CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 43767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di procuratore speciale, ha chiesto la rimessione tla--_ri-rn-es.- one per legitima suspicione del processo iscritto al 3991/2020 Reg.Gen. della Corte di appello di Milano. Ha fatto pervenire memorie a sostegno del ricorso. 1.1. Va preliminarmente rilevato che l'istanza di rimessione è stata depositata il 7/3/2022, mentre il processo per cui essa è stata avanzata si è concluso in data 1/3/2022, per come specificato dallo stesso ricorrente. 1.2. Tale rilievo preliminare porta alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza perché tardiva. Va ricordato che l'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale e, con l'astensione e la ricusazione, costituisce uno degli strumenti attraverso i quali l'ordinamento processuale penale mira ad assicurare l'imparzialità e l'indipendenza del giudice e l'inviolabilità dei diritti della difesa. Il richiamato carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano. Per tale ragione, la Corte di cassazione ha ormai da tempo chiarito che la rimessione di cui agli artt. 45 e segg. cod.proc.pen. può operare solo nelle fasi propriamente giurisdizionali; i suddetti articoli, infatti, come reso evidente dal testo letterale e come sottolineato nella relazione al progetto preliminare, si riferiscono al processo di merito (Sez. 1, Sentenza n. 1824 del 27/03/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 201620; Sez. 1, Sentenza n. 212 del 15/01/1997, Pomicino, Rv. 206973). Processo di merito che deve essere pendente al momento in cui viene avanzata l'istanza di rimessione, per come emerge dalla stessa dizione della norma, che attribuisce all'istituto in questione il compito di ovviare a elementi perturbatori dello "svolgimento" del processo, là dove il verbo svolgere scelto dal legislatore fa inequivoco riferimento a qualcosa che è in corso, perché in via di trattazione. Ciò è tanto vero che, infatti, l'art. 47, cod.proc.pen. prevede la sospensione del processo in pendenza della decisione della Corte di cassazione sull'istanza di sospensione; ciò al fine di impedire che il potere giurisdizionale, venga esercitato dal giudice in pendenza di elementi perturbatori del processo decisionale. Tanto in coerenza con l'ovvia considerazione che soltanto nella pendenza di un processo può astrattamente ipotizzarsi la necessità di dare seguito all'istanza per garantirne il suo corretto svolgimento, l'imparzialità del giudice e della libera attività difensiva delle parti. Da ciò consegue che una volta che il giudice ha evaso il suo compito decisorio, non si ha più spazio per la delibazione di un'istanza di rimessione ormai sterile, non potendo in nessun caso provocare lo spostamento di un potere decisorio ormai consumatosi. Da qui l'inammissibilità dell'istanza di rimessione avanzata da Carosiello. Tale inammissibilità non consente l'esame dei contenuti dell'istanza e della successiva memoria pervenuta il 29 aprile 2022. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno