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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10407/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione in data 17/11/2025 avverso l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 98/2025 Reg. esec.) ha rigettato l'istanza ex art.671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le due sentenze meglio indicate nell'istanza medesima; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato; che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, rifacendosi rettamente ai principi espressi da Sez.

U, n. 28659/2017, Gargiulo e Sez.

U, n. 35738/2010, Calibè (pag. 2), ha evidenziato la diversità di indole (reato contro il patrimonio e in materia di armi da un lato; reatoi in materia di stupefacenti dall'altro), la diversità di contesto spaziale in cui sono stati commessi i reati, la loro distanza cronologica (nella specie, pari ad oltre quattro anni), come pure la loro diversa manifestazione (monosoggettiva in un caso, in concorso tra [OSCURATO:PERSONA] con il fratello [OSCURATO:PERSONA] nell'altro), nonché la cesura tra le condotte, rappresentata dalla custodia cautelare cui è stato ristretto il ricorrente (dapprima per i fatti oggetto della sentenza sub 1 e solo dopo un apprezzabile iato temporale per i fatti giudicati con la sentenza sub 2), ha motivatamente ed esaustivamente ritenuto insussistenti praticamente tutti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag. 3), dovendosi a tal fine ribadire che: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); - deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono matura ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al favor rei; - un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Considerato che quella compiuta dal giudice dell'esecuzione nell'impugnata ordinanza costituisce una valutazione immune da vizi logico-giuridici non rivedibile in questa sede, essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01); Considerato che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e fattuale, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione in data 17/11/2025 avverso l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 98/2025 Reg. esec.) ha rigettato l'istanza ex art.671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le due sentenze meglio indicate nell'istanza medesima; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato; che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, rifacendosi rettamente ai principi espressi da Sez. U, n. 28659/2017, Gargiulo e Sez. U, n. 35738/2010, Calibè (pag. 2), ha evidenziato la diversità di indole (reato contro il patrimonio e in materia di armi da un lato; reatoi in materia di stupefacenti dall'altro), la diversità di contesto spaziale in cui sono stati commessi i reati, la loro distanza cronologica (nella specie, pari ad oltre quattro anni), come pure la loro diversa manifestazione (monosoggettiva in un caso, in concorso tra [OSCURATO:PERSONA] con il fratello [OSCURATO:PERSONA] nell'altro), nonché la cesura tra le condotte, rappresentata dalla custodia cautelare cui è stato ristretto il ricorrente (dapprima per i fatti oggetto della sentenza sub 1 e solo dopo un apprezzabile iato temporale per i fatti giudicati con la sentenza sub 2), ha motivatamente ed esaustivamente ritenuto insussistenti praticamente tutti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag. 3), dovendosi a tal fine ribadire che: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); - deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono matura ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al favor rei; - un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Considerato che quella compiuta dal giudice dell'esecuzione nell'impugnata ordinanza costituisce una valutazione immune da vizi logico-giuridici non rivedibile in questa sede, essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01); Considerato che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e fattuale, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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