericorrente”.9.Sulla scorta di tale considerazione le Sezioni Unite hanno chiarito che laproposta di definizione accelerata del giudizio «12.3. … è rivolta alle parti, evitaloro "sorprese" nell'ottica della collaborazione, assicura la dialetticità dellaprocedura e provoca l'eventuale contraddittorio, non costituisce alcun vincoloné alcuna preclusione per il giudizio del collegio, è priva di autonomia, non"decide" anticipatamente, non definisce il procedimento, né si colloca in unafase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere aisensi dell'art. 380 - bis.1 c.p.c.» e che «12.4. La vera novità del novellato art.380 - bis c.p.c. sta nell'aver previsto che la mancata dichiarazione delpermanente interesse alla decisione del ricorso, da esprimere con l'istanza dicui al secondo comma, lascia “intendere rinunciato” il ricorso, sicché la Corteprovvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (ovvero con decreto del presidente, anzichésecondo la regola di costituzione del collegio giudicante imposta dall'art. 67 ord.giud. e garantita ove sia chiesta la decisione)…Nella disciplina del procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, si è inteso piuttosto attribuire significatività legale adun determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale lamancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione dellaNumero registro generale 23154/2024Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 15843/2026Data pubblicazione 23/05/2026proposta, intendendolo come equipollente alla manifestazione di una volontàabdicativa, e cioè di una tacita rinuncia, dell'impugnazione.».10.In ragione di ciò, una volta che alla proposta di cui all’art.380 bis c.p.c. nonsegua l’istanza di decisione di cui al secondo comma, il giudizio viene definitodal decreto che dichiara l'estinzione del giudizio emesso a norma dell'art. 391c.p.c. (il che ne spiega la forma monocratica), e non con una statuizioneconfermativa della inammissibilità, della improcedibilità o della manifestainfondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente.11.Proprio in riferimento al decreto di estinzione è rilevante rimarcare che laprevisione secondo cui «la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391» comportal'operatività altresì del terzo comma di tale norma, in forza del quale «(i)ldecreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazionedell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione». Tale richiesta, dasvolgersi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decretodi estinzione, si spiega come sollecitazione alla fissazione dell'udienza per ladecisione collegiale, non avente natura di impugnazione del provvedimento,quanto di atto che rimette alla Corte di valutare se l'estinzione sia statacorrettamente dichiarata e, in caso contrario, di elidere qualsiasi valore deldecreto di estinzione ai fini della definizione del giudizio di cassazione (Cass.Sez. Unite n. 19980/2014, conf. Cass. n. 16625/2015;Sez. 1, Ordinanza n. 3358 del 2025).12.Pertanto, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi percassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022), lamancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio,dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiaratacon decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensidell'art. 391, terzo comma, c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, neltermine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione(Cass. n. 10131/2024).Numero registro generale 23154/2024Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 15843/2026Data pubblicazione 23/05/202613. Orbene nel caso di specie, a fronte della comunicazione in data 28.2.2025della sopra richiamata proposta di definizione agevolata ad entrambe le parti,via pec, presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica([OSCURATO:EMAIL];"[OSCURATO:EMAIL]"): 1) l’Agenzia delle entrate- ricorrente principale- non ha chiesto la decisionedel ricorso nel termine di quaranta giorni dalla detta comunicazione; 2) la societàcontribuente- ricorrente incidentale ha depositato in data 9.4.2025 “istanzacondizionata per la decisione ex art. 380-bis c.p.c.” chiedendo la prosecuzionedel giudizio con riferimento al ricorso incidentale, “esclusivamente nell’ipotesi incui medesima richiesta fosse stata proposta da controparte in relazione al ricorsoprincipale”, precisando che “nel caso in cui il ricorrente principale non avesserichiesto la prosecuzione del giudizio, la presente istanza avrebbe dovuto daritenersi inefficace, con conseguente estinzione del giudizio”.14. Invero, alla mancata proposizione della istanza di decisione da partedell’Agenzia, consegue che la “istanza condizionata per la decisione ex art. 380-bis c.p.c.” depositata dalla società contribuente deve essere consideratatamquam non esset per mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c., conconseguente estinzione del giudizio.10. Le spese rimangono a carico della parte anticipataria.11.La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parteimpugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato giàversato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 6-3, n. 19560del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018); P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte anticipataria.Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente